Spaccio di Lieve Entità: Quando il Ruolo di ‘Corriere’ Non Basta per la Mite Condanna
L’applicazione della fattispecie di spaccio di lieve entità è uno dei temi più dibattuti nel diritto penale degli stupefacenti. Questa norma consente di applicare una pena notevolmente ridotta quando il fatto è di minima gravità. Ma cosa succede quando una persona svolge un ruolo apparentemente secondario, come quello di corriere occasionale, all’interno di un’attività di spaccio gestita da altri? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, chiarendo che il contesto generale dell’attività criminale è decisivo per escludere tale beneficio.
I Fatti del Caso: da Complice a Condannata
Il caso riguarda una donna condannata in concorso con il suo compagno per detenzione e cessione di cocaina. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado e riducendo la pena, aveva confermato la sua responsabilità penale. Secondo la ricostruzione dei giudici, la donna, sfruttando un linguaggio criptico nelle comunicazioni (parlando di ‘scarpe’ o ‘macchine’), aveva effettuato diverse consegne di sostanze stupefacenti per conto del partner, trasportandole da Roma verso altre località.
I Motivi del Ricorso e la Questione dello Spaccio di Lieve Entità
La difesa della donna ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi di spaccio di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990. La ricorrente sosteneva che il suo ruolo fosse stato meramente occasionale e di supporto al compagno, con il quale aveva avuto una relazione di soli tre mesi. Affermava inoltre di essere stata all’oscuro della natura e quantità della sostanza trasportata e dello spessore criminale del partner. A suo avviso, questi elementi avrebbero dovuto portare al riconoscimento della fattispecie attenuata.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni della difesa non rientravano tra i vizi che possono essere fatti valere in sede di legittimità, poiché miravano a una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo grado e appello). La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, coerente e completa, e quindi non sindacabile in Cassazione.
La Valutazione del Contesto Criminale
Il punto cruciale della decisione risiede nell’analisi del contesto. La Corte ha osservato che, anche a prescindere dalle specifiche motivazioni della sentenza d’appello, emergeva chiaramente dai capi di imputazione che il compagno della donna era solito trafficare quantitativi di cocaina del tutto incompatibili con la fattispecie di lieve entità.
L’Irrilevanza del Ruolo Apparentemente Secondario
Di conseguenza, la Corte ha applicato un principio logico fondamentale: se l’attività criminale principale è di vasta portata, chiunque vi concorra, anche con un ruolo secondario o di supporto, partecipa alla stessa fattispecie grave. L’inferenza logica operata dalla Corte territoriale è stata quindi ritenuta ragionevole: escludere l’applicabilità del comma 5 dell’art. 73 anche per gli episodi di traffico attribuiti alla ricorrente.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su due pilastri. In primo luogo, il rispetto per l’autonomia del giudice di merito nella ricostruzione dei fatti, se sorretta da una motivazione congrua e non manifestamente illogica. La Corte d’Appello aveva analizzato le intercettazioni e le indagini, da cui emergeva un ruolo attivo della donna, seppur con qualche riluttanza iniziale in un’occasione. In secondo luogo, un principio di diritto sostanziale: la qualificazione del fatto-reato dipende dall’offensività complessiva della condotta. Il contributo del concorrente, anche se limitato, si inserisce in un’unica fattispecie criminosa. Se questa è grave, come nel caso di traffico di ingenti quantità di droga, il singolo apporto non può essere ‘isolato’ e considerato di lieve entità.
Conclusioni: Le Implicazioni della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un orientamento consolidato e offre importanti implicazioni pratiche. Dimostra che, ai fini del riconoscimento dello spaccio di lieve entità, non è sufficiente dimostrare di aver avuto un ruolo marginale o di essere stati meri ‘corrieri’. È necessario che l’intera operazione, considerata in tutti i suoi aspetti (quantità, qualità, modalità), sia di minima offensività. La consapevolezza di partecipare, anche solo per una frazione, a un’attività di spaccio su larga scala, preclude la possibilità di beneficiare del trattamento sanzionatorio più mite. La sentenza serve quindi da monito: la responsabilità penale in materia di stupefacenti viene valutata non solo sulla base del singolo atto compiuto, ma anche e soprattutto in relazione al contesto criminale in cui tale atto si inserisce.
Un ruolo di semplice supporto al compagno in un’attività di spaccio può essere considerato di lieve entità?
No, secondo la Corte. Se l’attività principale in cui ci si inserisce riguarda quantitativi di stupefacenti incompatibili con la lieve entità, anche il ruolo di supporto concorre nella fattispecie più grave e non può beneficiare dell’attenuante.
L’assoluzione dall’accusa di associazione a delinquere influisce sulla valutazione della gravità del singolo episodio di spaccio?
No. La Corte ha ritenuto che non vi sia alcuna contraddizione tra l’esclusione della consapevolezza di un vincolo associativo stabile e la sussistenza del dolo (cioè l’intenzione) per la partecipazione a specifici episodi di cessione di stupefacenti. Si tratta di valutazioni distinte.
Cosa valuta la Corte per escludere lo spaccio di lieve entità in caso di concorso di persone?
La Corte valuta il contesto complessivo dell’operazione criminale. In questo caso, ha ritenuto decisivo il fatto che il correo principale gestisse un traffico di cocaina su larga scala. Di conseguenza, il contributo della ricorrente, seppur occasionale, è stato considerato parte integrante di un’attività di notevole gravità, escludendo così la lieve entità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME GEORGIANA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe ind con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa grado, ha confermato la penale responsabilità per i reati di cui all’art. 73, co d.P.R.309/1990 descritti nei capi di imputazione erroneamente indicati dalla Corte ter come B) e C), in relazione alla detenzione e alla consegna di una quantità imprecisata di stupefacente del tipo cocaina, in concorso con COGNOME NOME, riducendo, tuttavia complessivamente inflitta, portandola da anni quattro e mesi sei di reclusione e euro 1 di multa alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
La ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e viz motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e al mancato riconoscime comma quinto di cui all’ad 73 d.P.R.309/1990. In particolare, la ricorrente rappresenta stata legata sentimentalmente al correo COGNOME per soli tre mesi, di essere stata a contestazione di partecipazione al reato associativo, e di non avere consapevolezza dell e della quantità della sostanza trasportata. Evidenzia che il suo ruolo, con riferimento in contestazione, è stato meramente occasionale ed estemporaneo, di supporto del comp nella totale ignoranza del suo spessore criminale. Ciò avrebbe dovuto determinare il gi senso favorevole al riconoscimento del art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990.
Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deduci sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzio riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono i in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a da dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel cas dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, att disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censur sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualifica di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, com dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dalle intercettazioni telefoniche e all’esito delle indagin giudiziaria è emerso che la donna si avvaleva nelle comunicazioni informatiche, di term criptica, e si prestava ad effettuare delle consegne per conto del compagno di oggett quali “scarpe” o di “macchine”, trasportando in realtà sostanza stupefacente da R Aprilia e da Aprilia ad Antrodoco. La ricorrente ha, dunque, effettuato più volte tal con modalità poco consuete, quantomeno nella descrizione del destinatario, e sebbene relazione al secondo episodio abbia manifestato una certa iniziale riluttanza, si è prestata al trasporto della sostanza stupefacente. Pertanto, correttamente, il giudic a quo ha
ritenuto che non vi fosse nessuna contraddizione tra l’affermazione della sussistenza de partecipazione con riferimento alla cessione di quantità imprecisate di sostanza stupe l’esclusione della consapevolezza della sussistenza del vincolo associativo che lega compagno ad altri associati.
Inoltre, anche a prescindere da quanto richiamato dal giudice di merito, si osser ricorrente concorre ai sensi dell’art. 110 cod. pen. alla fattispecie di spaccio di gr di stupefacente, posto che emerge dalla lettura dei capi di imputazione che il correo COGNOME solito trafficare quantitativi di cocaina incompatibili con la fattispecie di cui al q dell’art. 73 d.P.R.309/1990, di talchè è ragionevole la inferenza logica operata d capitolina, nel senso di escludere anche in relazione agli episodi di traffico stupefacenti attribuiti alla ricorrente la applicabilità del comma 5 dell’art. 73 del 1990.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023
Il Presidente