Spaccio di lieve entità: i criteri di esclusione della Cassazione
Nel panorama del diritto penale italiano, la distinzione tra il traffico ordinario e lo spaccio di lieve entità rappresenta uno dei punti più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha gettato ulteriore luce sui criteri necessari per negare l’applicazione dell’attenuante prevista dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, confermando che la quantità e la qualità della droga sono elementi spesso decisivi.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo. La difesa contestava il diniego della qualificazione del fatto come spaccio di lieve entità, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente tutti i parametri di legge. Tuttavia, il materiale probatorio descriveva uno scenario ben preciso: il possesso di una sostanza stupefacente (cocaina) che, per purezza e quantità, era riconducibile a ben 247 dosi singole, oltre a modalità di occultamento non comuni.
Purezza e quantità: i limiti della lieve entità
Uno dei punti centrali della decisione riguarda l’applicazione del principio di diritto secondo cui il fatto lieve deve essere valutato complessivamente. La legge impone di guardare ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell’azione e, naturalmente, al dato qualitativo e quantitativo.
Secondo gli Ermellini, se anche uno solo di questi indici risulta “negativamente assorbente”, ovvero così grave da superare ogni altra considerazione positiva, la qualifica di spaccio di lieve entità deve essere esclusa. Nel caso specifico, l’elevato numero di dosi ricavabili e la purezza della cocaina sono stati ritenuti elementi insuperabili.
Il ruolo della motivazione del giudice di merito
La Cassazione ha ricordato che il giudizio sulla gravità del reato e sulla personalità del reo spetta esclusivamente al giudice di merito. Se quest’ultimo fornisce una motivazione logica, congrua e priva di vizi, la Corte di Legittimità non può intervenire per modificare la decisione. In questo caso, il diniego delle attenuanti generiche e della qualificazione attenuata è stato ritenuto coerente con la gravità della condotta e con il pericolo per la salute pubblica.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’inammissibilità delle censure proposte dal ricorrente. La Cassazione ha rilevato come i motivi di ricorso fossero generici e mirassero a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. In particolare, è stato ribadito che 247 dosi singole di cocaina, unite a modalità di occultamento professionali, sono circostanze oggettivamente incompatibili con l’ipotesi del fatto di lieve entità. La motivazione della Corte d’Appello è stata dunque giudicata esente da vizi logici, in quanto basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza condivisibili.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, oltre alla conferma della pena principale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stato disposto il versamento di una somma pari a 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria equa data la natura delle questioni sollevate e l’inammissibilità manifesta del gravame presentato.
Quando la quantità di droga impedisce lo spaccio di lieve entità?
La lieve entità è esclusa quando il numero di dosi ricavabili è elevato, come nel caso di 247 dosi di cocaina, o quando la purezza della sostanza è tale da essere considerata un indice negativamente assorbente.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti?
No, il giudizio di Cassazione è limitato alla legittimità e alla logicità della motivazione e non può riguardare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove già effettuata dal giudice di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Comporta la definitività della condanna, l’obbligo di pagare le spese processuali e, generalmente, il versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende determinata dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7898 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7898 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG .27256/25
Ritenuto che i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, no l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenz del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato s condivisibili massime di esperienza;
ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con è stata esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tut generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di dirit consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tu parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circost dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risu negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremamente significativo, la elevata qualità e purezza della sostanza stupefacente (pari a 247 dosi singo di cocaina) e le modalità di occultamento, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90;
ritenuto che anche le altre censure in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego dell circostanze attenuanti generiche sono aspecifiche, in considerazione della significatività d dato ponderale e delle modalità del fatto commesso; va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all’esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limit fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/20 Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591);
ritenuto che la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO è reiterativa delle medesime censure già valutate come inammissibili in punto di qualificazione giuridica e di diniego delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 6 febbraio 2026