Spaccio di droga: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso contro una condanna per spaccio di droga. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imputato, confermando la decisione dei giudici di merito e sottolineando come motivazioni generiche e manifestamente infondate non possano trovare accoglimento in sede di legittimità. Analizziamo i dettagli di questa decisione per comprendere meglio i principi applicati.
Il Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Il ricorrente era stato condannato in Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, secondo l’ipotesi lieve prevista dalla legge. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. L’erronea valutazione dei fatti, sostenendo che la droga fosse destinata all’uso personale e non allo spaccio.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre l’entità della pena.
La difesa mirava a ottenere l’assoluzione dall’accusa di spaccio e un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili.
L’analisi della Cassazione sul tema dello spaccio di droga
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente e logicamente motivato la loro decisione. La prova della cessione a terzi, e quindi dello spaccio di droga, non derivava da una singola circostanza, ma da un quadro indiziario solido e convergente. Gli elementi chiave considerati sono stati:
* La suddivisione della sostanza: La droga era già stata preparata in dosi pronte per la vendita.
* Il rinvenimento di denaro: L’imputato possedeva una cospicua somma di denaro contante, sproporzionata rispetto alla sua condizione economica dichiarata e per la quale non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile.
Questi fattori, valutati complessivamente, sono stati ritenuti sufficienti a superare la tesi dell’uso personale e a configurare l’ipotesi di reato contestata.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte di Cassazione ha ribadito che la concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, se esercitato con una motivazione logica e priva di vizi, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva negato il beneficio sulla base di elementi concreti e negativi, quali:
* I numerosi, gravi e specifici precedenti penali del ricorrente.
* L’assenza totale di segnali di ravvedimento o di un percorso di riscatto sociale.
La Corte ha quindi concluso che la decisione di non concedere le attenuanti era stata argomentata in modo ineccepibile.
le motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e manifestamente infondati. Le censure sollevate non miravano a evidenziare vizi di legittimità della sentenza impugnata (come un’errata applicazione della legge o un difetto di motivazione), ma si risolvevano in una richiesta di rivalutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. In sostanza, l’appellante ha tentato di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda, cosa che non rientra nei compiti della Cassazione.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Per avere successo, è necessario dimostrare che il giudice precedente ha commesso un errore di diritto o ha fornito una motivazione illogica o contraddittoria. In assenza di tali elementi, e in particolare di fronte a prove concrete come droga suddivisa in dosi e denaro di provenienza incerta, le possibilità di ribaltare una condanna per spaccio di droga in sede di legittimità sono estremamente ridotte. La decisione conferma inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quali elementi distinguono lo spaccio di droga dall’uso personale secondo la Corte?
Secondo la Corte, elementi come la suddivisione della sostanza in dosi già pronte per la vendita e il possesso di una cospicua somma di denaro, non giustificabile dalla condizione economica dell’imputato, sono prove sufficienti a dimostrare la destinazione allo spaccio e non all’uso personale.
Perché la Corte di Cassazione ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha confermato il diniego perché la decisione dei giudici di merito era basata su una motivazione logica e immune da vizi, fondata sui plurimi, gravi e specifici precedenti dell’imputato e sulla totale assenza di segnali di ravvedimento da parte sua.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in rela reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sono inammissibili aventi ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate;
Considerato, invero, che quanto al primo motivo – con cui si censura la motivazione del sentenza impugnata in relazione all’omessa assoluzione del ricorrente per destinazion sostanza stupefacente ad uso personale – i giudici di merito, con motivazione corretta, cong esaustiva, hanno ritenuto provata la cessione a terzi della sostanza stupefacente in re plurimi elementi, quali l’essere la sostanza stupefacente già divisa in dosi pronte per nonché il rinvenimento di una cospicua somma di denaro, non confacente alla condizi economica del ricorrente, e della quale il predetto non ha fornito spiegazione (cfr. sentenza grado, pag. 4)
Ritenuto che, quanto al secondo motivo – con cui si lamenta l’omessa concessione del circostanze attenuanti generiche-la Corte d’appello, nell’esercizio del suo potere discrez con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimit ritenuto ostativi alla concessione del beneficio i plurimi, gravi e specifici precedenti de nonché l’assenza di segnali di rawedimento del predetto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024.