Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11965 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11965 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOMECOGNOME nato in Tunisia il 22/12/1979 NOME COGNOME nato in Tunisia il 02/03/1981
avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/12/2023, la Corte di appello di Bologna, per quanto qui rileva, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato ascrittogli al capo 11) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi 5),8),15) in anni sei mesi quattro di reclusione ed euro 34.000,00 di multa e confermava la condanna di NOME per il reato di cui al capo 8) alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 22.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
NOME COGNOME propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello aveva confermato l’affermazione di responsabilità attraverso l’utilizzo di clausole di stile, mentre avrebbero dovuto riqualificare i fatti ai sensi dell’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e dichiarare la prescrizione dei reati, trattandosi di condotte poste in essere dal 2003 al 2008, ovvero valutare l’esistenza di elementi assolutori.
NOME propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.
Lamenta che la Corte di appello, all’esito della valutazione globale del fatto ed in considerazione della assoluta indeterminatezza circa le capacità droganti della sostanza stupefacente nonchè del ruolo meramente ausiliario ricoperto dal ricorrente rispetto ai correi, aventi una posizione apicale nella vicenda criminale avrebbe dovuto ricondurre il reato contestato al capo 8) all’imputato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990;
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.
Lamenta che la Corte di appello aveva omesso ogni valutazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascrivibile al ricorrente nell’alveo dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in concorso con la condotta posta in essere dai correi qualificabile invece alla stregua del comma 1 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, presentando il contributo asseritamente apportato dal ricorrente, nella realizzazione dell’illecito, incompatibile con la qualificazione della sua condotta ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME va dichiarato inammissibilità per genericità dell doglianze proposte.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione di cause assolutorie ex art. 1 cod. proc. pen. e la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, 5, d.P.R. n. 309/1990, con conseguente rilievo della estinzione per intervenu prescrizione, senza allegare alcun elemento di concretezza al riguardo.
Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violaz dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anc il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel prop l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunci tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritt elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l’appunto, l’inammissibili dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Il ricorso di NOME COGNOME va dichiarato inammissibile sulla base delle considerazioni che seguono.
I due motivi proposti, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati.
La Corte di appello, all’esito della valutazione globale del fatto, ha rimar che il fatto contestato non consentiva la chiesta riqualificazione ai sensi de 73, comma 5, d.P.R., in considerazione sia delle caratteristiche quantitati qualitative dello stupefacente sequestrato (1 Kg di eroina) che del ruolo di ril svolto da NOME COGNOME (soggetto deputato al ricevimento della sostanza, all’occultamento e confezionamento della stessa) e dell’entità della r organizzativa e del traffico di stupefacente in cui si inseriva la condotta il (esistenza di plurime fonti di approvvigionamento dello stupefacente, fuori piazz ed anche in Olanda).
La valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia.
Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azi mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all’ogg materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto d condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez.U, 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942;
Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491); inoltre, la valutazione della offensività non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmen spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto e alle relazioni con il mercato di riferimento, alla sistematicità e continuità condotte, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per por essere i comportamenti illeciti al riparo da controlli e azioni repressive delle dell’ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529); e si è precisato che fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza p complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi event complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per l vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez.6, n.45061 d 03/11/2022, Rv.284149 – 02). E si è precisato che è legittimo il manca riconoscimento del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 309, nel caso in cui l’attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato caratteristiche, quali il controllo di un’apprezzabile zona del territorio, l’imp mezzi funziona-li a tale scopo, l’accertata reiterazione delle condotte disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitati rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell’autore del reato di diffonder modo sistematico lo stupefacente (Sez.2, n. 5869 del 28/11/2023, dep.09/02/2024,Rv.285997 – 01).
A fronte di tale adeguata e corretta motivazione, il ricorrente propone censu prive di confronto critico con le argomentazioni esposte dalla Corte di appell meramente contestative e volte a sollecitare una rivalutazione delle risulta istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Del tutto generica è anche la dedotta violazione del principio di diri secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostan stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei dive presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all’art. 73, com ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrent il reato di cui all’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. (Sez.U, n. 27727 14/12/2023,dep.11/07/2024, Rv. 286581 – 01); il ricorrente anche sotto tal profilo propone una censura meramente contestativa, carente di specifica indicazione di eventuali elementi, dotati di carattere di decisività, che sare stati pretermessi dalla Corte di appello nella valutazione globale del fatto a
della configurabilità nei suoi confronti dell’ipotesi delittuosa meno grave di all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell’art. 616 cod. p pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata i dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 11/02/2025