Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33708 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a MODICA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/03/2024 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Ragusa con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il 7 marzo 2024 ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata tra l’imputata ed il P.M. in relazione a più reati di cessione di stupefacente (talora indicato come hashish, talaltra come cocaina, in ulteriori occasioni di natura non specificata), a cinque persone, di cui una minorenne, fatti commessi tra luglio e ottobre 2022, previa riqualificazione degli stessi in violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l’aggravante dell’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione dell’età di uno dei cessionari, riconosciuta la continuazione tra tutti gli episodi ed applicata la diminuzione per il rito.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Catania, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge, cioè dell’art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Ad avviso del Requirente, la riqualificazione dei fatti in violazione del comma 5, anziché del comma 1, dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sarebbe errata in diritto siccome contraria a tutti i canoni interpretativi enunciati sul punto dall Corte di legittimità.
Si rammenta preliminarmente come, per consolidato orientamento, al fine di ritenere l’ipotesi di lieve entità si debba procedere ad una valutazione unitaria e complessiva di tutti i parametri previsti dal comma 5 dell’art. 73, posti a livell paritetico, senza che uno tra essi possa assumere a priori valenza in astratto ostativa alla riqualificazione in melius, con richiamo esplicito ai principi di diritto fissati dalle Sezioni, sia semplici (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, COGNOME Batouchi, Rv. 270849, in motivazione) che Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076: «La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti da disposizione. (Vedi S.U. n. 17/2000, Rv. 216668)»), della S.C.
Ciò posto, evidenzia la presenza nel caso di specie di una pluralità di elementi fattuali che sarebbero incompatibili con il riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità ossia: continuità e numero delle cessioni, non meno di sessanta da luglio a settembre 2022, con frequenza in taluni casi anche trisettimanale; ripetuta cessione a soggetti minorenni; molteplicità di sostanze cedute; evidente disponibilità da parte dell’imputato di congrui canali di rifornimento di droga.
Tali circostanze, indicative di una accentuata offensività, incompatibile – si ritiene – con la riqualificazione migliorativa, sarebbero state del tutt pretermesse dal decidente, che ha adottato una motivazione del tutto generica ed apodittica, incentrata sul riferimento ad un trascurabile “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE“.
Richiamati, infine, più precedenti di legittimità in cui si è esclusa l’ipotesi lieve entità in ragione della pluralità degli episodi di cessione e/o dell professionalità dimostrata dallo spacciatore (Sez. 3, n. 3556 del 22/09/2021, dep. 2022, COGNOME NOME, non mass.; Sez. 4, n. 18753 del 07/04/2022, COGNOME NOME, n.m.; Sez. 3, n. 4345 del 21/1272021, dep. 2022, COGNOME NOME, n.m.), si chiede l’annullamento della sentenza.
Il P.G. della S.C. 15 maggio 2024 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
La motivazione della sentenza sul punto della riqualificazione è la seguente: « è consentita in questa sede la diversa qualificazione del fatto, da ritenersi nella fattispecie, in base agli atti, corretta alla luce di plurime cessioni ma esorbitanti dalle ipotesi di c. d. “RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE” non preclusa dallo svolgimento di una attività continuativa ».
Secondo il costante insegnamento di legittimità, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, ex plurimis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G. in proc. Paolino Michele, Rv. 281116).
In conseguenza – si è recentemente puntualizzato – in tal caso è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023).
2.In conseguenza, non apparendo nel caso di specie il denunciato errore nonostante la estrema stringatezza della motivazione, di immediata percepibilit il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, attesa la natura di Parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 21/06/2024.