Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28204 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28204 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CONVERSANO il 08/07/1985
avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME il quale insiste nell’accoglimento del ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/12/2024, la Corte di appello di Bari ha confermato, quanto alla posizione di NOME COGNOME la sentenza emessa in data 19/07/2023, all’esito del giudizio abbreviato, dai Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, con la quale il NOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/199 – perché, in ripetute occasioni verificatesi tra il 26 marzo 2012 e il 29 aprile 2021 (Capo 1) e tra il 23 aprile 2021 e il 25 maggio 2021 (Capo 4) illecitamente cedeva sostanza stupefacente del tipo cocaina, in Castellana Grotte, ed era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa,
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi, sintetizzati ex 173 disp. att. cod.proc.pen, come segue:
con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che la Corte di appello aveva laconicamente respinto il relativo motivo d’appello, negando la configurabilità dell’ipotesi meno grave di cui all’art comma 5, D.P.R. n. 309/1990, quanto al capo 1, senza approfondire il tema sollevato della modesta rilevanza dei quantitativi di volta in volta ceduti e s valutare tutti gli elementi del caso concreto, come affermato dalla giurisprudenz per le ipotesi di cd. piccolo spaccio. Si fa riferimento £ anche alla individuazione della soglia massima di grammi 150 per lo spaccio di cocaina, con ulteriore affinamento dello studio statistico della giurisprudenza sul punto, che ha riten nella quasi totalità dei casi la fattispecie più lieve nel caso di cessione di 23,66. Nel caso di specie le cessioni andavano da 5 a 25 grammi, per cui si tratta di entità modeste, in talune occasioni neanche pienamente accertate per quantità e qualità. La difesa insiste in ordine alla mancanza della prova concreta de quantità e della qualità della sostanza stupefacente oggetto di contestazio trattandosi di cd. droga parlata.
Con il secondo motivo, si denuncia, con riferimento al capo 4, violazione di legge sostanziale e processuale nonché vizio di motivazione e travisamento della prova, affermando che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare in modo effettivo in ordine ai profili avanzati con l’atto d’appello, mediante i qua era dimostrato che le intercettazioni captate, intercorse con cinque soggetti, avevano mai fatto cenno alla cessione di alcunché, per cui non avrebbero potuto fondare l’affermazione di responsabilità penale; il motivo esamina ciascuna delle cessioni contestate, segnalando che il COGNOME è gestore di un B&B situato a pochi metri dal bar Hollywood in Castellana Grotte, di cui le persone indicate come acquirenti dello stupefacente si erano serviti; inoltre, si era spesso trattato di appuntamenti presi con persone amiche per consumare al bar caffè o aperitivi e ciò spiegherebbe il senso delle conversazioni, ritenute invece criptiche e allusi La sentenza impugnata, travisando le prove desunte dalle captazioni telefoniche, aveva invece affermato l’illogicità degli appuntamenti presi presso un tabaccai per quel genere di consumazioni, senza considerare che il bar in questione gestisce pure una rivendita di tabacchi.
Con il terzo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al capo 4) dell’imputazione, in relazione al motivo d’appello con il quale si era lamentata la mancata qualificazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990; anche co
riferimento a tale capo si evidenzia l’errore applicativo in cui sarebbe incors sentenza impugnata
Con il quarto motivo, si deduce la violazione della legge sostanziale processuale, nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
La Procura generale ha depositato memoria / concludendo con la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, d.t. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.t. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
La Corte di appello, all’esito della valutazione globale del fat confermando la decisione dei primo giueice, ha rimarcato che la condotta non poteva ricondursi all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, D.P. 309/1995, in considerazione dell’intensità dell’attività di spaccio, del collegame esistente con livelli superiori di canalizzazione del mercato delle sosta stupefacenti, della frequenza temporale molto elevata delle forniture assicura dal COGNOME allo spacciatore COGNOME (in rapida successione vi erano stati importanti forniture assicurate dal COGNOME al COGNOME), dei consistenti c economici portati tra i due nella misura di varie centinaia, del fluido sist fondato su aperture di credito. Quale importante dato negativo, la Corte territori ha segnalato che il COGNOME aveva commesso alcuni illeciti sebbene sottoposto ad avviso orale il 24 aprile 2021, sulla base de! provvedimento del Questore di Bar del 15.4.2021, misura applicata proprio alla luce dei precedenti di polizia per r commessi in materia di stupefacenti il 7 novembre 2020 e 24 dicembre 2020.
Tutte le specifiche e concrete circostanze evidenziate, complessivamente valutate, sono state ritenute, quindi, preciusive di una ridotta offensività condotta.
La valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia, avendo la Corte correttamente valutato complessivamente gli elementi caratterizzanti il fat contestato. Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittu cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valut complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quell concernenti l’azione – mezzi, modalità e circostanze della stessa -, sia quelli attengono all’oggetto materiale del reato – quantità e qualità delle sost stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez. li n. 51063 del 27/09/2018 Sez. U, 24 giugno 2010, n 35737, Rv, 247911; Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, dep. 20/02/2012, Rv. 251942; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651, Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Rv. 264490; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Rv. 264491). Questa Corte ha affermato che la valutazione della offensività non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma anche alle concrete capacità di azione del soggette e alle sue relazioni con il mercat riferimento, alla sistematicità e continuità delle condotte, alla rete organizz e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere i comportamenti illecit riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 1398 20/02/2018, Rv. 272529).
