Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20328 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la COGNOMEzione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità per NOME e l’annullamento per NOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20 gennaio 2023 la Corte d’Appello di Perugi confermava la pronuncia del GUP presso il Tribunale di Terni che aveva condannato NOME alla pena di anni 6 mesi 15 d reclusione ed €.29.000 di multa NOME alla pena di anni 4, mesi 3 di reclusone ed €.19.400 di multa qu responsabili di plurime condotte di reato di cui all’art.73, comma 1, DPR 309/
Propongono ricorso per Cassazione gli imputati tramite il proprio difens di fiducia. Con il primo motivo, comune ad entrambi, deducono il vizio di cui al 606, comma 1, lett. c, e la nullità della sentenza per difetto assoluto di motiv La Corte territoriale aveva ritenuto sussistere i reati contestati senza proce una analisi degli elementi probatori acquisiti e senza confutare le argomenta svolte dalla difesa in sede di gravame. Con il secondo motivo, COGNOME NOME deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva.La se impugnata non conteneva adeguata motivazione sulla verifica in concreto del condotta delittuosa ascritta quale indice di maggiore pericolosità dell’imputato, alcun parametro individualizzante e facendo riferimento a precedenti risalenti ad dieci anni prima. La ricorrente COGNOME NOME, con la seconda doglianza, lamen vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione delle condotte a lei a nella ipotesi lieve di cui all’art, 73, V comma, DPR 309/1990. La Corte territorial aveva tenuto conto dei rilievi evidenziati con i motivi di appello, iner modestissimo quantitativo ceduto, al ridotto contesto spaziale e temporale, modesta diffusione dello stupefacente, ai pochissimi acquirenti, al fatto trattasse di attività non organizzata in quanto posta essere soltanto con il marit NOME. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il primo motivo di ricorso, comune ad ambedue i ricorrenti, che denuncia risposta al motivo d’appello riferito alla sussistenza del reato di cui all’ar DPR 309/1990, è manifestamente infondato. Dalla lettura dell’atto di appello infatti come non fosse stato proposto alcun motivo specifico concernente la c essendosi l’impugnazione limitata ad asserzioni di generica contestazione. principio acquisito che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inam difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto po della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le pred sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/1 Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2 n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 – 01).
E’ inoltre noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianz all’omessa motivazione in COGNOMEzione ad un motivo d’appello comunque inammissib geneticamente inammissibile anch’esso. Infatti, il difetto di motivazione della appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motiv non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restan da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, R Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 1 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700). E ben si comprende la ratio sottes orientamento, poiché non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appel rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di g che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declar inammissibilità. In COGNOMEzione al caso in esame, va altresì sottolineato che la primo grado impugnata davanti alla Corte perugina conteneva espressi ed esa riferimenti al materiale probatorio esaminato per ciascuno dei ricorrenti, ripo ciascun fatto di cessione contestato, il testo del materiale intercettivo valutazione in chiave probatoria, con la conseguenza che, in applicazione del pr proporzionalità affermato dalla nota pronuncia a Sezioni Unite Galtelli sopra ric sede di gravame gli appellanti avrebbero dovuto sviluppare una critica articolata che attaccasse i singoli punti del ragionamento argomentativo del primo giudice. il motivo di appello in punto di responsabilità si COGNOME era limitato genericamente a rappresentare la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza de in assenza di riscontri forniti da servizi di osservazione o di altre dichiarazion nonché a rappresentare una critica altrettanto generica alla interpretazione del critico utilizzato: a fronte di tale doglianza, la motivazione fornita dalla Cort che richiama il compendio complessivo delle conversazioni ed il loro univoco sign è pienamente rispettosa del sopra ricordato principio di proporzionalità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto al secondo motivo del ricorso COGNOME, Corte territoriale ha espres considerato i plurimi precedenti, di cui due specifici, del ricorrente, corCOGNOMEzione con la consistente ed organizzata attività di spaccio accertata, indici rivelatori di una sicura pericolosità sociale del prevenuto. La Corte te quindi assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale in ordine al applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idon nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Non è infatti decisivo l’argomento prospett ricorrente, che si appunta sulla risalenza temporale dei precedenti, posto che merito hanno sottolineato, in modo pertinente e non illogico, non solo la speci anche il dato numerico. Va anche rammentato che recentemente le Sezioni unite Corte di Cassazione, decidendo in ordine al contrasto di giurisprudenza interve
punto, hanno statuito che ai fini del riconoscimento della recidiva reiter necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sen condanna dell’imputato, ma è sufficiente che, al momento della consumazione del l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, senza la necessità di dichiarazione di recidiva semplice (cfr. Sez. U – n. 32318 del 30/03/2023 , S Rv. 284878).
