Spaccio di Droga: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di spaccio di droga di notevole quantità, chiarendo i limiti e i requisiti di ammissibilità dei ricorsi presentati davanti alla Suprema Corte. L’analisi del provvedimento offre spunti cruciali sulla valutazione delle aggravanti, sul bilanciamento delle circostanze e sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione. Questo articolo esamina la decisione, illustrando perché il ricorso è stato respinto senza un esame del merito.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dalla condanna inflitta dalla Corte d’Appello a un soggetto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, specificamente oltre 3 kg di hashish. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su cinque motivi principali:
1. Questione di legittimità costituzionale: Si contestava la conformità alla Costituzione di una norma che vieta la conversione delle pene detentive senza una previa verifica di eventuali collegamenti con la criminalità organizzata.
2. Sussistenza dell’aggravante: Veniva messa in discussione la sussistenza dell’aggravante legata all’ingente quantità della sostanza stupefacente (art. 80 D.P.R. 309/90).
3. Trattamento sanzionatorio: L’imputato lamentava un errato bilanciamento tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata, ritenendo che le prime dovessero prevalere.
4. Censura sulla pena: Si criticava la pena applicata, ritenuta eccessivamente severa.
5. Mancata concessione della sospensione condizionale: Si richiedeva l’applicazione della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi del Ricorso
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, ritenendoli tutti inammissibili. In particolare, la questione di legittimità costituzionale è stata definita ‘manifestamente infondata’, poiché rientra nelle scelte di politica criminale del legislatore. Per quanto riguarda l’aggravante della notevole quantità nello spaccio di droga, la Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse adeguatamente motivato la sua decisione, basandosi sulla logica e sull’analisi dei dati probatori, ovvero la quantità di oltre 3 kg di hashish.
Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati respinti. La Cassazione ha evidenziato che il ricorrente non si era confrontato con la puntuale argomentazione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva giustificato il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante per l’assenza di elementi positivi tali da consentire un trattamento più favorevole.
Infine, la richiesta di sospensione condizionale è stata giudicata inammissibile perché la pena inflitta era, per sua stessa entità, ‘impeditiva ex lege’ di tale beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. La motivazione di fondo risiede nella genericità e manifesta infondatezza dei motivi proposti. Il ricorrente, secondo la Suprema Corte, non ha mosso critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre questioni già adeguatamente risolte in appello o a sollevare censure che, per legge, non potevano trovare accoglimento.
In particolare, la Corte ribadisce il suo ruolo di giudice di legittimità, che non può riesaminare il merito dei fatti (come la valutazione della quantità di droga o il bilanciamento delle circostanze), ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Poiché la sentenza d’appello risultava coerente e ben argomentata, e i motivi di ricorso non evidenziavano reali vizi di legittimità, l’impugnazione non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla necessità di formulare ricorsi per cassazione specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. La decisione conferma che le scelte di politica criminale del legislatore non sono sindacabili in sede di legittimità, se non in caso di manifesta irragionevolezza. Inoltre, riafferma che la valutazione delle circostanze del reato e la determinazione della pena sono compiti esclusivi del giudice di merito, il cui operato è censurabile in Cassazione solo per vizi logici o giuridici evidenti. Infine, sottolinea come alcuni benefici, come la sospensione condizionale, siano legati a precisi limiti di pena stabiliti dalla legge, che non possono essere superati dalla discrezionalità del giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni della sentenza di appello. Inoltre, alcune richieste, come la sospensione condizionale, erano legalmente impossibili data l’entità della pena.
Cosa significa che l’aggravante della notevole quantità era ben motivata?
Significa che la Corte d’Appello aveva spiegato in modo logico e coerente, basandosi sulle prove (oltre 3 kg di hashish), perché riteneva che la quantità di droga fosse tale da giustificare un aumento di pena, e la Cassazione ha ritenuto tale motivazione corretta e non sindacabile.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena per un reato di spaccio di droga?
Sì, ma solo se la pena finale inflitta rientra nei limiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, la pena era così alta da superare tale limite, rendendo il beneficio inapplicabile ‘ex lege’, ovvero per diretta disposizione di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40405 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GARBAGNATE MILANESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 15 luglio 2024, con cui vengono ribadite le doglianze proposte;
Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riguardo all’art. 59, lett. d), legge 689/1981 nella parte in non prevede che il divieto di conversione delle pene detentive segua la preliminare verifica di collegamenti con la criminalità organizzata, che l stessa è manifestamente infondata, trattandosi di scelte di politica criminal del legislatore (v. pag. 6 del provvedimento impugnato);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art 80 d.P.R. 309/90, oltre che generico, manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la Corte ha adeguatamente argomentato con lineare logicità coerente con l’analitica disamina dei dati probatori (si tratta di ol kg. di hashish (v. pag. 7);
Ritenuto, quanto al terzo e quarto motivo di censura attinenti al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la suddetta aggravante, là dove ha rappresentato, che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il bilanciamento in termini di prevalenza (anziché equivalenza) così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato;
Rilevato f infineche la pena in concreto irrogata è impeditiva ex lege della sospensione condizionale, genericamente invocata nel quinto motivo di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024