Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22797 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22797 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 27/10/1997
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordi alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, crack e marijuana, integrante il reato di cui 73, comma 1, d.P.R. 309/90. .
L’esponente lamenta mancanza della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al comma V dell’ad 73 del DPR 309/1990.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a ripro le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disatte con motivazione del tutto coerente e adeguata.
La sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l’indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U – , n. 51063 del 27/09/2018, Murol Rv. 274076 – 01), secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazi complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, mod e circostanze GLYPH della stessa), GLYPH sia quelli GLYPH che attengono GLYPH all’oggetto GLYPH materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti). Va in proposito alt ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderal il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in co dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffon sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 – 01) e che le ipotesi di cd” picco spaccio”si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute co provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili ” a decine” ( e non, come nel caso d specie, a centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, COGNOME, Rv 263068-01). I giudici merito hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta valutato non solo il dato quantita (dallo stupefacente in possesso era possibile ricavare ben 100 dosi di cocaina e 95 di marijuan da immettere sul mercato), ma anche le modalità dell’azione, caratterizzate da un’organizzazione professionale della attività di spaccio, posto che l’imputato disponeva plurimi involucri confezionati e di una ricetrasmittente per comunicare con soggetti operanti una nota piazza di spaccio. Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali
el versamenta,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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