Venendo, infine, alla doglianza proposta dalla ricorrente COGNOME COGNOME riqualificazione dei reati a lei ascritti nella ipotesi lieve di cui al V comma de 309/1990 è agevole rilevare come il motivo di ricorso si appunta sostanzialme ridotto numero delle cessioni, sulla unicità dell’acquirente, sul ristret diffusione dell’azione. Il motivo non tiene conto della contestazione, in ricorrente, dei reati di cui ai capi 70 e 71, riguardanti l’acquisto da ignoto f 50 di stupefacente, in concorso con il marito NOME, e della detenzione nella loro di stupefacente destinato allo spaccio. La motivazione della Corte territoriale, quella de primo giudice, secondo i noti principi della cd ” doppia conforme”, f uno strutturato legame criminoso tra i singoli imputati, con legami con fornit provenienti da altre regioni; quindi sulla portata organizzata e certa occasionale dell’attività, in cui si sono inserite le condotte della odierna r descritte alle pagg. 40,41 e 42 della sentenza di primo grado, formante un uni motivazionale con la sentenza impugnata, dalle quali si evince con chiarezz COGNOME operava, seppure con un ruolo subalterno, nel medesimo contes delinquenziale in cui agiva il marito, che coadiuvava stabilmente ( signif telefonata in cui NOME NOME invita a sbarazzarsi della droga che tenevano in casa, prevedibile arrivo delle forze dell’ordine). Si tratta di argomentazioni ri consolidato principio secondo cui ai fini della concedibilità o del diniego della di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli eleme dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze del sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità de stupefacenti oggetto della condotta criminosa): Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076-01. Si può comunque ritenere non configurata l’ipotesi in esame qu anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abaz massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278615-01; S n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 494 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246649-01). La Corte regolatrice ha in partic considerato che il riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 1990 richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in COGNOMEzione a Corte di Cassazione – copia non ufficiale
V (I
modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con rife grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conf principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. La Corte cos peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l’illegittimità costituzi 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sull di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa cond fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell’evidenziare la di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto da dell’art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stes articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento del cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri ric disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a conferm che, secondo diritto vivente, l’ipotesi di reato di cui all’art. 73, comma 5, del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione compless parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all’esito, uno essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene protetto sia di «lieve entità» (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gon motivazione). Come è stato chiarito, influiscono su tale giudizio le articolazioni COGNOME dell’attività, COGNOME il modo con cui essa e compiuta, COGNOME l’intensità COGNOME e la frequenza, COGNOME la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata COGNOME clientela COGNOME COGNOMEtiva ad COGNOME un COGNOME ambito COGNOME territoriale COGNOME (in COGNOME tal COGNOME senso, unitamente COGNOME ad altri rilievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, COGNOME ,non massimata). In s dunque, la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorat quantitativo singolarmente spacciato o detenuto ( adombrato nei motivi di rico alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue COGNOMEzioni con il riferimento, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per por le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’o Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si impone quindi il rigetto dei ricorsi. Segue per legge la condanna dei r pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Roma, 10 aprile 2024