Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29093 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/7/2023 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità
del ricorso;
lette per il ricorrente le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 luglio 2023 la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 1 dicembre 2022 del Tribunale di Trapani, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di due anni e undici mesi di reclusione in relazione a due contestazioni del delitto di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90 (capi A e B della rubrica, entrambi commessi in Trapani il 14 ottobre 2021), poi unificate per la contestualità delle condotte.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato un vizio della motivazione in relazione agli artt. 192, 544 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309/90, con riferimento alla affermazione di responsabilità, in particolare al fine di spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato, non essendo stati accertati atti di cessione né passaggi di denaro, ed essendo, invece, modesto il quantitativo di detta sostanza, come tale compatibile con il solo uso personale. Ha sottolineato, quanto al ritenuto scambio che sarebbe intercorso con il teste COGNOME, ritenuto riconducibile a una cessione di stupefacente in cambio di denaro, che la polizia giudiziaria, che pure aveva dichiarato di averlo osservato, non aveva anche notato che il denaro era stato sistemato nel portafogli del ricorrente, dove poi era stato trovato, con la conseguente illogicità della affermazione della riconducibilità del denaro sequestrato (rinvenuto nel portafogli del ricorrente) a tale cessione o ad altre.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato un ulteriore vizio della motivazione, in relazione agli artt. 123 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stati considerati tutti gli aspetti della condotta e della personalità dell’imputato per confermare tale diniego.
2.3. Con un terzo motivo ha denunciato un ulteriore vizio della motivazione, in relazione agli artt. 123 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e agli artt. 62 n. 4, e 133 cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità, in quanto certamente configurabile nel caso in esame.
2.4. Anche con il quarto motivo ha denunciato un vizio della motivazione, in relazione agli artt. 123 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e agli artt. 99 133 cod. pen., con riferimento all’applicazione della recidiva, confermata dalla Corte d’appello senza realmente indagare la maggior attitudine a delinquere del ricorrente emergente dalla commissione dell’ultimo reato.
10-1-;
2.5. Infine, anche con il quinto motivo ha denunciato un vizio della motivazione, in relazione agli artt. 123 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e all’art. 133 cod. pen., con riferimento alla misura della pena, non essendone state adeguatamente illustrate le ragioni, risultando contraddittoria la motivazione nella valutazione di abitualità della condotta.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando la logicità della affermazione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente, in quanto fondata su una pluralità di elementi univoci, e l’adeguatezza della motivazione anche nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena.
Con memoria del 6 maggio 2024 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sottolineando, in particolare, l’assenza di elementi univocamente dimostrativi della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo dell’atto d’appello e privo di autenti confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato.
Il primo motivo, mediante il quale è stato lamentato un vizio della motivazione, a causa del travisamento delle prove, che avrebbe determinato la conferma della affermazione di responsabilità nonostante l’equivocità degli elementi di prova in ordine al fine di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, trattandosi di quantitativi modesti e del tu compatibili con l’uso personale, è inammissibile, essendo volto a censurare la valutazione delle prove compiuta in modo concorde e razionale da entrambi i giudici di merito.
In premessa, vale osservare che si è in presenza di una “doppia conforme” statuizione di responsabilità, il che limita i poteri di rinnovata valutazione dell Corte di legittimità, nel senso che, ai limiti conseguenti all’impossibilità per la Cort di cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, si aggiunge l’ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il tema del “travisamento della prova”, a meno che il giudice di merito abbia fondato il proprio
convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale.
Non è questo però il caso: il ricorrente, infatti, non lamenta che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ma pretende una diversa lettura degli elementi probatori, laddove censura la valutazione degli elementi di prova ritenuti dimostrativi del fine di spaccio, che, però, sono stati oggetto di attento vaglio in entrambi i gradi di giudizio con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici e, dunque, incensurabile in questa sede.
La Corte d’appello ha, infatti, ribadito, in modo pienamente razionale, la sussistenza del contestato fine di spaccio, evidenziando gli accertamenti della polizia giudiziaria, che aveva constatato direttamente lo smercio di alcune dosi (a tali COGNOME e COGNOME) e aveva osservato l’imputato stazionare a lungo nella sua automobile senza alcuna giustificazione, notando anche due tossicodipendenti avvicinarsi a tale auto per concordare e perfezionare le cessioni; il quantitativo di stupefacente detenuto dall’imputato (costituito da 17 involucri di carta stagnola, contenenti hashish, e da sei dosi di cocaina); le dichiarazioni del COGNOME che aveva riferito di rifornirsi usualmente di droga dall’imputato.
La Corte territoriale si è fatta carico anche dell’obiezione difensiva (sostanzialmente replicata senza alcun elemento di novità, dunque in modo puramente contestativo, con il primo motivo di ricorso per cassazione), relativa all’impossibilità per l’imputato di riporre il denaro consegnatogli nel portafogli dove poi venne rinvenuto dalla polizia giudiziaria, spiegando che le modalità dell’intervento della polizia giudiziaria (che si trovava a distanza di sicurezza per evitare l’avvistamento) avevano consentito all’imputato di riporre il denaro ricevuto.
Si tratta di motivazione certamente idonea a ribadire la sussistenza del fine di spaccio, fondata su una analisi razionale degli elementi acquisiti, dotati di univoca e incontrovertibile forza dimostrativa, che il ricorrente ha censurato in modo generico e, soprattutto, non consentito nel giudizio di legittimità, in quanto fondato sulla prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, d contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, è immune da vizi logici e non è suscettibile di rivisitazioni in questa sede di legittimità, tantomeno sul piano della lettura e della considerazione degli elementi di prova.
Le censure in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella del lucro di speciale tenuità, la conferma della recidiva e la misura della pena, esaminabili congiuntamente in considerazione della loro sostanziale sovrapponibilità, sono
tutte inammissibili, essendo volte, in modo generico, privo di analisi della condotta e della personalità del ricorrente, a censurare, in modo, anche a questo proposito, puramente contestativo, le valutazioni di merito compiute concordemente e in modo non manifestamente illogico dai giudici di merito in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio, alla entità del lucro conseguibile e alla più accresciuta pericolosità del ricorrente, non sindacabili sul piano delle valutazioni merito nel giudizio di legittimità, come invece proposto dal ricorrente con tutti i motivi d ricorso articolati su tali aspetti.
La Corte d’appello ha escluso la sussistenza di elementi di positiva considerazione idonei a consentire di riconoscere le circ:ostanze attenuanti generiche e anche, considerando il numero di dosi e il grado di purezza della cocaina (superiore al 70%), che il lucro ritraibile dalla droga detenuta dal ricorrente a fine di spaccio fosse di speciale tenuità.
Sono, inoltre, state illustrate anche le ragioni della conferma della recidiva e della misura della pena, in considerazione della costanza e della continuità nella commissione di reati da parte dell’imputato, a far tempo dal 2002 anche in diversi contesti territoriali, e della adeguatezza della misura della pena, inferiore alla media edittale.
Si tratta di motivazione adeguata e coerente con gli elementi a disposizione, in quanto la Corte d’appello, attraverso la sottolineatura della gravità dei fatti anche a causa delle modalità della loro realizzazione, e della personalità negativa dell’imputato, in quanto recidivo specifico, ha dato conto in modo adeguato degli elementi, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., giudicati preponderanti assorbenti sia nella valutazione del di gravità fatto e dell’entità lucro ritraibile da programmata cessione della droga detenuta dal ricorrente, sia nel giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, che hanno determinato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. (de tutto logico alla luce del numero di dosi detenute per la vendita dal ricorrente), la conferma dell’applicazione della recidiva e della misura della pena, non sindacabili sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità, come invece proposto, tra l’altro in modo del tutto generico, dal ricorrente con il secondo, i terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, che risultano, pertanto, t inammissibili.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17/5/2024