Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15476 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15476 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Balestrate il 03/03/1957; COGNOME nato a Palermo il 12/08/1969; COGNOME NOMECOGNOME nato a Cento il 21/10/1970; avverso la sentenza del 29/11/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro.:uratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano cl chiarati inammissibili; uditi i difensori dei ricorrenti: avv. NOME COGNOME per COGNOME; avi. NOME
COGNOME, per COGNOME; avv. NOME COGNOME per NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 novembre 2023, la Corte d’appello di Pal ?RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Palermo del 28 ottobre 2C: 22, resa all’esito di giudizio abbreviato, con la quale – per quanto qui rileva – gli imputa odierni ricorrenti erano stati condannati:
NOME NOMECOGNOME riconosciuta la recidiva reiterata e specifica, ad ann 3, mesi 4, giorni 20 di reclusione e 20.000,00 euro di multa per i reati di cui agli artt. 8 e 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché’ con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso morale e n iateriale con NOME NOME, acquistava da NOME sostanze stup efacenti al fine della successiva cessione a terzi;
COGNOMENOMECOGNOME riconosciuta la recidiva specifica e reiterata, ac anni 2, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato di ci i all’ar 73, connma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto a Scalici Alfor so circa 50 grammi di cocaina;
Russo NOME ad anni 1, mesi 8 di reclusione e 6.000,00 euro c i multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per ave · ceduto a COGNOME NOME un’imprecisata quantità di cocaina.
Avverso la sentenza, gli imputati, tramite i difensori, hanno proposi, D ricorsi per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Il ricorso di Orlando è articolato in due motivi.
2.1.1 I primo luogo, si prospettano vizi della motivazione in relazi me alla richiesta della difesa di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comn a 5, d d.P.R. n. 309 del 1990.
Nello specifico, la Corte di merito, nel rigettare il motivo di c ravame presentato dalla difesa, si sarebbe limitata ad evidenziare l’a /venuto raggiungimento della prova di colpevolezza dell’imputato sulla base d( Ile sole conversazioni intercettate, senza offrire una motivazione specifica in or( ine alla lieve entità. Inoltre, la Corte avrebbe desunto dalle intercettazioni telefon che che l’Orlando fosse da tempo inserito nel mondo dello spaccio di sostanze stupE Facenti; circostanza, secondo la difesa, priva di fondamento.
2.1.2 Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole della violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, la Corte, n , Ala sua valutazione, avrebbe unicamente tenuto conto della quantità di s)stanza stupefacente, omettendo, secondo la prospettazione difensiva, di effetl uare la valutazione complessiva della fattispecie concreta.
2.1.3. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in qui nto già dedotto.
2.2. Il ricorso di COGNOME è basato su due motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, si deducono vizi della motivazione e la vi )Iazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che la Corte di appello avrebbe fondato la prova di colpevolezza dell’imputato solo sulla base delle intero !ttazioni telefoniche e senza il supporto di riscontri oggettivi. Nello specific), dall captazioni ambientali e telefoniche non emergerebbe alcuna cessione da arte del ricorrente, ma una mera attività di intermediazione. Inoltre, vi sarebbe una contraddizione tra quanto indicato nel capo di imputazione, ove si fa rif( rimento ad un’ipotetica cessione di cocaina, e quanto contenuto nella nnotivazio ne della sentenza impugnata, la quale si riferisce ad una ritenuta intermediazione
2.2.2. In secondo luogo, si denunciano la violazione degli artt. 62-bis, 99, 133 cod. pen. e vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimer to delle circostanze attenuanti generiche e alla valutazione della recidiva. Li difesa evidenzia che la Corte avrebbe omesso di considerare la datazione dei pr !cedenti penali dell’imputato, riferiti agli anni 1990 e 2003, la quale avrebbE potuto giustificare le richieste attenuanti generiche e l’esclusione della recidiva.
2.3 Il ricorso di COGNOME NOME si articola in due motivi.
2.3.1. Innanzitutto, si denunciano vizi della motivazione e la violazio ne degli artt. 125, 190, 192, commi 1 e 2, 530, commi 1 e 2, 546, comma 1 letteri e) cod. proc. pen.
Nello specifico, la Corte non avrebbe fornito adeguata motivazio ie circa l’individuazione del COGNOME quale interlocutore di NOME COGNOME nelle conv( rsazioni intercettate.
2.3.2. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa si lamenta della vi )Iazione degli artt. 27 Cost., 133 cod. pen., 125, 546, comma 1 lett. e), cod. proc pen. in relazione al trattamento sanzionatorio.
Nello specifico, la Corte di appello avrebbe offerto una mot vazione insufficiente circa il discostannento della pena dal minimo, travisando E ltresì la condotta complessiva dell’imputato ed il dato rappresentato dal qua Ititativo imprecisato di stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1 II primo motivo, concernente l’omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile.
Preliminarmente, va ricordato che la sentenza di appello si salda con Nella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo, qi ando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli ele nenti di
prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, i: uando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano li mitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sen enza di primo grado (ex plurimis, Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Pertanto, in presenza di una “doppia conforme”, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella nnotivazio le della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le d duzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza proc ?.ssuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globAle, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimc strando di aver tenuto presenti i fatti decisivi.
Il Tribunale di Catania ha ben evidenziato come, per cor solidata giurisprudenza, il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 dd 1990, possa essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della o! indotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri ri hiannat dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione) (ex plurimis, Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911; Sez. U, n.17 del 21/06/2000, Rv. 216668). Anche la più recente Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, )a fatto applicazione di tali principi, affermando che la diversità di sostanze stup2facenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del rea o di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della minore entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fai tispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previ5 ti da disposizione. Dunque, i principi espressi a più riprese dalle Sezioni Unite for niscono un parametro interpretativo univoco, nel senso che la valutazione del fatto deve riguardare la complessità dello stesso, valorizzando – in senso positivo o T egativo – tutti gli elementi che contraddistinguono una determinata condotta. 1jttavia, tale criterio di giudizio può subire una flessione nel caso in cui il dato p( nderale sia di per sé talmente rilevante da determinare l’assorbimento dei restant aspetti della condotta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, va rilevato che nelle conversazioni captate ci si riferiva espressamente al pagamento di euro 2.000,00 a fronte dell’acquisto di un chilo di sostanza stupefacente, quantità, quest’ultima, di per sé non compatibili con la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Diversami ante da quanto prospettato dalla difesa, inoltre, dalle risultanze probatorie emerge chiaramente come la pessima qualità del prodotto afferisse unicamenti al più ridotto ed indeterminato quantitativo relativo alla seconda cessione captata in data 18 gennaio 2020.
1.2. Il secondo motivo di ricorso, inerente alla violazione dell’art. del ‘art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile, in quanto la Co te offre ampia motivazione sul punto (pagg. 8 e 9 del provvedimento), rich amando ampiamente la giurisprudenza sopracitata. Del resto, la doglianza è solo formalmente costruita nel senso delle violazioni di legge, perché la dif esa non contesta la sostanza dei principi giurisprudenziali applicati dai giudici di merito, limitandosi a ribadire le sue contestazioni circa l’apprezzamento del fatto.
Il Ricorso di COGNOMEAngelo COGNOME è inammissibile.
2.1 II primo motivo, concernente il giudizio di colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato.
In merito alla necessaria correlazione tra capo d’imputazione e sent enza, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come tale principio possa itenersi violato solo nel caso in cui il fatto contestato sia mutato nei suoi ( tementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di camb amento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi accusatoria, capace di imp edire o menomare il diritto di difesa dell’imputato (ex plurimis, con riferirne Ito alla materia degli stupefacenti, Sez. 3, n. 31849 del 16/04/2014, Rv. 260331; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Rv. 254888).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado, riqualificando il reato ne l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, aveva ritenuto provata l’intermediazione per l’acquisto di un piccolo quantitativo di cocaina, in prwisione di una più consistente fornitura. Tanto premesso, come evidenziato nella s ntenza impugnata (pag. 14 del provvedimento), nulla è stato allegato dalla dif esa per escludere l’avvenuta intermediazione, e si è trascurato di considerare che ;i tratta di una delle condotte delittuose alternativamente previste dalla fattispecie contestata (“procura ad altri”).
Per quanto attiene all’assunto prospettato dalla difesa circa il nancato raggiungimento della prova di colpevolezza, perché basata solo su intercE ttazioni telefoniche ed ambientali, va rilevato come la giurisprudenza di leg ttimità, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, anche in tema di cd, droga parlata, non richiede che le intercettazioni siano supportate da riscontri esterni, qualora gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercetta e siano gravi, precisi e concordanti (ex plurimis, Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 07/02/2020, Rv. 278611 – 02). Ebbene, nel caso di specie, a fr mite di conversazioni dal tenore assolutamente inequivoco, la difesa non prospetC alcuna diversa ipotesi ricostruttiva del fatto oggetto di contestazione.
2.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle cin ostanze attenuanti generiche e all’applicazione della recidiva specifica reit rata, è inammissibile.
La Corte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, evidemia (pag. 15 del provvedimento) come non sia stato addotto dalla difesa alcun E’ ennento positivo a sostegno della concessione delle circostanze attenuanti, cui ( stavano altresì i sei precedenti penali gravanti sull’imputato, due dei quali specif ci e poi per reati di evasione, lesioni personali, furto tentato, estorsione in c oncorso aggravata, nonché la sottoposizione a misure di prevenzione.
In merito alla richiesta di esclusione della recidiva, la Corte offri ampia motivazione (pag. 16 del provvedimento), evidenziando come i vari pr !cedenti penali gravanti sull’imputato e la sua sottoposizione a misura di prev wizione, appaiano alquanto sintomatici di una pervicace capacità a delinquere c di una crescente inclinazione al delitto, che ha concretamente influito quale fattore criminogeno per la commissione delle condotte delittuose qui accertate, nell’ambito di un’attività di spaccio già ben avviata e dotata di stabilità.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
3.1. Il primo motivo, concernente l’incertezza sulla individuazione del COGNOME quale interlocutore di NOME COGNOME è manifestamente infondato, in quanto generico e diretto ad ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio, )reclusa ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
In tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l’identif cazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente dispc -re una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanz( – quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci a parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche – che consentano di risalire con certezza all’identità degli inter ocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265). Sul punto, la Corte fornisce una motivazione del tutto li leare e coerente, richiamando il raffronto fatto dalla polizia giudiziaria tra un cam Jione di voce attribuito senza ombra di dubbio al COGNOME e la voce di “NOME” conversi nte con NOME COGNOME oltre ai 24 contatti accertati tra l’utenza in uso allo COGNOME INDIRIZZO. quella intestata all’odierno ricorrente.
3.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’erroneo discostamento de Ila pena dal minimo, è inammissibile, perché privo di specificità.
La difesa non richiama alcun elemento idoneo e concreto a fa , Dre del contenimento della pena nei minimi edittali, adducendo solamente la brevità
temporale della condotta, protrattasi per soli tre giorni, l’indeterminati!INDIRIZZO
quantitativo di droga e la lontananza nel tempo dei precedenti penali gravanti
sull’imputato, quali due rapine, lesione personale e tre evasioni, negli an ii 1994-
1999, nonché un reato di lesione personale commesso nel 2010.
Tanto premesso, il giudice di primo grado ha giustificato il lieve discos amento
della pena-base, quantificata in due anni e sei mesi di reclusione, dall l media
edittale, pari a due anni e tre nnesi di reclusione, con il radicato inserim nto del
Russo in traffici di cocaina per quantitativi non ridotti; elemento, ques
desumibile dalle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica (pag. 15 della
sentenza di primo grado).
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dell I Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
-itenere
che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determ nazione
della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità mi !c’esima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle sp ?.se del
procedimento nonché quello del versamento della somma in favore dell Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen:o delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cas , a delle ammende, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28/01/2025
GLYPH
Corte di Cassazione – copia non ufficiale