Spaccio di lieve entità: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’ordinanza n. 38579/2024 della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti in materia di spaccio di lieve entità, definendo i confini tra le prove sufficienti per una condanna e i requisiti per l’applicazione di ulteriori circostanze attenuanti. Con una decisione netta, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la condanna per la detenzione di diverse dosi di cocaina ed eroina e stabilendo principi chiave sulla valutazione degli indizi e sulla concessione delle attenuanti.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Latina e confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato era stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e 2 dosi di eroina. Le sostanze erano già suddivise in dosi singole e occultate sotto gli indumenti intimi. Sulla base di questi elementi, i giudici di merito avevano ritenuto provata la destinazione allo spaccio, qualificando il reato come spaccio di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
L’imputato, tramite i suoi difensori, ha proposto ricorso per cassazione, contestando principalmente la prova della destinazione allo spaccio e la mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
L’Analisi della Corte sullo spaccio di lieve entità
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile per la genericità delle censure. La decisione si basa su tre pilastri argomentativi fondamentali.
La Prova della Destinazione allo Spaccio
I giudici hanno ribadito un principio consolidato: per dimostrare l’intento di spacciare non è necessaria la prova diretta della cessione. Elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sono sufficienti. Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato come la valutazione dei giudici di merito fosse pienamente giustificata da tre fattori decisivi:
1. La diversità delle sostanze: il possesso contemporaneo di cocaina ed eroina indica la capacità di soddisfare una clientela con esigenze diverse.
2. La suddivisione in dosi: la preparazione delle sostanze in singole dosi è un chiaro indice di un’attività predestinata alla vendita al dettaglio.
3. Le modalità di occultamento: nascondere la droga sotto i genitali è una tecnica tipica di chi cerca di eludere i controlli delle forze dell’ordine.
Questi elementi, valutati complessivamente, formano un quadro probatorio solido che va oltre il semplice possesso per uso personale.
La Differenza tra ‘Lieve Entità’ e l’Attenuante del Danno Tenue
Un punto cruciale dell’ordinanza riguarda la distinzione tra la fattispecie di spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5) e l’attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). La difesa sosteneva che, essendo il reato già qualificato come ‘lieve’, dovesse automaticamente conseguire anche l’applicazione dell’attenuante.
La Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo che si tratta di due valutazioni distinte e non conseguenziali. La qualificazione del fatto come lieve ai sensi della legge sugli stupefacenti attiene alla minore offensività complessiva della condotta. L’attenuante del danno tenue, invece, richiede un accertamento specifico sulla speciale tenuità del lucro perseguito e della gravità del danno causato. Nel caso specifico, la quantità di dosi era idonea a soddisfare la richiesta di diversi acquirenti, escludendo quindi la possibilità di considerare il danno come ‘specialmente tenue’.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità che i ricorsi per cassazione non siano generici, ma si confrontino specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. I giudici hanno evidenziato come le censure dell’imputato fossero mere deduzioni astratte, senza un reale confronto con le giustificazioni fornite dalla Corte d’Appello. Inoltre, la Corte ha confermato la corretta valutazione del ‘bisogno di pena’, giustificato dai precedenti dell’imputato, che indicavano una condotta non occasionale. La decisione si allinea a una giurisprudenza consolidata che valorizza gli elementi fattuali (quantità, modalità di confezionamento, diversità delle sostanze) come prova logica della destinazione allo spaccio, anche in assenza di atti di cessione conclamati.
le conclusioni
L’ordinanza ribadisce importanti principi per chi opera nel diritto penale. Innanzitutto, la prova dello spaccio può essere raggiunta attraverso indizi precisi e concordanti. In secondo luogo, la qualificazione di un reato come ‘di lieve entità’ non comporta alcun automatismo nella concessione di ulteriori attenuanti, che devono essere oggetto di una valutazione autonoma da parte del giudice. Infine, la decisione sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici e non generici, pena la dichiarazione di inammissibilità, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Possedere droghe di tipo diverso e già divise in dosi è prova di spaccio?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il possesso di sostanze stupefacenti di diversa natura, già suddivise in dosi e occultate, costituisce un forte indizio della destinazione allo spaccio, giustificando la condanna.
Se un reato di spaccio è qualificato come di ‘lieve entità’, si ha diritto automaticamente all’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.)?
No. La Corte ha chiarito che la qualificazione del fatto come ‘lieve entità’ ai sensi della legge sugli stupefacenti non comporta l’automatico riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Il giudice deve valutare autonomamente la speciale tenuità del lucro e della gravità del danno.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che i difensori di COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata q del Tribunale di Latina di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 73 comma 5, d 309/1990 (illecita detenzione di 20 dosi di cocaina e di due dosi di eroina, in Fondi il 7/8/20
ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto prova d destinazione allo spaccio dello stupefacente, senza che sia stato neppure operato il necessa preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici dell’appello (Sez. U, n. 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi posson applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo costoro ampiamente giustificato la prova di destinazione, valorizzando il possesso di sostanze di diversa natura in strada, giù suddivise in occultate sotto i genitali;
che, alio stesso modo, la Cort -e del gravame ha adeguatamente giustificato il bisogno di pena, valorizzando i precedenti dell’imputato, siccome ritenuti indicativi della non occasionali condotta (sul punto sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, De/ano, Rv. 283044-01, in cui si é precisato che il relativo giudi dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., m necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indi quelli ritenuti rilevanti); laddove, la invocata attenuante di cui all’art. 62 n. 4, c riconosciuta astrattamente compatibile con il reato per il quale si procede, è stata esclusa ne concreto avuto riguardo alla idoneità delle sostanze a soddisfare la richiesta di diversi acquire punto, sez. 3, n. 13659 del 16/2/2024, Aamara, Rv. 286097-01, in cui si è precisato che alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell’attenuante di c all’art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speci sia l’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, sia la gravità de dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa; n. 10234 del 25/1/2024, Traore, Rv. 286034-01);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024