Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40238 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40238 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza condanna pronunciata dal Tribunale di Roma a seguito di rito direttissimo in ordine al reato cui all’ 73, comma 5, d.P.R. 309/90 .
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità, nonché relativamente alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limita riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualme esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valut ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per l mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a nor dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione ( senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007 COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione dell sentenza impugnata, che appare logica e congrua e pertanto immune da vizi di legittimità. I particolare, i giudici di merito sottolineano elementi univocamente deponenti per l’attivi spaccio, quali la suddivisione della droga in bustine contenenti quantitativi differenti (0, grammi) con diverse modalità di confezionamento che permettevano di distinguerle, evidentemente ai fini della vendita, a seconda RAGIONE_SOCIALE richieste; l’assenza di attività lavo stabile che giustificasse il possesso della sostanza; il fatto che l’imputato si fosse inco poco prima dell’intervento degli operanti con un altro soggetto che era rimasto ad aspettar nell’area condominale, mentre il COGNOME si recava nel box ove era nascosta la droga l’assenza di logiche spiegazioni relative al colloquio e al’attesa della persona con cui s
incontrato prima di accedere al predetto box. Rispetto a tale motivata, logica e coeren pronuncia, il ricorrente chiede peraltro una rilettura degli elementi di fatto posti a fond della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, pre nel giudizio di legittimità. . Anche in relazione alla dosimetria della pena e al ma riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche la Corte fornisce congrua motivazione, in linea con consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legitt (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 – 01) sottolineando l’assenza di elementi positivi valutabili e, anzi, l’incide fattori negativi quali i due precedenti penali specifici dell’imputato, indici di una personalità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese d procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il resideutte