Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5183 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5183 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; 1.COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 06/04/2021, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 di reclusione ed euro 1.200 di multa ciascuno in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Avverso tale sentenza gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno presentato distinti ricorsi per cassazione.
Il ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 530 cod. proc. pen. per non essere stata raggiunta la prova di colpevolezza dell’imputata oltre ogni ragionevole dubbio.
3.2. Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione alle circostanze ex art. 62bis , non riconosciute nella massima estensione.
Il ricorso di NOME COGNOME.
4.1. con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 62, n. 4), cod. pen..
4.2. con un secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze ex art. 62bis , non riconosciute nella massima estensione.
4.3. con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non essendo stato applicato il minimo edittale.
I ricorsi sono inammissibili.
Il comune motivo relativo alle attenuanti generiche Ł manifestamente infondato.
La mancata concessione delle attenuanti generiche nella estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti
Ord. n. sez. 1565/2026
CC – 30/01/2026
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dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217; Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022, COGNOME, Rv. 283499 – 01, n.m. sul punto), motivazione che la Corte partenopea ha reso in modo non manifestamente illogico laddove ha osservato che la pena Ł già stata calcolata in prossimità del minimo edittale, la recidiva disapplicata e le circostanze attenuanti generiche riconosciute, seppure non nella massima estensione in assenza di positivi elementi di valutazione.
Il primo motivo di ricorso NOME Ł inammissibile in quanto, a fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità, il ricorrente si limita a riproporre pedissequamente in sede di legittimità di doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dalla Corte territoriale e, prima di lei, dal Tribunale (v. pag. 3 sent. imp.).
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).
Scendendo in concreto, la sentenza impugnata ribadisce che il fatto che i due imputati fossero amanti Ł una affermazione meramente labiale e che la stessa guidava la vettura cui reiteratamente il COGNOME si accostava con la moto e poi si riallontanava per accontentare gli acquirenti, due dei quali identificati.
La sentenza evidenzia poi il rinvenimento nella di lei vettura di una borsa a tracolla con stupefacente già confezionato e frazionato, nonchØ di due bilancini di precisione e sostanza stupefacente vegetale presso la di lei abitazione.
7. La prima doglianza del COGNOME Ł manifestamente infondata.
Quanto alla attenuante di cui all’articolo 62, n. 4), cod. pen., questa Corte (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 – 01) ha stabilito il principio secondo cui «la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. Ł applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti», in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch’esso da speciale tenuità, ed Ł compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Ancora, la Corte ha ritenuto, con una risalente ma mai overruled pronuncia della Corte (Sez. 6, n. 3039 del 06/10/1981, dep. 1982, Ferrari, Rv. 152858 – 01) che «ai fini della concessione o del diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. si deve fare riferimento soltanto al danno patrimoniale cagionato dal reato, in relazione principalmente alla consistenza ed al valore della cosa che ne costituisce l’oggetto ed in via sussidiaria alle condizioni economiche del soggetto passivo. Non può invece farsi riferimento alla persona del reo nØ all’uso che egli intendeva fare della cosa stessa perchØ questi elementi, pur utilizzabili ad altri fini, non sono presi in considerazione in relazione alla attenuante della particolare tenuità del danno».
Tuttavia, la successiva giurisprudenza ha delimitato la portata dell’attenuante in parola, ritenendo necessario che la speciale tenuità di cui all’articolo 62, n. 4), cod. pen., riguardi
congiuntamente sia l’entità del lucro perseguito o conseguito dall’autore del reato, che l’evento dannoso o pericoloso causato ( ex multis , con riferimento a diverse fattispecie delittuose e categorie di delitti, Sez. 6, n. 7905 del 20/05/1997, dep. 1998, Maniscale, Rv. 211378; Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, COGNOME, Rv. 232851; Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, COGNOME, Rv. 251888; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 257545; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, COGNOME, Rv. 262193; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745; Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357).
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva e in concreto del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici, come nel caso in esame, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che, alla luce delle reiterate cessioni sussistesse un pericolo per la pubblica incolumità ovvero la salute delle persone incompatibile con il riconoscimento della circostanza invocata.
8. Il motivo relativo alla dosimetria della pena Ł inammissibile in quanto non si confronta con il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale, poichØ la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata Ł necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione), circostanza non ricorrente nel caso di specie, in cui la Corte territoriale precisa (pag. 5) di essersi attestata in prossimità del minimo edittale e che la pena era proporzionata alla gravità del fatto.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità dei ricorsi.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME