Spaccio di Lieve Entità: Escluso se l’Acquisto Avviene con Criptovalute
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito un importante principio in materia di stupefacenti, chiarendo quando non è possibile applicare l’ipotesi di spaccio di lieve entità. Il caso analizzato riguarda l’acquisto di droga tramite canali informatici, pagata con criptovalute e gestita attraverso messaggistica criptata. Secondo i giudici supremi, tali modalità operative sono indicative di una pericolosità e organizzazione che escludono la minima offensività richiesta per la fattispecie attenuata.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’imputato chiedeva alla Corte di Cassazione di riqualificare il reato contestatogli nella più lieve ipotesi prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90). La Corte d’Appello aveva già negato tale richiesta, motivando la sua decisione sulla base di elementi specifici: l’imputato deteneva quantità elevate di droga caratterizzate da un inusuale grado di purezza. Inoltre, l’acquisto era avvenuto su canali informatici, utilizzando comunicazioni criptate e pagamenti in criptovaluta, metodi che, secondo i giudici di merito, sono tutt’altro che estranei a contesti criminali organizzati e particolarmente insidiosi per le forze dell’ordine.
La Valutazione dello Spaccio di Lieve Entità secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno confermato la correttezza del ragionamento della Corte d’Appello, ribadendo che la valutazione per il riconoscimento dello spaccio di lieve entità non può limitarsi al solo dato quantitativo e qualitativo della sostanza. È necessario, invece, un esame complessivo che tenga conto di tutti i parametri indicati dalla norma.
Oltre la Quantità: Mezzi, Modalità e Circostanze
Richiamando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha sottolineato che l’ipotesi di lieve entità è configurabile solo in presenza di una ‘minima offensività penale’ della condotta. Tale offensività deve essere dedotta non solo dalla quantità e qualità dello stupefacente, ma anche ‘dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azione’. Nel caso di specie, l’utilizzo di messaggistica criptata e criptovalute per l’acquisto non rappresenta un dettaglio trascurabile. Al contrario, queste tecniche denotano un’elevata capacità di eludere i controlli e una professionalità criminale che contrastano nettamente con la nozione di ‘lieve entità’.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano sull’applicazione corretta dei principi di legittimità. Il Collegio territoriale ha adeguatamente spiegato perché le modalità della condotta fossero ostative alla riqualificazione del reato. L’acquisto su canali informatici protetti, lontano dall’essere un’attività estemporanea o di basso profilo, rappresenta un ‘ambito di operatività assai insidioso’. La difficoltà per le forze dell’ordine di individuare i canali di approvvigionamento a causa della crittografia e delle valute virtuali è un fattore che aggrava la condotta, non la attenua. Pertanto, il ragionamento della Corte d’Appello è stato considerato immune da vizi logici o giuridici, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che l’uso di tecnologie avanzate come chat criptate e criptovalute per l’acquisto di droga è un elemento di forte peso nella valutazione della gravità del reato. Tali strumenti indicano un livello di pianificazione e pericolosità incompatibile con la fattispecie dello spaccio di lieve entità. La decisione conferma un approccio rigoroso, che adatta l’interpretazione della legge all’evoluzione delle modalità criminali, impedendo che condotte sofisticate e potenzialmente legate a reti criminali complesse possano beneficiare di un trattamento sanzionatorio più mite. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un reato di spaccio può essere considerato di ‘lieve entità’?
Un reato di spaccio può essere considerato di ‘lieve entità’ quando la condotta presenta una minima offensività penale. Questa valutazione non si basa solo sulla quantità e qualità della droga, ma considera complessivamente i mezzi utilizzati, le modalità e le circostanze dell’azione, come stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza.
L’uso di criptovalute e chat criptate per acquistare droga esclude automaticamente la lieve entità?
Secondo questa ordinanza, l’uso di tali strumenti è un forte indicatore contrario al riconoscimento della lieve entità. Queste modalità sono considerate espressione di un’operatività insidiosa e complessa, che aumenta la difficoltà di individuazione da parte delle forze dell’ordine e suggerisce un livello di organizzazione incompatibile con una condotta di minima offensività.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già motivato in modo adeguato e corretto le ragioni per cui non poteva essere riconosciuta l’ipotesi di lieve entità, applicando correttamente i principi di diritto esistenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5571 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5571 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il 19/11/1997
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
rilevato che il motivo, con cui il ricorrente ha censurato la mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni ostative all’invocata riqualificazione, avendo fatto riferimento «alle elevate quantità di droga dall’inusuale grado di purezza, detenute dall’imputato, acquistate su canali informatici che, lungi dall’essere estranei a contesti malavitosi, rappresentano uno dei possibili ambiti di operatività, peraltro assai insidioso: tutti i contatti, infatti, venivano tenuti messaggistica criptata e la sostanza pagata a mezzo di criptovaluta con conseguenti assai maggiori difficoltà da parte delle forze dell’ordine di individuazione dei relativi canali»;
considerato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azione (cfr. Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2024