Spaccio di Lieve Entità: Quando Quantità e Modalità Escludono l’Ipotesi Minore
La distinzione tra traffico di sostanze stupefacenti e spaccio di lieve entità rappresenta uno dei nodi cruciali del diritto penale in materia di droga. Un’ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti fondamentali sui criteri che escludono l’applicazione della fattispecie meno grave, soffermandosi in particolare sulla quantità della sostanza e sulle modalità della condotta. Il caso analizzato riguarda un uomo condannato per la detenzione e il trasporto di un considerevole quantitativo di cocaina.
I Fatti del Caso: Trasporto di Cocaina e Condanna
L’imputato era stato condannato in giudizio abbreviato a una pena di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. Egli era stato trovato in possesso di 300 grammi di cocaina, con un principio attivo sufficiente a ricavare ben 961 dosi medie singole. La sostanza era trasportata all’interno di un’automobile presa a noleggio, occultata con perizia tramite la manomissione di una parte in plastica del cruscotto, dopo un viaggio di centinaia di chilometri.
Il Ricorso in Cassazione e la Richiesta di Riqualificazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La sua tesi difensiva si basava sulla richiesta di riqualificare il reato nella fattispecie di spaccio di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo 73, che comporta un trattamento sanzionatorio decisamente più mite.
Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero correttamente valutato gli elementi a favore di una minore gravità del fatto.
Le Motivazioni della Suprema Corte sullo spaccio di lieve entità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e basata su principi consolidati.
L’Inammissibilità del Ricorso per Motivi di Fatto
In primo luogo, i giudici supremi hanno sottolineato che le censure mosse dall’imputato non erano ammissibili in sede di legittimità. Esse, infatti, si configuravano come ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero tentativi di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Il ricorso non presentava una critica specifica agli argomenti giuridici della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Gli Indici Rivelatori della Non Lieve Entità
Entrando nel merito della questione, la Corte ha spiegato perché il fatto non potesse in alcun modo essere considerato di lieve entità. La sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato due elementi decisivi:
1. Il dato quantitativo: Il possesso di un quantitativo di cocaina da cui era possibile ricavare quasi mille dosi (961) è stato ritenuto di per sé un indice di notevole gravità, incompatibile con la nozione di ‘lieve entità’.
2. Le modalità della condotta: La pianificazione e l’organizzazione del trasporto, evidenziate dall’uso di un’auto a noleggio, dal lungo viaggio affrontato e, soprattutto, dall’occultamento professionale della droga nel cruscotto del veicolo, sono state considerate indicative di una spiccata capacità criminale e di un’operazione non estemporanea o marginale.
Le Conclusioni: Criteri Oggettivi per Escludere la Lieve Entità
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla lieve entità del fatto deve essere globale e basata su indici oggettivi, quali la quantità e qualità della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione. In questo caso, sia il dato ponderale, di per sé già significativo, sia le modalità organizzate del trasporto hanno delineato un quadro di gravità tale da escludere categoricamente l’applicazione della norma più favorevole. La decisione conferma che un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto, ma deve limitarsi a censure di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero tentavano di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non è consentita in sede di Cassazione. Il ricorrente non ha mosso critiche specifiche agli argomenti giuridici della sentenza precedente.
Quali elementi hanno impedito di classificare il reato come spaccio di lieve entità?
Due elementi principali hanno escluso la lieve entità: l’ingente quantitativo di cocaina detenuta (300 grammi, sufficienti per 961 dosi) e le modalità professionali della condotta (trasporto su lunga distanza con un’auto a noleggio e occultamento della droga in un vano manomesso del cruscotto).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle Ammende. La sentenza di condanna precedente diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8995 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a LOCRI il 04/10/1995
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e otto mesi di reclusion 12.000,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizi motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto a norma del comma 5 dell’ar 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimit poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito n scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rival e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di s travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la senten impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché il fatto non può ritenersi di liev entità, valorizzando sia il quantitativo della cocaina detenuta e trasportata dall’imputato 300,00 grammi, con principio attivo di 144.180 mg., e da cui erano ricavabili ben 961 dosi medi singole, sia le modalità del fatto (il trasporto è iniziato a distanza di centinaia di km., è mediante un’automobile presa a noleggio, con manomissione della parte in plastica del cruscotto del veicolo);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.