Spaccio di lieve entità: Quando la quantità di droga e il contesto escludono la pena mite
La qualificazione di un reato di droga come spaccio di lieve entità è una questione cruciale che può determinare una notevole riduzione della pena. Tuttavia, non tutti i casi possono beneficiare di questa attenuante. Con l’ordinanza n. 18699/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione deve tenere conto di tutti gli elementi del caso, inclusi la quantità della sostanza e il contesto in cui il reato viene commesso. La vicenda analizzata riguarda una donna che ha tentato di introdurre hashish in un carcere, vedendosi negare il riconoscimento del fatto lieve.
I Fatti del Caso: Droga Nascosta per il Fratello Detenuto
La vicenda ha origine da un controllo all’interno di un istituto penitenziario. Una donna, durante un colloquio con il fratello detenuto, è stata scoperta mentre tentava di introdurre sostanze stupefacenti. Nello specifico, aveva occultato nel proprio corpo tre involucri contenenti hashish. La quantità non era affatto trascurabile: le analisi hanno rivelato che il quantitativo era pari a 766 dosi singole medie. Per questo fatto, la donna è stata condannata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello.
La Questione Giuridica e la non applicabilità dello spaccio di lieve entità
Il punto centrale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione dalla difesa dell’imputata era la richiesta di applicare l’ipotesi del fatto di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Questa norma prevede pene molto più miti per i casi in cui i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione o la qualità e quantità delle sostanze facciano ritenere il fatto, appunto, ‘lieve’.
La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non concedere questa attenuante. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto completamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse pienamente motivata e immune da vizi logici o giuridici. I giudici hanno sottolineato due elementi chiave che, combinati, rendevano impossibile qualificare il fatto come di lieve entità:
1. Il cospicuo dato ponderale: La quantità di hashish, pari a 766 dosi, è stata considerata tutt’altro che modesta. Un numero così elevato di dosi indica una potenziale diffusione all’interno del carcere che va ben oltre un consumo puramente personale o occasionale.
2. Le modalità e il contesto: L’azione si è svolta in un luogo, l’istituto penitenziario, dove l’introduzione di droga rappresenta un pericolo particolarmente elevato per la sicurezza e l’ordine interno. Le modalità, con l’occultamento della sostanza nel corpo, dimostrano una premeditazione e un’astuzia che aggravano ulteriormente la condotta.
La Cassazione ha inoltre definito il ricorso come ‘reiterativo’ e ‘manifestamente infondato’, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confutare efficacemente il solido percorso argomentativo della Corte territoriale.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione per il riconoscimento dello spaccio di lieve entità deve essere complessiva e rigorosa. Non basta guardare al solo tipo di sostanza, ma è necessario analizzare ogni aspetto della condotta. L’introduzione di stupefacenti in un carcere, per la sua intrinseca gravità e per le conseguenze che può generare, è una circostanza che, specialmente se unita a un quantitativo non irrisorio, difficilmente potrà essere considerata ‘lieve’. La decisione serve da monito: il contesto del reato ha un peso determinante e può precludere l’accesso a benefici e sconti di pena previsti per situazioni di minore allarme sociale.
È possibile ottenere una riduzione di pena per spaccio di lieve entità se si introduce droga in carcere?
Sulla base di questa ordinanza, è estremamente difficile. La Corte ha stabilito che il contesto di un istituto penitenziario, unito a una quantità di droga non trascurabile (in questo caso 766 dosi), sono elementi che giustificano l’esclusione della fattispecie di lieve entità.
Quali sono i criteri principali per escludere il reato di lieve entità?
I criteri principali menzionati nella decisione sono il ‘cospicuo dato ponderale’, ovvero la notevole quantità della sostanza stupefacente, e le ‘modalità e il contesto della condotta’, come l’occultamento della droga e il tentativo di introdurla in un ambiente protetto come un carcere.
Per quale motivo il ricorso dell’imputata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘reiterativo’ e ‘manifestamente infondato’. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, senza presentare nuove e valide censure legali contro la logica e corretta motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18699 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18699 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME LIBERATA nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputata del delitto di illecita introduzione di hashish all’interno di un istituto penitenziario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/05/2023, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
ritenuto che la doglianza sia reiterativa e comunque manifestamente infondata, avendo la Corte d’Appello adeguatamente motivato l’esclusione dell’ipotesi lieve valorizzando il cospicuo dato poderale nonché le modalità e il contesto della condotta (la COGNOME era entrata nell’istituto penitenziario per un colloquio con il proprio fratello detenuto, occultando nel cavo vaginale tre involucri contenenti un quantitativo di stupefacente pari a 766 dosi singole medie);
ritenuto che il motivo di ricorso si risolva in una panoramica delle pronunce giurisprudenziali, senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, che peraltro appare d& tutto immune da censure deducibili in questa sede;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in GLYPH a, il 23 febbraio 2024 Il Consiglie stensore GLYPH
Il Presidente