Spaccio di droga: ricorso inammissibile se i motivi sono generici
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Nel caso specifico, un ricorso avverso una condanna per spaccio di droga è stato dichiarato inammissibile perché basato su contestazioni generiche e fattuali, confermando la decisione dei giudici di merito.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso per Cassazione. Le sue richieste si basavano principalmente su due punti: il riconoscimento dell’ipotesi del ‘fatto di lieve entità’ e la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato contestava la valutazione della Corte d’Appello, che aveva escluso tali benefici sulla base di elementi concreti emersi durante il processo.
La Valutazione della Cassazione sullo spaccio di droga
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi del ricorso non consentiti dalla legge. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni del ricorrente fossero semplici ‘doglianze in punto di fatto’, ossia tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La Corte d’Appello aveva infatti escluso l’ipotesi lieve con argomenti puntuali e giuridicamente corretti. Gli elementi chiave erano:
1. L’ingente quantitativo: la marijuana detenuta era sufficiente per confezionare oltre 800 dosi.
2. Il materiale accessorio: la presenza di materiale per la pesatura e di denaro contante.
Questi fattori, valutati complessivamente, non permettevano di qualificare l’attività come ‘piccolo spaccio’. Allo stesso modo, il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato correttamente con l’assenza di dati di segno positivo a favore dell’imputato. La contestazione del ricorrente su questo punto è stata giudicata dalla Cassazione ‘del tutto generica’.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo organo non riesamina le prove, ma si assicura che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione esauriente e coerente sia per escludere l’ipotesi lieve di spaccio di droga, sia per negare le attenuanti generiche. Le lamentele del ricorrente, di conseguenza, non denunciavano un vizio di legge, ma miravano a sostituire la valutazione del giudice di merito con la propria, un’operazione non consentita in questa sede. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a contestare genericamente la valutazione dei fatti, come la quantità della sostanza o l’assenza di elementi positivi, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’onere per il ricorrente di pagare le spese processuali e un’ulteriore sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso per spaccio di droga è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati mere doglianze in punto di fatto e generiche, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove, che non sono ammesse nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quali elementi hanno impedito di qualificare il fatto come ‘piccolo spaccio’ (fatto lieve)?
La qualificazione di ‘piccolo spaccio’ è stata esclusa a causa dell’elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza (oltre 800), unitamente al ritrovamento di materiale per la pesatura e di denaro contante, elementi che indicavano un’attività non marginale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 726 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 726 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 15/11/1997
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e generiche (si vedano, in particolare, pag. 2-3 della sentenza impugnata, dove ha escluso con argomenti puntuali e giuridicamente corretti la qualificazione del fatto nella ipotesi lieve, considerato in ogni caso il numero elevato di dosi ricavabili dal quantitativo detenuto di marijuana – oltre 800 -, che unitamente al materiale per la pesatura e al danaro contante / non consentiva di delineare la destinazione della stessa ad un’attività di “piccolo” spaccio; pag. 3 della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche, correttamente motivato sull’assenza di dati di segno positivo, conclusione che il ricorrente contesta in termini del tutto generici);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023