Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37371 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA in Marocco NOME, nato il DATA_NASCITA in Marocco avverso l’ordinanza del 21/05/2025 del Tribunale di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore dei ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 maggio 2025 il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Verona in data 16 aprile 2025, ha disposto l’applicazione nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME della misura cautelare della custodia in carcere in
relazione ai reati di detenzione e cessione di quantitativi di cocaina e hashish a plurimi acquirenti, come a ciascuno rispettivamente contestati ai capi da 1) a 9).
Hanno proposto ricorso COGNOME e COGNOME tramite il loro difensore.
2.1. Con il primo motivo denunciano violazione di legge in relazione all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e all’art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Deducono che indebitamente era stata esclusa la possibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, compatibile sia con la pluralità di sostanze stupefacenti / sia con lo svolgimento non occasionale dell’attività.
Inoltre, l’utilizzo di collaboratori avrebbe potuto valere per COGNOME ma non per COGNOME, fermo restando che si era trattato di cessioni di modici quantitativi in favore di una platea ristretta di acquirenti.
Il Tribunale non aveva comunque fornito una motivazione calibrata in relazione alle singole posizioni.
La riqualificazione avrebbe comportato la riferibilità a limiti edittali meno elevati, discendendone l’irrogabilità di una pena inferiore ad anni tre, agli effetti dell’art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge in relazione alla configurabilità delle esigenze cautelari.
Il Tribunale, smentendo sul punto il G.i.p., aveva ravvisato l’attualità delle esigenze cautelari, ma non aveva debitamente tenuto conto del tempo trascorso, non potendosi valorizzare fatti che non hanno formato oggetto di contestazione in questa sede, riferibili al gennaio 2025, fermo restando che erano stati identificati gli acquirenti, che i ricorrenti avevano comunque interrotto l’attività, svolta nel solo comune di Bevilacqua, e che non avrebbe potuto darsi rilievo alla loro condizione di clandestini.
2.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al giudizio sulla scelta della misura e sull’adeguatezza della custodia in carcere.
Il Tribunale non aveva fornito una valutazione personalizzata in relazione ai due indagati, posto che COGNOME è incensurato e COGNOME gravato da precedenti non recenti.
In ogni caso non vi era in concreto necessità di recidere i contatti con clienti e fornitori ricorrendo alla custodia in carcere, essendo comunque sufficienti misure cautelari non custodiali anche nel rispetto del principio di proporzionalità.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria, concludendo per il rigetto dei ricorsi.
Il difensore dei ricorrenti ha inviato una memoria di replica.
Il procedimento è stato trattato in forma scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono nel complesso infondati.
2. Il primo motivo, incentrato sulla richiesta di riqualificazione delle condotte ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 e sulla conseguente prognosi di applicazione di pena inferiore ad anni tre, non si misura con gli elementi valorizzati dal Tribunale, che ha correttamente dato rilievo alla nutrita serie di episodi di cessione, verificatisi nell’arco di un biennio, alla disponibilità da parte degli indagati di due diverse specie di sostanze stupefacenti, alla loro capacità di rifornire un’ampia platea di fidelizzati acquirenti, anche avvalendosi di collaboratori e comunque disponendo di stabili canali di approvvigionamento, tali da assicurare l’acquisizione anche di sassi di cocaina di circa cinquanta grammi l’uno (come rilevato dal Tribunale sulla base di quanto dichiarato da NOME COGNOME): il simbiotico rapporto intercorrente tra i due indagati priva di rilievo la circostanza che COGNOME sia chiamato a rispondere di un minor numero di episodi di spaccio, a fronte del fatto che i predetti erano cumulativamente in grado di soddisfare le esigenze del mercato nel quale operavano, assicurando fungibilmente stupefacenti anche agli stessi clienti, come tal COGNOME.
E’ dunque rilevante non tanto l’entità dei quantitativi di volta in volta ceduti, ma la costante disponibilità di stupefacenti e di canali di rifornimento, tali da assicurare anche con modalità strutturate le esigenze di una vasta clientela, il che risulta in linea con l’insegnamento giurisprudenziale che fa leva sulla sincronica valutazione dei parametri dettati dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 -01), fermo restando che la dimensione del traffico avrebbe dovuto condurre a ravvisare la non occasionalità della condotta, con ovvie ricadute sull’entità della pena applicabile anche nel caso di riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 de 1990, non risultando comunque allo stato fondato l’assunto dell’irrogabilità di pena inferiore ad anni tre agli effetti dell’art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono parimenti infondati.
Il Tribunale ha invero segnalato la consistenza della reiterata attività di spaccio, protrattasi per anni e ancora rilevata nel gennaio 2025, nei confronti non solo di COGNOME ma anche di COGNOME, essendosi dato dettagliatamente conto dell’accertamento risalente al 16 gennaio 2025, idoneo a porre in luce un’illecita detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, pur non confluita tra gli episodi oggetto di contestazione in questa sede.
Non può dirsi, dunque, che la capacità operativa degli indagati non sia attuale in ragione del tempo trascorso, in realtà assai modesto, a fronte della conclamata disponibilità di canali di rifornimento e di spaccio, espressivi della perdurante attitudine degli indagati a reiterare condotte analoghe.
D’altro canto, è stato non illogicamente rilevato come nei confronti degli indagati si imponga l’applicazione di misure idonee a limitarne la capacità di movimento sul territorio e come l’unica forma di cautela praticabile sia costituita dalla custodia in carcere, trattandosi di soggetti privi di fissa dimora, nei confronti dei quali non sarebbero applicabili misure contenitive in ambito domiciliare.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, dovendosi procedere inoltre agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.
proc. pen.
Così deciso il 09/10/2025