Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23751 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23751 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CAIVANO il 05/11/1966 NOME nato a ACERRA il 02/09/2003
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME e NOME NOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 02/07/2024 di riforma della sentenza del Tribunale dei Napoli Nor del 28/09/2023 con la quale NOME è stata condannata per il reato di cui all’art. 639 bis cod. pen. (capo A), art. 624, comma 1 e 3, cod. pen. (capo B), 61 n.2, 635, comma 2, n. 1 cod. pen. (capo C), e, in concorso con NOME NOME, anche per il reato di cui all’art.1 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990 (capo D ed E) perché illecitamente detenevano, a fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo crack.
Con un primo motivo di ricorso, il difensore deduce erronea qualificazione giuridica del fatto commesso da Vuotato NOME per non aver la Corte derubricato il fatto di reato nell’ipot di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, nonostante il quantita sequestrato fosse di scarsa entità e non fossero state rinvenute somme di denaro. A sostegno di quanto sostenuto, si rileva che l’apparente consistenza dell’attività di spaccio, che pronna unicamente dalla durata dell’attività, si risolve in complessive circa cinquanta cessioni semp per una dose di crack lungo il periodo di un anno.
Con un secondo motivo di ricorso, il difensore deduce erronea qualificazione giuridica del fatto commesso da COGNOME NOME per non aver la Corte derubricato il fatto di reato nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, nonostante il ric avesse un ruolo marginale, occasionale e intercambiabile, né centrale o essenziale nell’attivit di spaccio, come confermato dagli assuntori della sostanza che riferivano della sua presenza solo in determinate occasioni.
Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della p e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determina al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle rag del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo gra preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punt di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insi in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha escluso la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 per entrambi i ricorr posto che le modalità delle condotte e la collaudata ripartizione dei ruoli fanno emerge l’esistenza di un’organizzazione dedita allo spaccio in maniera sistematica e continuativa considerato che nei vari appostamenti svolti dagli agenti di P.G. la sostanza stupefacente veniva ceduta a diversi soggetti con il coinvolgimento di tutti gli imputati: COGNOME NOME, svolge in concorso con altri soggetti, il ruolo di palo/vedetta e indirizzava i clienti che salivano
l’abitazione della Vuolato e dopo pochi minuti fuoriusciva con la dose di sostanza stup termosaldata.
Pertanto, i ricorsi; deviessere dichiarate inannnnissibà e a norma dell’art. 616
pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia a colpa del ricorrenté, (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, d somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
.
Dichiara inammissibile irricorstb e condanna it’ ricorrenté al pagamento delle spese processual
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME