Spaccio di lieve entità: la Cassazione boccia il ricorso generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri per distinguere lo spaccio di droga ‘comune’ dalla fattispecie di spaccio di lieve entità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la condanna e sottolineando come la grande quantità di stupefacente e un’attività organizzata siano elementi ostativi al riconoscimento del fatto lieve. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti di un individuo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Un’errata valutazione dei fatti e delle prove, in particolare delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato.
2. La mancata riqualificazione del reato nella più lieve ipotesi prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/90), ovvero lo spaccio di lieve entità.
3. Un’eccessiva severità della pena inflitta (sei anni e sei mesi di reclusione).
L’imputato sosteneva, in sintesi, che la sua condotta dovesse essere considerata meno grave e punita con una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la genericità e i limiti dello spaccio di lieve entità
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni precise e rigorose, evidenziando la debolezza dei motivi di ricorso.
L’inammissibilità per genericità dei motivi
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto generiche le censure relative all’accertamento dei fatti. Il ricorso, secondo la Corte, non faceva altro che riproporre le stesse lamentele già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata. La valutazione delle prove (come il luogo di ritrovamento dell’eroina, la descrizione del nascondiglio e il tentativo di fuga dell’imputato) rientra nella competenza esclusiva dei giudici di merito e non può essere messa in discussione in sede di legittimità se la motivazione è, come in questo caso, congrua e logica.
I criteri per escludere lo spaccio di lieve entità
Il punto centrale della decisione riguarda la richiesta di derubricazione del reato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato, citando una sentenza delle Sezioni Unite: la valutazione per il riconoscimento dello spaccio di lieve entità deve tenere conto di tutti i parametri indicati dalla legge (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della droga). Se anche uno solo di questi elementi risulta particolarmente negativo e assorbente, la richiesta di riqualificazione deve essere respinta.
Nel caso specifico, due elementi sono stati decisivi:
1. Il dato ponderale: il sequestro di un quantitativo di eroina sufficiente per confezionare circa 1.320 dosi è stato ritenuto di per sé incompatibile con una condotta di lieve entità.
2. Il contesto operativo: i giudici hanno ravvisato una gestione ‘organizzata e continuativa’ dell’attività di spaccio, un altro fattore che esclude la lieve entità del fatto.
Anche il motivo sulla determinazione della pena è stato giudicato generico, poiché la sentenza d’appello aveva motivato adeguatamente la scelta sanzionatoria in base alla gravità del reato e alla recidiva dell’imputato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per ottenere la riqualificazione del reato in spaccio di lieve entità non è sufficiente una semplice richiesta, ma è necessario confrontarsi con tutti gli indici previsti dalla normativa. Un quantitativo ingente di droga o un’attività strutturata sono elementi che, quasi automaticamente, portano a escludere questa ipotesi più favorevole. Inoltre, la pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Essi tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo di legittimità.
Quali elementi hanno impedito di qualificare il reato come spaccio di lieve entità?
Due elementi principali hanno escluso questa possibilità: l’ingente dato quantitativo della sostanza stupefacente (circa 1320 dosi di eroina) e il contesto di una gestione organizzata e continuativa dell’attività di spaccio. Secondo la Corte, queste circostanze sono incompatibili con l’ipotesi del fatto lieve.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3558 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3558 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che le censure in punto di accertamento dei fatti dedotte nel ricorso, riferimento all’esclusione della decisività delle dichiarazioni rese dall’imputato, r inutilizzabili, sono generiche perché le valutazioni espresse sulle altre risultanze (luo rinvenimento della eroina, descrizione dello stato dei luoghi e contiguità e disponibilit nascondiglio, modalità di custodia, comportamento dell’imputato che si dava alla fuga) non possono ritenersi illogiche, con la conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ri perché volti a reiterare le stesse doglianze concernenti la valutazione del fatto, non l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competen della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da viz logici, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondat condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che le censure con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fa nell’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, risp ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consoli secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i param legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell’azion la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076);
ritenuto che nel caso di specie, non solo il dato ponderale riferito a circa (n. 1320 do eroina), il ravvisato contesto della gestione di una organizzata e continuativa attività di sp sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’ar 73 d.P.R. 309/90;
ritenuto che la medesima genericità connota anche l’ultimo motivo di ricorso per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilit valutazioni adeguatamente e logicamente motivate con riferimento alla determinazione della pena di anni sei e mesi sei di reclusione, in ragione della gravità dei reati e della ricono recidiva valutata equivalente alle concesse attenuanti generiche;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 12 gennaio 2026
Il Con igliere estensore –