Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22187 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22187 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/11/1974
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
–che con sentenza del 22/04/2024 la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza de G.u.p. del Tribunale di Pordenone dell’11/10/2023, di condanna di NOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3000 di multa per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, del 309 del 1990 perché deteneva 349.8 grammi di hashish divisi in 4 panetti per finalità di spacci t-
(4 –che, con un primo motivo, il ricorrente lamenta manifesta erroneità e illogicità motivazione in relazione agli artt. 73, comma 4 , e 75 del d.P.R. 309 del 1990 per non aver la Corte di appello considerato che la sostanza stupefacente sequestrata fosse una riserva destinata al consumo personale da parte del ricorrente, così come ribadito anche dal sig. NOME COGNOME il q ha confermato il consumo di hashish da parte dell’imputato mediante l’utilizzo di narghi nonché la consuetudine di astenersi dall’acquisto ma non dal consumo di sostanza stupefacente, anche nel periodo del Ramadan, in dosi massicce;
–che, pertanto, la Corte avrebbe dovuto riqualificare il fatto in sanzione amministrativa, ai dell’art. 75 del d.P.R. 309 del 1990;
f,C –che, con un secondo motivo, il ricorrente lamenta/manifesta erroneità e illogicità d motivazione nella parte in cui ha escluso che il fatto ascritto all’imputato dovesse es riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990, stante l’insufficienza d dato ponderale a inddiare la particolare offensività della condotta;
–che, con un terzo motivo, lamenta 5Manifesta erroneità e illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 309 del 1 pur avendo il ricorrente collaborato con l’Autorità, mediante la spontanea consegna dei reper che sono stati sequestrati, senza opporre alcuna resistenza né ostruzione ed avendo il ricorrent aniessifatti e indicato il soggetto responsabile della cessione della ZeSS~,i031’6 ,(,A ^Le.4 -le
–che, con un quarto motivo, lamentaíviolazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 pen. nonché erroneità e illogicità della motivazione per non aver la Corte di appello applicat massima riduzione prevista per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
— che, il primo ed il secondo motivo sono inammissibikt posto che il ricorrente, riproponendo medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende a ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate d Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diyersa e più favorevole, non consen cL ,,Dtt/hoil,210.L alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura , (che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e n manifestamente illogicai come tale, quindi, non censurabile.
(0- 02-e –che, , equanto al primo motivo, la Corte ha correttamente escluso che lo stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell’imputato fosse destinato all’uso personale in quanto la quantità di ha
sequestrata, pari a 3960 dosi medie sip le, è del tutto incompatibile con un uso
u
-7k anche per un consumatore abituale e torison ad un massiccio uso di sostanza stupe
inferendo quindi da tale elemento la destinazione allo spaccio;
–che, quanto al secondo motivo, la Corte ha correttamente motivato in punto di qualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P
ritenendo che l’imputato, all’epoca dei fatti, costituiva un punto di riferimento per dello stupefacente e che frequenti erano i contatti tra questi e un, apprezzabile
potenziali consumatori residenti a Verona e a Pordenone.
–che, quanto al terzo motivo, la Corte ha correttamente negato il riconoscime circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 assumen
informazioni rese dal ricorrente in sede di spontanee dichiarazioni siano state gene ad ogni buon conto, sono state valorizzate dal G.u.p. ai fini del riconoscimento delle
attenuanti generiche, in assenza di altri ed autonomi elementi favorevoli suscettib positivamente valutati.
–che, quanto al quarto ed ultimo motivo, giova ricordare che anche le determinazioni d di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motiv sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territ riferimento al cospicuo quantitativo di hashish detenuto nonché dei plurimi precede specifici del ricorrente;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
— che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2 – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in fav Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente