Spaccio di lieve entità: non basta la quantità, contano anche varietà e qualità delle sostanze
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di stupefacenti: per valutare se si tratta di spaccio di lieve entità, il giudice non deve limitarsi a considerare solo la quantità di droga, ma deve analizzare un quadro più ampio che include la varietà, la qualità e la pericolosità delle sostanze. Questa decisione chiarisce i confini dell’ipotesi attenuata del reato di spaccio, spesso al centro di complesse valutazioni giudiziarie.
Il caso: Detenzione di droghe sintetiche e il ricorso in Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un soggetto condannato in primo e secondo grado per la detenzione, finalizzata alla cessione a terzi, di diverse tipologie di droghe sintetiche. La difesa dell’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello di Milano di non riconoscere l’ipotesi di spaccio di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’articolo 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata presentava violazioni di legge e vizi di motivazione proprio in relazione all’esclusione di questa fattispecie più lieve.
La valutazione dello spaccio di lieve entità secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la sua genericità. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sua decisione, basandosi su una valutazione complessiva degli elementi a disposizione. Non è stata considerata solo la quantità delle sostanze detenute, ma anche e soprattutto la loro varietà, qualità e lesività. La sentenza di merito aveva dato peso al fatto che si trattasse di diverse droghe sintetiche, elemento che di per sé indica una maggiore pericolosità e una capacità offensiva non trascurabile.
Oltre la quantità: i criteri qualitativi
La Suprema Corte ha precisato che il dato quantitativo, sebbene rilevante, non è l’unico né sempre il più importante. Anche una quantità non eccezionale di droga può essere sufficiente a escludere la lieve entità del fatto se altri elementi indicano una gravità maggiore. Nel caso specifico, la varietà delle sostanze e la loro natura sintetica sono state considerate indicatori di una condotta non marginale. Inoltre, la Corte ha specificato che il ricorso non conteneva argomentazioni tecnico-scientifiche concrete capaci di smentire le valutazioni dei giudici di merito sulla pericolosità delle droghe sequestrate.
Le motivazioni della decisione
I giudici hanno spiegato che l’inammissibilità del ricorso derivava dalla sua genericità. La difesa non ha fornito elementi specifici per contestare la valutazione della Corte d’Appello, limitandosi a una critica generale. La Cassazione ha ribadito che, per escludere lo spaccio di lieve entità, il giudice può basarsi anche solo sul dato quantitativo, se questo non è minimo. A maggior ragione, tale esclusione è legittima quando, come nel caso di specie, al dato quantitativo si aggiungono elementi qualitativi negativi (varietà e pericolosità delle sostanze) non bilanciati da altri fattori di segno contrario che possano indicare una minore gravità complessiva del fatto.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione conferma un orientamento consolidato: la valutazione sulla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti deve essere globale e non può ridursi a un mero calcolo numerico. La varietà, la qualità e la natura delle droghe sono parametri essenziali che il giudice deve considerare per determinare la reale gravità della condotta. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata alcuna assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
La sola quantità di droga è sufficiente per determinare se si tratta di spaccio di lieve entità?
No, secondo la Corte di Cassazione la valutazione non può basarsi solo sulla quantità. È necessario considerare un insieme di fattori, tra cui la varietà, la qualità e la lesività delle sostanze, per determinare la gravità complessiva del fatto.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità, in quanto non ha fornito argomentazioni specifiche o riferimenti tecnico-scientifici in grado di contestare efficacemente la valutazione della Corte d’Appello, che aveva valorizzato la pluralità e la pericolosità delle droghe sintetiche detenute.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, la legge prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel proporre l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43043 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43043 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di cessione a terzi varie droghe sintetiche.
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’esclusione dell’ipotesi lieve, di cui al successivo comma 5.
Il ricorso è inammissibile, per genericità della doglianza.
Anzitutto, la sentenza ha valorizzato la varietà, la qualità e la lesività delle sostanze detenute dall’imputato, e non solamente la quantità di esse, dato, quest’ultimo, comunque non contraddetto dal ricorso con puntuali riferimenti tecnico-scientifici eventualmente trascurati dai giudici d’appello. Peraltro, qualora di per sé non minimo in una scala oggettiva di gravità, anche il dato quantitativo può essere sufficiente di per sé ad escludere la levità del fatto, tanto più laddove – come nel caso in esame – non bilanciato da concludenti elementi di segno contrario.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 25 ottobre 2024.