Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21265 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21265 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il 05/11/1992
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cpp
E’ presente, in sostituzione dell’Avvocato COGNOME NOME COGNOME del foro di NAPOLI NORD per delega orale, l’Avvocato COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME il quale espone i motivi del ricorso e ne chiede l’accogli mento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole dei delitti di cessione continuata di sostanza stupefacente ai sensi dell’art.73 comma 1 dPR 309/90 e di resistenza a pubblico ufficiale e, con il riconoscimento della recidiva infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di anni cinque, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 24.000 di multa.
Il giudice distrettuale, ai fini della esclusione della ipotesi di lieve en valorizzava il dato ponderale dello stupefacente, del tipo cocaina, che il COGNOME aveva ceduto a COGNOME NOME suddiviso in due buste, da cui erano ricavabili dosi singole in centinaia, che unitamente allo stupefacente vi era il passaggio al COGNOME di una consistente somma di denaro (euro 1430), nonché alcune dosi di hashish e degli appunti manoscritti con indicazione di nomi e di cifre ed infine la rocambolesca fuga del COGNOME sui tetti delle abitazioni adiacenti al luogo del fermo, approfittando anche delle immagini delle telecamere che gli segnalavano la presenza degli operanti inseguitori. Da tali elementi inferiva che il COGNOME, anche in ragione dei precedenti penali, era inserito in un circuito criminale strutturato, come una piazza di spaccio e che svolgeva professionalmente l’attività di cessione di stupefacenti. Riconosciuta la recidiva, escludeva il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e rigettava la richiesta di integrazione della istruttoria dibattimentale al fine di acquisire pronuncia del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto ipotesi di 73 comma 5 dPR 309/90 nei confronti dell’imputato COGNOME NOMECOGNOME in quanto non decisiva ai fini del presente giudizio. 3. L’imputo, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello articolando quattro motivi di ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1 Con il primo deduce violazione dell’art.603 comma 2 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in relazione alla statuizione che aveva disatteso la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di acquisire la sentenza che aveva deciso sulla responsabilità del coimputato, atteso che al COGNOME, in relazione alle medesime imputazioni, era stata riconosciuta la ipotesi di minore gravità a seguito di un ridimensionamento degli elementi di accusa concernenti la partecipazione ad uno spaccio su piazza del tipo organizzato, anche in ragione della non consistenza delle somme di denaro sequestrate e della non univoca interpretazione del dato ponderale dello stupefacente.
3.2. Con una seconda articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ascritti al
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COGNOME in ipotesi di cui all’art.73 comma 5 dPR 309/90 per ragioni analoghe a quelle sopra evidenziate, rilevando altresì che mancava la prova che il ricorrente fosse inserito in un giro di spaccio organizzato e professionale, potendo semmai inferirsi che lo stesso svolgesse attività di spaccio al minuto per conto di terzi.
Con una terza e una quarta articolazione la difesa del ricorrente lamenta vizio motivazionale con riferimento alle statuizioni con le quali erano state negate le circostanze attenuanti generiche ed era stata ritenuta la recidiva infraqui nq uen na le.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con cui la difesa deduce violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. b), d) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 603 co. 2 c.p.p. riferimento alla omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai fini dell’assunzione di prove decisive quali la sentenza definitiva n. 555/2024 emessa dal GUP presso il Tribunale di Napoli Nord nei confronti del coimputato COGNOME laddove il giudice distrettuale ha ritenuto che la produzione non poteva ritenersi indispensabile nell’odierno giudizio in quanto, per stessa ammissione della parte ricorrente, si verte in ipotesi di una diversa interpretazione e, pertanto una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio presente nell’odierno giudizio, laddove i fatti-reato in detta sentenza sono stati ricondotti all’ipote lieve di cui all’art. 73 co. 5 DPR 309/90. Sotto questo profilo il motivo di ricors appare privo di pregio in quanto la Corte territoriale ha sviluppato un ragionamento giuridico coerente nel riconoscere la superfluità dell’acquisizione della sentenza assunta nel giudizio separato, stante la completezza delle risultanze processuali utili per l’apprezzamento del fatto al fine di accertarne la qualificazione giuridica, senza del resto che possa riconoscersi alcun vincolo decisionale sul punto derivante dall’esito del separato giudizio pendente nei confronti di altro imputato. Invero nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata, espressamente, Cass. n. 48093 del 10.10.2018, rv. 274230; conforme, Cass. Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, rv. 280589). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Infondato invece è il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge nella qualificazione giuridica dei fatti ascritti al COGNOME, atteso che il
giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo compless ragionevolmente escluso la sussistenza della ipotesi di lieve entità prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente (oltre 100 grammi di cocaina), il numero di dosi ricavabili (300 dosi medie circa), il contesto organizzato in cui il passaggio di droga e di denaro interveniva, accompagnato da appunti manoscritti, alcune dosi di hashish e l’impiego di accortezze volte ad ostacolare l’accertamento del reato e l’identificazione de rei, da cui desumere la ricorrenza di una organizzata e florida attività di spaccio.
La Corte territoriale ha fatto buon governo dei parametri indicati dall’art. 73, co. 5 DPR 309/90 per escluderne la ricorrenza, compiendo una valutazione complessiva analitica, considerando sia della duplice tipologia di sostanza, che del possesso di denaro e di un manoscritto con nomi e cifre e del contesto organizzato in cui era maturato l’incontro tra i due imputati e il passaggio del denaro, degli appunti e dello stupefacente, in una sorta di rendiconto giornaliero dell’attività illecita di spaccio posta in essere dal COGNOME.
Quanto al trattamento sanzionatorio il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. La recidiva è stata ritenuta espressione di maggiore pericolosità criminale sulla base di un ragionamento logico che ha valorizzato la progressione criminale dei reati commessi dal reo, la trasgressività di taluno di essi (estorsione e partecipazione ad associazione per delinquere), e della distanza
temporale tra gli stessi. La pena risulta essere stata determinata sulla base di criteri modulati sul minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state
escluse con giudizio immune da vizi logici, tenuto conto della capacità criminale del reo evidenziata anche dalla rocambolesca fuga sui tetti degli edifici, dal carattere
organizzato dell’attività di cessione, dalla personalità del reo connotata da gravi precedenti penali e dall’assenza di profili di meritevolezza da valorizzare, tenuto
conto che la confessione risulta assorbita dalla prova evidente di responsabilità.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente