Spaccio di Droga: Cassazione Conferma la Condanna Basata su Indizi Inequivocabili
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di spaccio di droga, fornendo chiarimenti cruciali sulla valutazione delle prove e sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. La Suprema Corte ha rigettato le argomentazioni di un imputato che sosteneva l’uso personale delle sostanze, confermando la condanna sulla base di un quadro probatorio ritenuto logico, coerente e sufficiente a dimostrare l’attività illecita. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Spaccio
Un giovane, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/90, ha presentato ricorso per cassazione. La sua difesa si basava principalmente su due punti: la contestazione della responsabilità penale e il presunto travisamento della prova da parte dei giudici di merito. In sostanza, l’imputato sosteneva che le sostanze stupefacenti rinvenute fossero destinate al consumo familiare e non allo spaccio, e che le prove a suo carico fossero state interpretate erroneamente.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul tema dello spaccio di droga
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno osservato come i motivi del ricorso non fossero altro che una mera ripetizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione congrua e logica. La ricostruzione dei fatti operata in sentenza, secondo la Cassazione, era ben fondata e le argomentazioni difensive non erano in grado di scalfirla.
Le Prove Decisive
La decisione dei giudici si è basata su una serie di elementi probatori che, nel loro complesso, delineavano un quadro inequivocabile di attività di spaccio, incompatibile con la tesi dell’uso personale. Tra questi elementi spiccavano:
* Annotazioni Contabili: Il ritrovamento di appunti con nomi e cifre è stato interpretato come la prova della tenuta di una vera e propria contabilità dell’attività di spaccio.
* Materiale per il Confezionamento: La presenza di buste con ritagli circolari e nastri isolanti, materiale tipicamente utilizzato per preparare le dosi da vendere, costituiva un forte indizio.
* Somma di Denaro Contante: L’imputato è stato trovato in possesso di una somma di denaro in contanti sulla sua persona, per la quale non è stata fornita una spiegazione convincente circa la sua provenienza lecita.
* Dichiarazioni Generiche: Le dichiarazioni rese dall’imputato sulla natura delle sostanze e sulla provenienza del denaro sono state ritenute generiche e non credibili.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che la logica e la coerenza della sentenza impugnata fossero inattaccabili. Gli elementi raccolti non lasciavano spazio a interpretazioni alternative. La tesi del consumo familiare è stata confutata non da un singolo indizio, ma dalla convergenza di molteplici prove che, lette insieme, puntavano in un’unica direzione: l’attività di spaccio di droga. Il ricorso, non riuscendo a individuare vizi logici o giuridici nella decisione precedente ma limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti, è stato giudicato inammissibile. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel processo penale: per contestare efficacemente una condanna in sede di legittimità, non è sufficiente riproporre la propria versione dei fatti o lamentare una generica ingiustizia. È necessario, invece, evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi manifesti nella motivazione della sentenza. In materia di stupefacenti, la distinzione tra uso personale e spaccio si gioca sulla valutazione complessiva degli indizi. Elementi come la contabilità dell’attività, il materiale per il confezionamento e il possesso di denaro non giustificato costituiscono un quadro probatorio che difficilmente può essere smontato da semplici dichiarazioni di innocenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché ritenuto generico, manifestamente infondato e meramente reiterativo di argomentazioni già esaminate e respinte con congrua motivazione dalla Corte d’Appello.
Quali prove sono state considerate decisive per escludere l’uso personale della droga?
Le prove decisive sono state il rinvenimento di annotazioni con nomi e cifre (una sorta di contabilità), materiale per il confezionamento delle dosi (buste e nastri isolanti) e il possesso di una somma di denaro contante di cui non è stata provata la provenienza lecita.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 430 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 430 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BARI il 23/07/2002
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME con i qu contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/ travisamento della prova, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quant meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con cong motivazione;
considerato, infatti, che la ricostruzione dei fatti, riportata in sentenza (pag. da 2 le argomentazioni utilizzate per confutare il dedotto consumo familiare delle sostan rinvenute risultano logiche e coerenti con il rinvenimento di annotazioni di nomi e cifre, rimandano alla tenuta di una vera e propria contabilità (pag. 7) nonché con il rinvenimento materiale per il confezionamento (buste con ritagli circolari e nastri isolanti) nonché c genericità delle dichiarazioni rese in merito alla natura delle sostanze rinvenute e alla ass provenienza lecita della somma di denaro, detenuta dal ricorrente in contanti e sulla person (pag.8);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.