Spaccio di droga e ricorso inammissibile: la lezione della Cassazione
In materia di spaccio di droga, quando è possibile contestare una condanna davanti alla Corte di Cassazione? Un’ordinanza recente ci offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso, specialmente in presenza di una “doppia conforme”. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per cessione di hashish, ribadendo che il giudizio di legittimità non è una terza occasione per riesaminare le prove, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Parma e confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di spaccio di droga, specificamente per aver ceduto, con condotte indipendenti, hashish per quantitativi non inferiori a 500 grammi. La condanna si basava in gran parte sull’analisi di alcune intercettazioni telefoniche.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Violazione delle norme sulla prova (art. 192 c.p.p.): Secondo il ricorrente, dalle intercettazioni non emergeva con certezza che si parlasse di sostanze stupefacenti. Inoltre, l’assenza di perquisizioni o sequestri rendeva impossibile determinare la qualità e la quantità della sostanza. In particolare, si contestava l’interpretazione del termine gergale “mezza macchina” come equivalente a mezzo chilogrammo.
2. Mancato riconoscimento del fatto di lieve entità: Si chiedeva l’applicazione della fattispecie attenuata prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti, sostenendo che le prove non dimostravano un’attività di spaccio di particolare gravità.
La Decisione della Corte sullo spaccio di droga
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, confermando la condanna. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
La Rilettura dei Fatti è Preclusa
In primo luogo, la Corte ha ribadito un principio cardine: il giudice di legittimità non può effettuare una nuova valutazione dei fatti. Il suo compito non è stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, ma verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato vizi di legittimità, ma si è limitato a proporre una lettura alternativa delle prove, attività preclusa in sede di Cassazione.
Il Valore della “Doppia Conforme”
La Corte ha sottolineato che le sentenze di primo e secondo grado erano “conformi”, cioè erano giunte alle medesime conclusioni attraverso un’analisi coerente delle prove. Questa “doppia conforme” crea un unico corpo decisionale solido. Per scalfirlo, il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica ai ragionamenti dei giudici, non una generica riproposizione di argomenti già esaminati e respinti.
L’Esclusione della Lieve Entità
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. I giudici di merito avevano già valutato e motivatamente escluso l’ipotesi del fatto di lieve entità. La Corte d’Appello aveva evidenziato come l’imputato fosse inserito in un “circuito criminale di considerevole spessore delinquenziale”, dedito allo spaccio di rilevanti quantitativi di stupefacenti e in contatto con fornitori e acquirenti fidelizzati. Questa valutazione “complessiva”, conforme ai dettami delle Sezioni Unite, rendeva incompatibile il quadro probatorio con la fattispecie attenuata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e didattiche. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non attaccava vizi di legge della sentenza impugnata, ma si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito. La Cassazione ha ricordato che, di fronte a una “doppia conforme”, il ricorrente ha l’onere di formulare censure specifiche e puntuali che dimostrino un’evidente illogicità o una violazione di legge nel ragionamento dei giudici di merito. Riproporre semplicemente le stesse argomentazioni dell’appello, senza confrontarsi con le risposte già fornite dalla Corte territoriale, equivale a presentare un ricorso generico e, quindi, inammissibile. La valutazione sull’entità dello spaccio di droga era stata condotta correttamente, considerando tutti gli indici rilevanti (quantità, modalità dell’azione, inserimento in un contesto criminale), portando alla logica esclusione dell’ipotesi di lieve entità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio sul fatto. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa che, in sede di legittimità, si concentri esclusivamente sui profili di diritto, evidenziando le specifiche violazioni di legge o i vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Per i professionisti legali, è un monito a non riproporre sterilmente le stesse doglianze, ma a costruire un’impugnazione mirata. Per gli imputati, è la conferma che le possibilità di ribaltare una condanna in Cassazione sono legate a errori giuridici e non a una diversa interpretazione delle prove.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come le intercettazioni?
No, la Corte di Cassazione ha il compito di giudicare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare le prove e i fatti del processo (giudizio di merito). È preclusa una rilettura degli elementi di fatto.
Cosa significa “doppia conforme” e quali conseguenze ha sul ricorso?
Si ha una “doppia conforme” quando la sentenza della Corte d’Appello conferma pienamente quella del Tribunale. In questo caso, le due sentenze costituiscono un unico corpo decisionale, rendendo il ricorso in Cassazione più difficile, poiché deve criticare in modo specifico e argomentato la logica giuridica di entrambe le decisioni e non può limitarsi a riproporre genericamente le stesse tesi difensive.
Perché è stata respinta la richiesta di considerare il reato di lieve entità (art. 73, comma 5)?
La richiesta è stata respinta perché i giudici hanno effettuato una valutazione complessiva del caso, concludendo che l’imputato era inserito in un circuito criminale di notevole spessore, dedito allo spaccio di rilevanti quantitativi di sostanza e agiva in concorso con un soggetto che aveva disponibilità continua di droga e clienti fidelizzati. Questi elementi sono stati ritenuti incompatibili con la fattispecie della lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15585 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15585 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 24/10/1986
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22 maggio 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Parma in relazione al reato di cui agli artt. 73, co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 per avere ocn condotte indipendenti, ceduto sostanza stupefacente del tipo hashish per quantitativi imprecisati, non inferiore a 500 grammi, in Torrile il 15 marzo 2017.
Rilevato che con i due motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non essendovi prova che nelle tre intercettazioni utilizzate dai giudici di merito si parlasse effettivamente stupefacente di cui non è stata chiarita né la qualità né la quantità dato che non vi sono mai stati né perquisizioni né sequestri, nonché dell’art.73 co. 5 d.P.R. n. 309/1990 non essendovi prova che con il termine “mezza macchina” si intendesse mezzo chilogrammo.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decision impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Inoltre il ricorrente non si confronta con l’articolato e logico apparat argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l’atto di appello. La Corte, invero, ha posto l’accento sulle conversazioni dalle quali risulta che il ricorrente ben lungi dall’essere solo un “cavallo” aveva contatti diretti con gli acquirenti per definire le modalità del consegna il che conferma il ruolo svolto nell’attività criminosa oltre che il solid legame con NOME COGNOME che sempre dialoghi intercettati è emerso che il ricorrente ha consegnato “mezza macchina” a Hichem Kharouni chiedendogli il pagamento dicendo che avrebbe potuto dargli il resto del denaro dopo uno o due giorni.
Va, poi, evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione alla affermazione della responsabilità degli imputati costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale,
essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto c entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01).
A fronte dei generici motivi di ricorso la Corte territoriale mediante rinvio all sentenza di primo grado che ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali si è ritenuto che la droga trattata fosse hashish, ha altrettanto genericamente riproposto le doglianze espresse in punto di affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli, senza che gli stessi assumano la veste di critic argomentata rispetto a quanto argomentato nelle sentenze conformi.
3.2. Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle fattispecie di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Il giudice di merito ha svolto, in ossequio all’orientamento interpretativo sposato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, COGNOME, in motivazione), una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l’insussistenza degli indici della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n.309/1990. La Corte di appello, infatti ha dato atto che il ricorrente era inserito in un circuito criminal considerevole spesso delinquenziale, dedito allo spaccio di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente e che ha agito in concorso con NOME COGNOME soggetto che aveva continuativa disponibilità di notevoli quantitativi di hashish e acquirenti fidelizzati.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025