Spaccio di Lieve Entità: La Quantità della Droga è Decisiva? Il No della Cassazione
La qualificazione di un fatto di spaccio come spaccio di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti è una questione centrale in molti processi penali, poiché comporta una notevole riduzione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come il solo dato quantitativo della sostanza possa essere sufficiente a escludere questa ipotesi più favorevole. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le motivazioni e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo: Detenzione di Cocaina per lo Spaccio
Il caso riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello alla pena di quattro anni di reclusione. L’accusa era quella di aver detenuto illecitamente, al fine di cederla a terzi, una quantità significativa di cocaina. Nello specifico, si trattava di tre involucri contenenti un totale di oltre 175 grammi di sostanza, con un principio attivo tale da poter ricavare un numero di dosi definito “particolarmente alto” dai giudici di merito. Non ritenendo corretta la qualificazione giuridica data dai giudici dei precedenti gradi, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
Il Ricorso per Cassazione e l’Ipotesi di Spaccio di Lieve Entità
Con un unico motivo di ricorso, la difesa ha lamentato una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il punto focale della doglianza era la mancata applicazione della fattispecie attenuata dello spaccio di lieve entità. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valutato tutti gli elementi del caso, concentrandosi unicamente sulla quantità dello stupefacente per negare il beneficio.
La Decisione della Suprema Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno confermato la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, ritenendolo preciso, circostanziato e giuridicamente ineccepibile.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha sottolineato che la decisione dei giudici di secondo grado era fondata su una valutazione logica e completa delle risultanze processuali. La significatività del “dato ponderale”, ovvero la notevole quantità di cocaina detenuta, è stata considerata un elemento di per sé sufficiente a escludere la lieve entità del fatto. La Corte d’Appello aveva evidenziato non solo il peso complessivo, ma anche l’elevata percentuale di principio attivo e l’alto numero di dosi che ne sarebbero state ricavate. Questa circostanza, secondo la Cassazione, indica una spiccata pericolosità della condotta e un inserimento non occasionale nel mercato degli stupefacenti, incompatibile con la figura dello spaccio di lieve entità. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso è stato giudicato privo di fondamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: sebbene la valutazione della lieve entità del fatto debba tenere conto di tutti i parametri (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), il dato quantitativo può assumere un ruolo assorbente e decisivo. Un quantitativo ingente di droga è un indicatore oggettivo che, salvo prova contraria, smentisce la minore gravità del reato. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Quando può essere escluso il reato di “spaccio di lieve entità”?
Secondo questa ordinanza, il reato di spaccio di lieve entità può essere escluso quando il dato quantitativo della sostanza stupefacente è particolarmente significativo. Tale elemento può essere ritenuto decisivo dai giudici.
Qual è il valore del “dato ponderale” (la quantità della sostanza) nella valutazione dello spaccio?
Il dato ponderale ha un valore centrale. La Corte d’Appello lo ha considerato un elemento fondamentale per evidenziare la significatività del fatto, e la Corte di Cassazione ha confermato che tale valutazione è corretta e sufficiente a motivare l’esclusione della fattispecie attenuata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3715 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3715 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pe di anni 4 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 1 d.P.R. 309/1990, per aver, autorizzazione illecitamente detenuto, al fine di farne commercio, 3 involucri contenenti sostan stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 175,541 (di cui grammi 133,248 di principio attivo, da cui sono ricavabili 881,7 dosi medie singole).
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazi in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990.
La censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocain un principio attivo pari a 55,65%, da cui erano ricavabili un numero di dosi particolarmente al per 291 unità. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli st avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul p giuridico.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente