Spaccio di Lieve Entità: L’Organizzazione del Crimine Annulla il Beneficio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale nella valutazione del reato di spaccio di stupefacenti. La qualificazione del fatto come spaccio di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, non può essere concessa quando l’attività presenta caratteristiche di professionalità e organizzazione, anche se i responsabili sono incensurati. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari per spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proposto ricorso in Cassazione. La loro difesa mirava a ottenere una riqualificazione del reato nella fattispecie più lieve, sostenendo che le circostanze non giustificassero la condanna per il reato principale.
Tuttavia, il quadro emerso dalle indagini era tutt’altro che banale. L’attività di spaccio non era occasionale, ma si svolgeva all’interno di un locale appositamente attrezzato, dotato di un sistema di videosorveglianza per monitorare l’esterno e presidiato con strumenti di violenza, tra cui un tirapugni e un’altra arma rinvenuta addosso a uno degli imputati. Questi elementi indicavano un’attività strutturata e non un episodio isolato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti dai ricorrenti fossero generici e non affrontassero in modo specifico le solide argomentazioni della sentenza d’appello. La Corte di merito aveva infatti già ampiamente motivato le ragioni per cui il fatto non poteva essere considerato di lieve entità.
Con questa decisione, la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine al procedimento.
Le Motivazioni: Perché non si tratta di Spaccio di Lieve Entità?
La Corte ha chiarito che la valutazione sulla lieve entità del fatto non può basarsi solo sul dato quantitativo della droga sequestrata. È necessario un giudizio complessivo che tenga conto di tutti gli aspetti della condotta. Nel caso specifico, sono stati ritenuti decisivi i seguenti elementi:
* L’organizzazione dell’attività: Lo spaccio avveniva in un locale dedicato, attrezzato per eludere i controlli e difendere l’attività illecita. Questo denota una professionalità incompatibile con la nozione di lieve entità.
* L’uso della violenza: La presenza di armi ha indicato una pericolosità e una capacità di intimidazione che vanno oltre lo spaccio occasionale.
* La pluralità di sostanze: La detenzione di stupefacenti di diversa qualità ha rafforzato l’idea di un’attività commerciale strutturata.
La Corte ha inoltre specificato che, sebbene i ricorrenti fossero incensurati, questa circostanza non era sufficiente a superare il peso degli elementi negativi. Le modalità organizzate del fatto sono state considerate ostative non solo alla qualificazione di spaccio di lieve entità, ma anche alla concessione di pene sostitutive, come il lavoro di pubblica utilità. Secondo i giudici, non vi era prova che gli imputati avessero reciso i legami con il contesto criminale più ampio in cui operavano.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: per ottenere il riconoscimento dello spaccio di lieve entità, non basta avere una fedina penale pulita o essere stati trovati con una quantità non esorbitante di droga. I giudici esaminano attentamente il contesto complessivo. La presenza di elementi che indicano un’organizzazione stabile e una preparazione dell’attività criminale, come locali dedicati, sistemi di sorveglianza e armi, preclude quasi automaticamente l’accesso a questa fattispecie attenuata. La decisione serve da monito: la professionalità nel commettere il reato viene valutata con maggior rigore, indipendentemente dalla storia personale dell’imputato.
Un’attività di spaccio può essere considerata di lieve entità se viene svolta in un locale attrezzato con telecamere e armi?
No. Secondo l’ordinanza, la presenza di un locale appositamente attrezzato, munito di telecamere di sorveglianza e presidiato con violenza (nel caso specifico, con un tirapugni e un’altra arma), delinea circostanze e modalità dei fatti che non sono illogicamente ricondotte a un’attività di spaccio tutt’altro che lieve.
Avere la fedina penale pulita (essere incensurati) è sufficiente per ottenere la qualifica di spaccio di lieve entità o una pena sostitutiva?
No, non è sufficiente. La Corte ha ritenuto che, nonostante l’incensuratezza dei ricorrenti, le circostanze aggravanti (come l’organizzazione dell’attività) fossero ostative sia a una diversa qualificazione del reato, sia alla concessione di pene sostitutive come il lavoro di pubblica utilità, poiché non era provata la rescissione dei legami con il più ampio contesto criminale.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione?
I ricorsi sono stati giudicati inammissibili perché i motivi presentati erano intrinsecamente generici e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Quest’ultima aveva già chiaramente valorizzato tutti gli elementi che escludevano la lieve entità del fatto, rendendo le doglianze dei ricorrenti non idonee a essere esaminate nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2348 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2348 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la memoria difensiva proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
Ritenuto che i comuni motivi comuni dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit., non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato non solo il dato quantitativo degli stupefacenti detenuti, di varia qualità, ma, soprattutto, che la circostanza che gli imputati svolgessero l’attività di spaccio in un locale appositamente attrezzato, munito di telecamere di sorveglianza e presidiato con la violenza (nel locale era presente un tirapugni e nel borsello del COGNOME veniva trovata anche un’arma) e, quindi, circostanze e modalità dei fatti che non illogicamente sono stati ricondotti ad un attività di spaccio affatto lieve, circostanze che, senza cadute logiche, sono state ritenute ostative, nonostante la incensuratezza dei ricorrenti, a ritenere adeguata ai fini di rieducazione, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non essendo provata la rescissione dei legami con il più ampio contesto di spaccio in cui la condotta doveva inscriversi;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il GLYPH
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigli GLYPH relatrice
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