Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 540 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FORLI il 01/11/2000
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (Capo A della rubrica); 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (Capo B della rubrica).
Rilevato che il ricorrente lamenta quanto segue.
Carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo A) della rubrica nella fattispecie di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. 309/90; violazione di legge
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante della recidiva qualificata; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli aumenti determinati a titolo di continuazione.
Carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata revoca della disposta confisca della somma di danaro in sequestro.
Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo, diversa tipologia della sostanza, modalità operative dell’attività di spaccio) indicativi della professionalità dell’attività ill a cui era dedito l’imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato che le deduzioni sviluppate in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla ritenuta recidiva non si confrontano con le pertinenti argomentazioni offerte in sentenza, riguardanti la gravità dei fatti e la negativa personalità dell’imputato.
Considerato che la giustificazione afferente agli aumenti di pena riconosciuti a titolo di continuazione risulta immune da censure, essendo stati detti aumenti – di modesta entità – reputati congrui dalla Corte di appello sulla base di criteri valutativi di esclusiva spettanza dei giudici di merito: secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, ed ove i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 – 01).
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che la disposta confisca risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di appello osservato come la somma in sequestro, alla luce delle emergenze processuali richiamate in motivazione, dovesse considerarsi provento dell’attività di cessione accertata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente