Spaccio di Lieve Entità: Quando la Quantità Prevale su Tutto
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui criteri di applicazione del cosiddetto spaccio di lieve entità, un’ipotesi di reato attenuata prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13920/2024, ha stabilito che un quantitativo ingente di droga può, di per sé, essere sufficiente a escludere la configurabilità di tale fattispecie, anche in presenza di altri elementi potenzialmente favorevoli all’imputato. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata e le implicazioni.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Torino. L’imputato era stato ritenuto responsabile per l’illecita detenzione di cinque panetti di hashish, per un peso complessivo lordo di 502 grammi. La difesa aveva incentrato il proprio motivo di ricorso sulla richiesta di riqualificare il fatto nell’ipotesi di spaccio di lieve entità, sostenendo che la condotta tenuta non presentasse un grado di offensività tale da giustificare la contestazione del reato in forma ordinaria.
La Corte di Appello, tuttavia, aveva respinto tale tesi, fondando la propria decisione su un elemento considerato decisivo: l’enorme quantità della sostanza detenuta e, di conseguenza, il numero di dosi che ne sarebbero potute essere ricavate.
La Decisione della Corte di Cassazione e lo spaccio di lieve entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto l’impianto argomentativo della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte territoriale immune da censure, in quanto coerente con i principi consolidati della giurisprudenza.
Il punto centrale della decisione risiede nell’aver attribuito un “valore preponderante” al “rilevantissimo dato ponderale” della sostanza. La Corte ha sottolineato come dai 502 grammi lordi di hashish si potessero ottenere 495,55 grammi netti, con un principio attivo (THC) variabile tra il 14,42% e il 34,83%. Da tale quantitativo era possibile ricavare ben 5.024,88 dosi. Questo singolo dato è stato giudicato sufficiente a escludere che i fatti potessero essere considerati di “minima offensività”.
Le Motivazioni: Il Peso del Dato Ponderale
La motivazione della Cassazione si allinea perfettamente all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella nota sentenza “Murolo” (n. 51063/2018). Tale pronuncia ha chiarito che, nella valutazione della lieve entità del fatto, il giudice deve considerare tutti gli indici previsti dalla norma (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità delle sostanze). Tuttavia, ha anche specificato che alcuni di questi indici possono assumere un peso tale da risultare assorbenti e decisivi.
Nel caso di specie, la quantità della droga detenuta è stata ritenuta un indicatore talmente significativo della gravità della condotta da neutralizzare ogni altra possibile valutazione. La capacità della sostanza di riversarsi sul mercato con un numero così elevato di dosi è stata interpretata come un chiaro sintomo di un’offensività non marginale, incompatibile con la ratio della norma sullo spaccio di lieve entità, pensata per condotte che si collocano ai margini della rilevanza penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: sebbene la valutazione sulla lieve entità debba essere complessiva e basata su una pluralità di indicatori, il dato quantitativo può assumere un ruolo decisivo. Per gli operatori del diritto, ciò significa che di fronte a un sequestro di sostanze stupefacenti di notevole entità, le possibilità di ottenere una riqualificazione del reato in termini di lieve entità si riducono drasticamente. La pronuncia serve come monito: la detenzione di quantitativi importanti di droga difficilmente potrà essere considerata una condotta di minima offensività, indipendentemente dalle altre circostanze del caso concreto. La Corte, ancora una volta, pone l’accento sul potenziale pericolo per la salute pubblica come criterio guida nella repressione dei reati in materia di stupefacenti.
La sola quantità di droga è sufficiente per escludere l’ipotesi di spaccio di lieve entità?
Sì, secondo questa ordinanza, un dato ponderale “rilevantissimo”, capace di generare un numero molto elevato di dosi (in questo caso oltre 5.000), può essere considerato un elemento di valore preponderante e sufficiente a escludere la minima offensività del fatto, rendendo inapplicabile la fattispecie di lieve entità.
Quali sono i criteri per valutare lo spaccio di lieve entità?
La valutazione deve tenere conto di tutti gli indici previsti dalla legge, come le modalità dell’azione, i mezzi utilizzati, le circostanze e, soprattutto, la qualità e la quantità della sostanza stupefacente. Tuttavia, come dimostra questo caso, il criterio quantitativo può assumere un’importanza decisiva.
Qual è stato l’esito finale del ricorso e perché?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte di Appello fosse corretta e non censurabile, in quanto aveva adeguatamente giustificato l’esclusione del fatto di lieve entità basandosi sulla gravità oggettiva rappresentata dall’ingente quantitativo di droga detenuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da NOME COGNOME, ritenuto responsabile della illecita detenzione di cinque panetti di hashish del peso complessivo di grammi 502 lordi.
Rilevato che la difesa lamenta la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
· GLYPH Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa; invero, coerentemente con il compendio probatorio richiamato in sentenza, la Corte di appello ha escluso che i fatti potessero essere di minima offensività, attribuendo valore preponderante al rilevantissimo dato ponderale della sostanza illecitamente detenuta dall’imputato ed al principio attivo in essa contenuto (grammi 495,55 netti di sostanza stupefacente del tipo hashish, con percentuali di THC comprese tra il 14,42 ed il 34,83%, dai quali erano ricavabili 5.024,88 dosi).
Ritenuto che si tratta di motivazione non censurabile in questa sede, in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (SU., n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente