Spaccio di Lieve Entità: La Cassazione Stabilisce i Criteri per l’Esclusione
L’ordinamento giuridico italiano prevede una distinzione fondamentale nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti, differenziando i casi più gravi da quelli di minore allarme sociale. La fattispecie di spaccio di lieve entità, disciplinata dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, consente pene notevolmente più miti. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva dei fatti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali elementi possono portare a escludere questa qualificazione giuridica, anche quando la difesa la invoca.
I Fatti del Processo
Tre persone, condannate dalla Corte d’Appello di Roma per spaccio di sostanze stupefacenti, hanno presentato ricorso in Cassazione. La loro difesa si basava principalmente su due punti: la richiesta di riconoscere i fatti come spaccio di lieve entità e la contestazione dell’aumento di pena applicato per la continuazione del reato. Sostanzialmente, i ricorrenti ritenevano che la loro attività non avesse quella gravità tale da giustificare la condanna ricevuta nel secondo grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un gradino prima: i giudici hanno ritenuto che i motivi presentati fossero generici, manifestamente infondati e, soprattutto, una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché Non si Tratta di Spaccio di Lieve Entità?
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno spinto i giudici a confermare la decisione della Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse fornito un’ampia e dettagliata motivazione per escludere la lieve entità del fatto. Gli elementi decisivi presi in considerazione sono stati:
* Le modalità e i mezzi dell’azione: L’attività non era occasionale o improvvisata, ma strutturata.
* L’organizzazione del traffico illecito: La presenza di un’organizzazione, anche minima, è un forte indicatore di gravità.
* La continuità dell’attività: Lo spaccio non era un episodio isolato, ma si protraeva nel tempo.
* I quantitativi e la purezza della sostanza: Erano stati trattati e ceduti quantitativi non trascurabili di cocaina, caratterizzata da un elevato grado di purezza.
Secondo la Corte, l’analisi combinata di questi fattori dimostrava una capacità criminale e una pericolosità sociale che sono incompatibili con la qualificazione di spaccio di lieve entità. La decisione del giudice di merito era, quindi, giuridicamente corretta e ben argomentata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: la valutazione sulla lieve entità del fatto non può basarsi solo sul quantitativo di droga, ma deve essere il risultato di un’analisi globale di tutti gli indici previsti dalla norma. La decisione conferma che elementi come l’organizzazione, la professionalità e la purezza della sostanza sono indicatori cruciali che possono spostare l’equilibrio verso la fattispecie di reato più grave. Per gli operatori del diritto, ciò significa che per sostenere con successo la tesi della lieve entità, è necessario dimostrare l’assenza non solo di ingenti quantitativi, ma anche di qualsiasi elemento che suggerisca un’attività di spaccio strutturata e non meramente occasionale.
Quando un’attività di spaccio non può essere considerata di lieve entità?
Secondo l’ordinanza, non può essere considerata di lieve entità quando emergono elementi come modalità organizzate, continuità dell’attività illecita, mezzi strutturati, quantitativi significativi e un elevato grado di purezza della sostanza stupefacente.
Perché i ricorsi presentati sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché ritenuti generici, manifestamente infondati e meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e respinti dalla precedente sentenza con argomentazioni puntuali e corrette.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 415 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 415 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a ROMA il 09/03/1947 COGNOME NOME nato a ROMA il 09/12/1972
COGNOME NOME nato a ROMA il 20/09/1969
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, con i quali si contesta la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e l’aumento per la continuazione, sono inammissibili per genericità manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati disattesi in sentenza con puntuali e corrette argomentazioni giuridiche;
rilevato che l’esclusione della lieve entità dei fatti è sorretta da ampia motivazione, analiticamente dà conto delle modalità, dei mezzi dell’azione, delle modalità organizzate de traffico illecito e della continuità dello stesso nonché dei quantitativi e dell’elevato purezza della cocaina trattata e ceduta (v. pag. da 16 a 19);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguent condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al GLYPH gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il consigliere es nsore