Spaccio di Droga: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha delineato con chiarezza i confini dell’ammissibilità dei ricorsi in materia di spaccio di droga, confermando la condanna di un imputato e respingendo le sue doglianze come manifestamente infondate. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere quali elementi probatori sono decisivi per qualificare un’attività di spaccio come strutturata e non di ‘lieve entità’, e quali sono i limiti di un ricorso davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Oltre Mille Dosi e Denaro Sospetto
Il caso trae origine da un’indagine che ha portato al rinvenimento di un quantitativo di hashish corrispondente a più di mille dosi droganti. Oltre all’ingente sostanza stupefacente, le prove raccolte includevano appunti con nomi e cifre, somme di denaro ritenute non compatibili con la capacità reddituale dell’imputato e la presenza di strumenti di controllo visivo. Tutti questi elementi, nel loro insieme, dipingevano il quadro di un’attività illecita organizzata e non riconducibile a un episodio isolato o di modesta portata.
La Decisione della Corte di Cassazione sullo spaccio di droga
L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione basandolo su quattro motivi principali, tutti giudicati dalla Corte inammissibili e manifestamente infondati. Analizziamoli nel dettaglio.
La Riqualificazione del Fatto: Non si Tratta di Lieve Entità
Il primo motivo mirava a ottenere una riqualificazione del reato in un’ipotesi di minore gravità. La Corte ha respinto questa tesi, sottolineando come il ‘dato ponderale’ (la quantità di droga) fosse di per sé già molto significativo. A questo si aggiungevano prove circostanziali decisive: gli appunti, il denaro sproporzionato e gli strumenti di sorveglianza. Secondo i giudici, questi fattori dimostrano un’attività svolta con ‘modalità strutturate’, incompatibile con il paradigma della lieve entità.
Il Trattamento Sanzionatorio e le Attenuanti Generiche
Il secondo e il terzo motivo di ricorso contestavano la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti generiche e di irrogare una pena superiore al minimo. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto la valutazione della Corte d’Appello immune da vizi. La decisione di non concedere le attenuanti era stata motivata in modo non arbitrario, facendo leva sui precedenti penali dell’imputato. La pena, sebbene superiore al minimo, era stata già ridotta nel giudizio di appello e considerata congrua.
La Confisca per Sproporzione
Infine, il quarto motivo contestava la confisca della somma di denaro rinvenuta. La Corte ha liquidato anche questa doglianza come generica e infondata. La confisca era stata disposta ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti), ovvero per sproporzione. L’imputato non aveva fornito alcun elemento specifico capace di giustificare la legittima disponibilità di quella somma, che appariva sproporzionata rispetto alla sua capacità reddituale nota.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La Corte ha ritenuto il ricorso nel suo complesso inammissibile perché riproponeva deduzioni già valutate nei precedenti gradi di giudizio e, soprattutto, perché era manifestamente infondato. I motivi non evidenziavano reali vizi di legittimità o profili di arbitrarietà nella decisione impugnata, ma si limitavano a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è stata la naturale conseguenza di tale declaratoria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Nel contesto dello spaccio di droga, la decisione evidenzia come la valutazione della gravità del fatto non dipenda solo dal dato ponderale, ma da un complesso di indizi (denaro, appunti, modalità organizzative) che, se presenti, possono legittimamente escludere l’ipotesi della lieve entità e giustificare un trattamento sanzionatorio severo e la confisca dei proventi illeciti.
Una grande quantità di droga esclude automaticamente l’ipotesi di reato di lieve entità?
Sì, secondo questa ordinanza, un quantitativo di droga corrispondente a più di mille dosi è una circostanza di per sé significativa che, unita ad altri elementi come la presenza di denaro e appunti, attesta un’attività strutturata non riconducibile alla lieve entità.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata in modo non arbitrario a fronte dei precedenti penali dell’imputato, elemento che i giudici hanno ritenuto ostativo a un trattamento sanzionatorio più mite.
Su quali basi è stata confermata la confisca del denaro?
La confisca è stata confermata perché la somma rinvenuta era sproporzionata rispetto alla capacità reddituale nota dell’imputato e quest’ultimo non ha fornito elementi specifici idonei a giustificarne la legittima provenienza, integrando così i presupposti della confisca per sproporzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38956 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo in punto di riqualificazione del fatto è riproduttivo di deduzioni già oggetto di valutazione e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del quantitativo di hashish rinvenuto, corrispondente a più di mille dosi droganti, circostanza che risulta di per sé significativa nel quadro della delineata destinazione allo spaccio, suffragata da appunti con nome e cifre, dal rinvenimento di somme di denaro non confacenti alla capacità reddituale del ricorrente e alla presenza di strumenti di controllo visivo, elementi tali da attestare un’attività svolta con modalità strutturate e non riconducibile al paradigma della lieve entità, oltre che di certo inidonei a svilire il valore attribuibile al ponderale;
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, riguardanti il trattamento sanzionatorio, risultano manifestamente infondati, essendo stato dato non arbitrariamente conto delle ragioni del diniego delle attenuanti generiche, a fronte di precedenti penali, e della necessità dell’irrogazione di una pena superiore al minimo, seppur in concreto ridotta nel giudizio di appello, senza che siano stati prospettati profili di arbitrarietà di tale valutazione;
Ritenuto che il quarto motivo è genericamente formulato oltre che manifestamente infondato, essendo stata disposta confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 85 d.P.R. 309 del 1990 e non essendo stati forniti specifici elementi idonei a giustificare diversamente la disponibilità della somma rinvenuta, di per sé sproporzionata rispetto alla capacità reddituale nota;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente