Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15388 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15388 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CROTONE il 25/11/1979 NOME nato a CROTONE il 30/10/1976
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Crotone del 27 aprile 2021, agli imputati NOME COGNOME
NOME COGNOME ha ridotto la pena, rispettivamente, in mesi otto di reclusione ed euro 2.000
di multa e mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.333 di multa, in ordine al reat cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commesso in Cutro il 3 aprile
2019. Ha, altresì, confermato la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.
Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia propongono unitamente ricorso per cassazione, deducendo, con l’unico motivo, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., difetto di motivazione, in ordine alla pr responsabilità penale di entrambi i ricorrenti.
2.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il profilo di doglianza si concr in censure in tutto generiche e aspecifiche, confrontandosi con la sentenza impugnata che,
invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probator ed immune da vizi logico-giuridici. Risulta dunque assente la tipica funzione di una criti
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità penale del Sesti e del Todaro, in ordine al reato loro ascritto, sulla base del quadro probatorio. Infatti, che l’auto di proprietà e condotta dal Todaro, su cui viaggiavano gli imputati, era st fermata in pieno giorno dalla P.G. e, all’esito di una perquisizione, i militari avevano rinve sotto il sedile lato passeggero un involucro contenente 19,3 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosta rapidamente, prima che venissero fermati, dal Sestito, il quale aveva falsamente dichiarato che lo stupefacente era destinato ad uso personale (foglio 3 della sentenza impugnata) (cfr. Cass., Sez. 4, n. 50257/2023, Rv. 285706; Cass., Sez. 6, n. 1428/2017, Rv. 271959).
All’inammissibilità dei ricorsi a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, p legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 2 aprile 2025.