Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo dei propri difensori, da NOME ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi, di plurime violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, illogicità e contraddittorietà della motivazione; 2.Violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione alle dichiarazioni rese da NOME, vizio di motivazione. 3. Violazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, violazione dell’art. 111, comma 7, Cost.; 4. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., illogicità della motivazione.
Letta la memoria depositata telematicamente, in cui i difensori, riportandosi ai motivi di doglianza, insistono per l’accoglimento del ricorso, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d’inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare.
Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito, sono palesemente versate in fatto.
Considerato, quanto ai primi due motivi di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (assiduità delle cessioni, numero rilevantissimo di esse, modalità operative dell’attività di spaccio) indicativi della professionalità dell’attività il a cui era dedito l’imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato: i giudici di merito hanno correttamente ritenuto il vincolo della continuazione tra i diversi episodi accertati, trattandosi di plurime violazioni della medesima disposizione di legge realizzate nel tempo ed avvinte da un medesimo disegno criminoso.
Considerato che la prospettazione in base alla quale i giudici di merito avrebbero dovuto considerare singolarmente i diversi episodi, riconoscendo in ciascuno di essi la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 è priva di pregio al cospetto delle pertinenti argomentazioni contenute in sentenza, in base alle quali le condotte serbate, unitariamente valutate, sono state ritenute indicative di una significativa potenzialità offensiva.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità della condotta serbata dall’imputato, onde è d’uopo ritenere inammissibile il motivo in ragione del pacifico orientamento in base al quale nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure volte a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gl elementi all’uopo valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agl altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che
ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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