Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME e COGNOME NOME ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza con riferimento all’affermazione di penale responsabilità di COGNOME NOME; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 3. Erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen., vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuate di cui all’art. 114 cod. pen. in favore di COGNOME NOME.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso in favore di COGNOME NOME, che le deduzioni sviluppate, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta degli imputati, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie della lieve entità sulla base di una serie di elementi (dato quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione, carattere organizzato dell’attività illecita desumibile dal ritrovamento di una contabilità inerente al commercio praticato) indicativi della professionalità della condotta, non compatibile con la nozione della minima offensività.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità degli imputati, gravati da altri precedenti e l’entità de fatto.
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Considerato, quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., invocata in favore di COGNOME NOME, che la Corte d’appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha ritenuto, dopo puntuale analisi delle circostanze del fatto, che il ricorrente avesse agito in posizione “paritaria rispetto al padre, apportando nella vicenda un contributo non qualificabile in termini di minima partecipazione.
Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo i giudici di merito nelle conformi decisioni offerto logiche argomentazioni a sostegno del rigetto della richiesta, evidenziando come il fatto, per le modalità di accadimento, unitamente alla considerazione dei precedenti annoverati dagli imputati, fosse idoneo a rivelare un’accresciuta inclinazione a delinquere.
Rilevato che la motivazione sul punto espressa soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, COGNOME‘, Rv.
251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 – 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr i ente’