Spaccio di Droga: Quando la Quantità e la Confessione Rendono Inutile il Ricorso
L’esito di un processo per spaccio di droga può essere fortemente influenzato da elementi oggettivi come la quantità di sostanza sequestrata e dalle dichiarazioni rese dall’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come questi fattori possano rendere un ricorso palesemente infondato, portando a una sua rapida reiezione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per attività di spaccio, presentava ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la difesa sosteneva che il reato fosse di minima gravità.
2. Riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: si chiedeva una riduzione della pena in considerazione del presunto modesto valore della droga e del guadagno.
La difesa puntava inoltre sull’inutilizzabilità di alcune prove (messaggistica), ritenute fondamentali per la condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sullo spaccio di droga
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. I motivi addotti dal ricorrente sono stati giudicati “manifestamente infondati” e meramente riproduttivi di censure già adeguatamente respinte in appello. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi chiari e distinti, che hanno neutralizzato le tesi difensive.
Il Rifiuto della Causa di Non Punibilità
La Corte ha evidenziato come la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto fosse inconciliabile con le modalità concrete dello spaccio di droga. I giudici hanno sottolineato un punto cruciale: la confessione resa dall’imputato durante l’interrogatorio. Questa ammissione di colpevolezza ha reso del tutto irrilevante la questione sollevata dalla difesa circa l’inutilizzabilità delle chat. La prova diretta, proveniente dallo stesso imputato, era più che sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza e a escludere la tenuità del fatto, a prescindere da altre fonti di prova.
L’Esclusione dell’Attenuante del Danno Lieve
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto con fermezza. Per escludere l’attenuante del danno di lieve entità, la Corte ha valorizzato elementi puramente oggettivi:
* Il quantitativo di sostanza: si trattava di cocaina.
* La suddivisione in dosi: la sostanza era già confezionata in sette involucri.
* Il numero di dosi ricavabili: ben sedici dosi pronte per la vendita.
Secondo la Corte, questi dati oggettivi, uniti al potenziale guadagno “astrattamente ricavabile”, non permettevano in alcun modo di qualificare la condotta come di lieve entità. La valutazione non si basa solo sul valore intrinseco della droga, ma anche sulla sua potenzialità offensiva e sulla capacità di generare profitto illecito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di spaccio di droga. In primo luogo, una confessione chiara e circostanziata può avere un peso probatorio tale da superare eccezioni procedurali su altre prove. In secondo luogo, la valutazione della gravità del fatto ai fini del riconoscimento di attenuanti non può prescindere da dati quantitativi oggettivi, come il numero di dosi confezionate e il potenziale lucro. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa decisione serve come monito: nel contrasto allo spaccio di droga, gli elementi fattuali e le ammissioni di responsabilità sono decisivi e possono rendere vana qualsiasi successiva contestazione in sede di legittimità.
Una confessione può rendere irrilevante l’inutilizzabilità di altre prove come le chat?
Sì, secondo l’ordinanza, la dichiarazione confessoria resa in sede di interrogatorio è stata ritenuta sufficiente a rendere inconferente la discussione sull’utilizzabilità della messaggistica, consolidando il quadro probatorio a carico dell’imputato.
Quali elementi escludono l’attenuante del danno di lieve entità nello spaccio di droga?
La Corte ha escluso l’attenuante basandosi su elementi oggettivi, quali il tipo di sostanza (cocaina), il quantitativo suddiviso in sette involucri e il numero di dosi ricavabili (sedici), oltre al guadagno che se ne poteva astrattamente trarre. Questi fattori, nel loro complesso, non consentivano di considerare la condotta di lieve entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33073 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33073 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI 06OGNW5) nato il 14/03/2001
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i due motivi di ricorso risultano manifestamente infondati oltre che riproduttiv di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha: 1) quanto al richiesto riconoscimento della causa di non punibilità, escluso che il fatto contestato, per le modali attraverso cui veniva posta in essere l’attività di spaccio, potesse ritenersi particolarmente ten essendo inconferente la dedotta inutilizzabilità della messaggistica alla luce della dichiarazio confessorie rese in sede di interrogatorio; quanto alla circostanza attenuante di cui all’art. primo comma, n. 4, cod. pen., rilevato come il quantitativo di sostanza stupefacente del tip cocaina suddiviso in sette involucri ed il numero di dosi ricavabili (sedici) non consentisse sussumere la condotta nella previsione di cui alla citata attenuante, anche alla luce del guadagno astrattamente ricavabile;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025.