Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell’ad 73, comma 5, d.P.R.309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di personale, rappresentando l’insufficienza del criterio utilizzato dal giudice in ordi affermazione della penale responsabilità, non essendo stati rinvenuti nell’abitazione ricorrente né materiale per il confezionamento né annotazioni relative a acquirenti né bancono di piccolo taglio. Illogica è quindi la motivazione del giudice che ritiene che la cifra p euro 230,00 fosse solo l’acconto per l’acquisto di grammi 10,77 di cocaina. Con il second motivo di ricorso deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione del circostanze attenuanti generiche e con il terzo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivaz in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice determinato la pena base discostando sensibilmente dal minimo edittale.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insind in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio della sostanza del tipo pari a grammi 10,77, acquistata dal ricorrente da un grosso fornitore, mente era in co l’attività di osservazione della Guardia di finanza, dal rinvenimento, presso l’abit dell’imputato, di due bilancini di precisione, una tazzina di caffè piena di bicarbonato, due a serramanico. Anche il quantitativo di droga pari a grammi 10,77 di cocaina purissima, da c possono trarsi 54 dosi è stato preso in considerazione dalla Corte territoriale, che ha sottoli anche il rinvenimento di sostanza da taglio, comprensibile solo per la necessità di taglia cocaina e ricavarne più dosi; in ordine alla quantità di principio attivo presente nella sostanza, il giudice a quo ha richiamato l’esito dell’analisi tossicologica effettuata che compr contestazione. Il giudice ha anche ritenuto che la quantità di stupefacente rinvenuta pagamento di oltre 200 euro al fornitore non sono compatibili con la situazione economic dell’imputato, posto che egli ha chiesto ed ottenuto di essere ammesso al patrocinio a spes dello Stato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo evidenziato l’assenza di elementi favorevoli alla loro concessione, emergendo elementi contrar quali i precedenti specifici e il fatto che l’imputato, dopo il sequestro dello stupeface immediatamente occupato di acquistarne altro-
Anche in ordine alla dosimetria della pena il giudice, nel determinare la pena, GLYPH ha fatto .1; riferimento all’intensità del dolo, certamente non modesta intensità, desunto dalla pervic dell’imputato nel ricercare un nuovo fornitore. Dalle cadenze motivazionali della sente d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i
di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decision attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fat qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili sede.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.