Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5379 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, di plurimi episodi riguardanti la illecita detenzione e la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Rilevato che il ricorrente lamenta quanto segue.
Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in punto di qualificazione giuridica; erronea esclusione della fattispecie di cui di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. 309/90
Violazione dell’art. 133 cod. pen.
Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente complessivamente commerciata; assiduità delle condotte di spaccio protrattesi per anni, modalità operative della condotta) indicativi della professionalità dell’attività illecita a era dedito l’imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato che le lagnanze sviluppate nel ricorso in relazione al trattamento sanzionatorio adottato dai giudici di merito non si confrontano con le pertinenti argomentazioni offerte in sentenza, riguardanti la gravità dei fatti e la negativa personalità dell’imputato.
Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pr sidente