Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 17 marzo 2023 impugnata dal Pubblico Ministero, riqualificati i fatti ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in anni cinque di reclusione ed euro ventimila di multa.
Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto nel reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso proposto attiene ad un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell’operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell’art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. La fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e dì denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a “decine” (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263068).
La Corte di merito, pertanto, seguendo le indicazioni di questa Corte di legittimità, ha svolto un’analitica valutazione dei parametri richiamati espressamente dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ed ha ritenuto che la qualità della sostanza stupefacente detenuta e destinata allo spaccio (cocaina) e le circostanze e modalità di tale detenzione fossero dati espressivi di una notevole potenzialità diffusiva dell’attività di spaccio effettuata in modo sistematico e per centinaia di volte nei confronti degli accertati clienti abituali. Da tale apparato argomentativo emergono
con evidenza le ragioni dell’impossibilità di considerare la fattispecie di m offensività.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fat cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddi e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Cor ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il ri sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).Nel motivare il diniego d concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice p in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenut o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valu (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Tanto premesso, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuan generiche alla luce della non trascurabile offensività della condotta connota stabilità e continuazione nonché della presenza di precedenti penali a ca dell’imputato per reati della stessa indole che caratterizzano in termini negativi personalità. Il ricorrente non si confronta con l’apparato argomentativo, co erano analiticamente illustrati i fattori negativi, che non consentiv riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024.