Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15380 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LINGUANTI NOME nato a CATANIA il 30/12/1979
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 24 aprile 2024 nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 1 bis, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la confisca del denaro e di quant’altro in sequestro.
2, L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990(primo motivo); in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.pen. (secondo motivo); alla disposta confisca della somma di denaro di euro 20.770 (terzo motivo).
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 Il primo motivo di ricorso attiene ad un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3 e 4). La pronuncia è infatti pienamente rispettosa GLYPH dei canoni GLYPH interpretativi elaborati GLYPH dalla giurisprudenza di legittimità, GLYPH che richiedono, GLYPH per l’applicazione GLYPH dell’art. 73, GLYPH comma GLYPH 5, D.P.R. 30 9/ 1 99 0, GLYPH di valutare GLYPH tutti GLYPH gli elementi GLYPH indicati GLYPH dalla GLYPH norma, GLYPH sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti) (cfr. Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856;Sez. U – n. 51063 del 27/09/2 018,COGNOME,Rv. 274076). Deve in proposito rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio può essere rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018,Rv. 272942;Sez. 4 – , Sentenza n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706); e che le ipotesi di cd. “piccolo spaccio” si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili “a decine” (Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, COGNOME, Rv 263068). La Corte di merito ha svolto un’analitica valutazione dei parametri richiamati espressamente dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, ed ha correttamente ritenuto che gli elementi emersi nella fattispecie (la rilevante quantità di droga rinvenuta in sede di perquisizione (cocaina e marijuana), l’elevato principio
attivo delle stesse, il numero di dosi ricavabili (164), la dispon strumenti necessari al frazionamento, l’ingente somma di denaro banconote di diverso taglio) fossero idonei a rivelare una consolidata di spaccio del Linguanti, tale da escludere la configurazione dell’ipotesi entità.
3.2 II secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte dì appello be confronta con le doglianze difensive e giustifica l’entità della pena com alla luce della duplice detenzione da parte dell’imputato di cocaina e mar e della consistenza dell’attività di spaccio. Sul punto va ricordat graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminu previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rient discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativ di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cu 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equ “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dett spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 3 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).
3.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. È difatti applicabile al specie (giusta il disposto dell’art. 85 bis DPR 309/1990) la norma di cui 240 bis cod. pen., secondo la quale è sempre disposta la confisca del d di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, an interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio red sentenza impugnata reca congrua motivazione, perfettamente conforme all’inequivoco disposto normativo. Il giudice di merito ha infatti r quanto alla somma ingente di denaro, pari a circa 21.000 euro, la spropor tra la somma accantonata ed i redditi dichiarati dall’imputato (percet sussidi pubblici) peraltro riferiti ad attività lavorative prestate precedenti al 2024, e ha correttamente ritenuto inconferenti le giustifi addotte sul punto (pag. 4 e 5). È dunque immune da censure la valutaz del giudice di merito secondo cui l’ammontare dei guadagni del ricorrente gli avrebbe consentito di accumulare una somma di tale importo, esse valutazione ancorata a dati oggettivi la cui lettura è assolutamente congrua.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibil conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla C
delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 co pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025.