Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3448 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3448 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 gennaio 2025, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 03/07/2024, che aveva condanNOME NOME alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi:
2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla colpevolezza dell’imputato. In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento circa la penale responsabilità per la condotta di detenzione ai fini di spaccio su congetture, in assenza di riscontri oggettivi e, anzi, con ragionamento induttivo sulla base dei presunti “intenti” del COGNOME e, inoltre, senza tenere in considerazione il suo stato di assuntore di crack.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, al fine di esclude la particolare tenuità del fatto, avrebbe operato un giudizio sulla personalità dell’imputato e non sulle circostanze di fatto e sulle modalità della condotta.
2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti. Si argomenta che la Corte d’appello avrebbe illogicamente escluso la concedibilità della prima attenuante nonostante il mancato ritrovamento di denaro all’esito della perquisizione dell’imputato, oltre che della quantità minima della sostanza stupefacente.
Inoltre, al fine di escludere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, non sarebbe stato valorizzato il comportamento dell’imputato, la sua personalità e le condizioni di vita oltre che la reale gravità del reato.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta che risulterebbe sproporzionata in ragione della modesta rilevanza oggettiva dei fatti
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Il primo motivo, oltre che riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici di merito, articolandosi in contestazioni sull’apprezzamento del compendio istruttorio, risulta volto a prefigurare una rivalutazione e un’alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità.
Devono essere richiamati i consolidati orientamenti di questa Corte ( ex multis Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 – 01; Sez. 4, n. 29490 del 10/6/2025, P. ) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argonnentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevol per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621 – 01); sicché il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria a essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Esula dai poteri della RAGIONE_SOCIALEzione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugNOME, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, la Corte di merito ha fondato il giudizio di colpevolezza dell’imputato su circostanze fattuall avendo logicamente desunto il fine di cessione dalle modalità di occultamento della sostanza, all’interno di una sigaretta elettronica, e di confezionamento della droga, suddivisa in 17 involucri, dal trasporto della medesima sulla pubblica via e dall’incontro con COGNOME che si trovava in attesa dell’arrivo dell’imputato. Trattasi di motivazione la cui tenuta logica non risulta scalfita dalle censure difensive.
2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto riproduttivo di censure già vagliate e disattese con motivazione priva di difetti. La difesa, nel lamentare che la Corte avrebbe privilegiato “l’aspetto criminologico” anziché i dati fattuali,
non si confronta con la motivazione del provvedimento impugNOME laddove, al fine di escludere la particolare tenuità del caso di specie, ha valorizzato proprio i dati fattuali (pagina 5 della sentenza).
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso risultano inammissibili in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive.
3.1. Quanto all’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte di legittimità secondo cui l’attenuante del lucro di speciale tenuità è applicabile al delitto di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279499 – 02; Sez. 3 – ,n. 10234 del 25/01/2024 Rv. 286034 – 01). La Corte, con considerazioni non illogiche, ha ritenuto che il quantitativo di stupefacente del tipo crack, la suddivisione in dosi e la modalità di occultamento siano elementi escludenti la circostanza richiamata non potendosi valorizzare il solo dato dell’assenza di ritrovamento di denaro.
3.2. Analogamente, la Corte territoriale, con giudizio logico e congruamente motivato, nega il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche richiamando il precedente specifico, nonché le circostanze di fatto già richiamate. La decisione della Corte territoriale, quindi, è in linea con i parametri elaborati su punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tal valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
3.3. In ordine all’eccessività della pena infitta, preliminarmente / deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
Nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto congrua la pena irrogata dal Tribunale anche in considerazione del fatto che la stessa risulta di poco superiore al minimo edittale.
Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 12/12/2025