Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40223 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40223 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GEORGIEVA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 25 luglio 2019 in ordine al reato di cui all’ 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
L’esponente lamenta l’erronea applicazione della disposizione normativa di cui all’art.7 comma 5, d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono n pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cort merito. Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame.
In particolare, in relazione al primo motivo di ricorso, la ricorrente afferma l’asse prova in relazione alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente, fornendo una rilett alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, esclusa al sindacato di legittimità. La Corte di sottolinea, infatti, che l’imputata ha ammesso le proprie responsabilità sia in relazion sostanza stupefacente sequestrata sia in relazione al denaro, frutto dell’attività di spacc lei svolta.
Inoltre, anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattame sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da viz logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro ritenersi adeguata, essendo consolidato il principio per cui la graduazione della pena rien nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo ob motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. p espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria u specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia d gran lunga superiore alla misura media di quella editta (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 01).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto e equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il GLYPH esidente