Ebbene, nel caso di specie, il dato quantitativo delle sostanze stupefacent ha costituito solo uno degli elementi fattuali considerati dai Giudici di merito ai del giudizio di configurabilità GLYPH deliteuosa di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, concernendo comunque le modalità e le circostanze dell’azione Vt/11/1 n Ve e, quindi, come tale, -suscettibile di valutazione negativa nell’apprezzamento della gravità complessiva del fatto ( . Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Rv. 28627201). Infine, anche il dato della non occasior;7!ità del fatto, concernente le moda o circostanze dell’azione, ha concorso alla complessiva valutazione, negativa, fini del giudizio di “lieve entità”, quale elemento inserito nella ricostruzione fat nella sua interezza.
Va ricordato, in proposito, che seppuce a reiterazione nel tempo di una detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, pur imponendo automaticamente al giudice di ravvisare1 . 1 , ~ pluralità di condotte non preclude la configurabilità della lieve offensività di cui all’art. 73′ comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, 309 (Sez. 6, n. 1428 del 19112/2017′ deo. 2)18, Rv. 271959-01, in motivazione; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2015 ; deo. 2017, COGNOME, Rv. 269149), la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che i’ legislatore, successivamente fatti per cui è causa, ha espressamente previsto la non occasionalità della condot quale elemento specializzante integrante l’aggravante speciale di cui all’art.
comma 5, secondo periodo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta, dall’art. 4, comma 3, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, con effetto, quindi, di aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990.
E questo Corte ha chiarito che l’elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l’aggravante speciale in questione, ricorre nel caso in cui l’agente, al momento dei fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi ascritta in fatto ove sia contestata la recidiva specifica (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, Rv. 287441-01).
Deve, quindi, ribadirsi che l’occasionalità dei fatto, concernendo le modalità o circostanze dell’azione, costituisce elemento di fatto rilevante, unitamente agli altri parametri di riferimento, nell’apprezzamento della gravità complessiva della condotta ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui·all’art. 73, comma 5, primo periodo, D.P.R. 9 ottobre 1990 ; mentre la non occasionalità, ove configurabile l’ipotesi delittuosa suddetta, costituisce a seguito della modifica introdotta, dall’art. 4, comma 3. D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 ‘elemento specializzante integrante l’aggravante speciale di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Dunque, la non occasionalità, unitamente ad altri elementi e, quindi, nell’ambito di una valutazione unitaria di tutti gli indici normativi, può concorrere, ad escludere la lieve entità del fatto. (Sez. 3 , n. 14220 del 25/02/2025; Rv. 287869 01).
Il secondo motivo, con cui la difesa lamenta violazione di legge e omissione, contraddittorietà e l’illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di responsabilità per i -eato di cui agli artt. 73 DPR 309/90 di cui al capo 4) (concernente cessioni di c.. – caina a cinque differenti soggetti dal 23.4.2021 al 25.5.2021), nonostante la lacunosità delle conversazioni intercettate, deve ritenersi inammissibile perché orientate a sovvertire l’apprezzamento del materiale probatorio, estraneo al giudizio di legittimità.
La doglianza e esc usivamente volta a censurare la valutazione del compendio probatorio espressa dalla Corte territoriale in ipotesi di cd. doppia conforme -, fondata invece sulla analitica e ragionata lettura congiunta delle intercettazioni e dei servizi di appostamento vofti ad accreditare gli appuntamenti da essi emergenti, per lo più presso il P32. gestito dal ricorrente o a un locale denominato bar Hollywood allo stesso vicino. E’ appena fl caso di ricordare che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, f7i. , ” L’Ti 5:23 manifesta illogicità, dalla sua
contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato
affermato quando mancante), quando esistente, o
su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione
del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la
persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa
illogicità quando non manifesta, così come quelle
che sollecitano una differente comparazione dei significati
probatori da attribuire alle diverse prove o
evidenziano ragioni in fatto per giungere
a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità,
dello spessore della valenza probatoria del
singolo elemento”: Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015,
2 n. 9106 del 12/02/2021,
Rv. 262965; conforme Sez.
rv, 280747).
9. Conforme a legge e alla
.
interpretazione giurisprudenziale di legittimità,
sopra ricordata a proposito del primo motivo di ricorso,
di lieve entità di cui all’art.
è l’esclusione dell’ipotesi
73 co. 5 DPR 309/90
in relazione al capo 4), oggetto essendosi adottati
del terzo motivo di ricorso, adeguati parametri di riferimento
rispetto alle modalità
GLYPH
rimarcate in particolare dall’avere agito COGNOME
a favore de con aperture di credito
cii acquirenti, emblematic4dell’inserimento
stabile nel traffico e quindi ffi una non modesta offensività della condotta.
Il quarto motivo, che censura la motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti 1.Jerierche, è aspecifico in quanto non si rapporta criticamente alla GLYPHftonte di un diniego – espressione dell’esercizio del potere discre2 . :icriaie cei 2,:.ciícante, motivato in modo congruo, non solo con l’assenza di elementi favorevo:!, ma anche con l’esplicita indicazion di altri di valenza negativa, come le pencler..ze sempre in materia di stupefacente e l’avere ·agito il ricorrente pur dopo un avviso orale ricevuto il 24.4.2021 dal Questore di Bari proprio in conseguenza dei ?recedenti di polizia.
Il ricorso deve dichiararsi dunque inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese arocssnafl ed al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma ch si r.tiene equo determinare in euro .3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso l’8 luglio 2025.