Spaccio di Droga: Quantità e Contabilità Escludono la Lieve Entità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di spaccio di droga, chiarendo quali elementi ostacolano la qualificazione del reato come ‘fatto di lieve entità’. Il caso analizzato offre spunti cruciali sulla valutazione del dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente, nonché sull’importanza di prove documentali come la contabilità dell’attività illecita. La decisione sottolinea come la genericità dei motivi di ricorso non possa superare una valutazione di merito ben fondata.
I Fatti del Caso
Un soggetto proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. L’imputato era stato trovato in possesso di un panetto di cocaina di notevole purezza, dal quale era possibile ricavare un numero elevato di dosi (oltre 259). Oltre alla sostanza, era stato rinvenuto un block notes contenente annotazioni relative alla contabilità dell’attività di spaccio.
La difesa mirava a ottenere un inquadramento più favorevole del reato, sostenendo la tesi del fatto di lieve entità (previsto dal comma 5 dello stesso articolo) e l’applicazione di circostanze attenuanti. Il ricorso, tuttavia, è stato giudicato generico dai giudici di legittimità, in quanto volto a una mera rivalutazione delle prove già esaminate nei gradi di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sullo Spaccio di Droga
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la valutazione dei giudici di merito. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa degli elementi probatori, considerati nel loro complesso come indicatori di un’attività di spaccio tutt’altro che marginale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per la sua genericità, ma è entrata nel merito delle ragioni per cui la qualificazione di ‘lieve entità’ era stata correttamente esclusa. I giudici hanno valorizzato due elementi principali:
1. Il dato quantitativo e qualitativo: La quantità di cocaina detenuta, unita all’elevato grado di purezza e al conseguente numero di dosi ricavabili (oltre 259), è stata considerata un fattore decisivo. Un tale quantitativo, secondo la Corte, presuppone un collegamento con ambienti criminali capaci di fornire droga di alta qualità destinata al mercato, allontanando l’ipotesi di uno spaccio occasionale o di modesta portata.
2. La contabilità dello spaccio: La presenza di un block notes con annotazioni contabili è stata interpretata come prova di un’attività di spaccio organizzata e non sporadica. Questo elemento, unito al dato quantitativo, ha rafforzato la convinzione dei giudici che l’attività dell’imputato non potesse rientrare nella fattispecie di lieve entità.
Inoltre, la Corte ha specificato che anche la confessione dell’imputato, sebbene considerata, non è stata sufficiente a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. Il suo valore è stato ‘contenuto’ nel bilanciamento con gli altri elementi negativi, che delineavano un quadro di maggiore gravità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: ai fini della configurabilità del reato di spaccio di droga di lieve entità, il giudice deve compiere una valutazione complessiva di tutti gli indici previsti dalla norma. La quantità e la qualità della sostanza non sono gli unici parametri, ma assumono un peso determinante quando, come nel caso di specie, indicano una capacità di approvvigionamento e una destinazione al mercato che superano la soglia della modesta offensività. La presenza di una contabilità, inoltre, costituisce una prova quasi inconfutabile di una gestione imprenditoriale dell’attività illecita. La decisione condanna quindi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine al percorso giudiziario.
Quando la quantità di droga impedisce di qualificare lo spaccio come ‘fatto di lieve entità’?
Secondo l’ordinanza, una quantità significativa di stupefacente, caratterizzata da elevata purezza e dalla possibilità di ricavarne un numero cospicuo di dosi (nel caso specifico, oltre 259), è un elemento decisivo che osta alla qualificazione del fatto come di lieve entità, poiché indica un’attività non marginale.
Quali altri elementi, oltre alla quantità, sono stati considerati decisivi dalla Corte?
Oltre al dato quantitativo, la Corte ha dato grande rilevanza al ritrovamento di un block notes in cui era annotata la contabilità inerente allo spaccio. Questo elemento è stato considerato prova di un’attività organizzata e continuativa, incompatibile con la lieve entità.
La confessione dell’imputato ha portato a uno sconto di pena?
No, non in misura significativa. La Corte ha spiegato che, pur avendo valutato la confessione resa, il suo peso è stato ‘contenuto’ e bilanciato in senso negativo con gli altri elementi a carico, come l’ingente quantitativo di droga e la contabilità dello spaccio, che indicavano una maggiore gravità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47508 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME (CUI 066GP6U) nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 28/12/1990
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. n.309/1990, sono generici perché volti all’apprezzamento alternativo delle risultanze di prova dalle quali si ricava il dato quantitativo dello stupefacente detenuto e il grado di notevole purezza del panetto di cocaina detenuto dal ricorrente con conseguente elevato numero di dosi estraibili (oltre 259), un elemento, questo, apprezzato anche per ritenerlo vicino ad ambienti criminali in grado di fornirgli droga di qualità da immettere sul mercato.
Il dato quantitativo è stato correttamente valorizzato dai giudici del merito sia per escludere la riconducibilità del fatto alla fattispecie di lieve entità di cui a comma quinto dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 sii l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. t unitamente alla circostanza che l’imputato aveva un block notes nel quale era annotata la contabilità inerente lo spaccio, circostanze che sono state, infine, valutate per “contenere” la misura dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche bilanciando, in negativo, l’apprezzamento della confessione resa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con I n a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024