Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16104 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORT HACOURT RIVERS STATE (NIGERIA) il 14/08/1981
avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d’appello dì Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18.12.2024, la Corte di appello di Napoli ha confermat la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazìone il difenso dell’imputato, lamentando quanto segue.
Vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale rigettato la richi rinvio della difesa motivata dall’esigenza di richiedere al P.G. di defi procedimento mediante concordato, dovendo attendere l’attestazione d irrevocabilità di altra sentenza che si intendeva porre in continuazione.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla manca derubricazione dei fatti nell’ipotesi lieve di cui all’articolo 73, comma 5, 309/90, nonostante i fatti per cui si procede siano configurabili come episo piccolo spaccio.
III) Vizio di motivazione, con riferimento alla rimodulazione degli aumenti per la continuazione interna tra gli illeciti ascritti.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il rigetto d richiesta di rinvio risulta sorretto da motivazione immune da censure, avendo Corte territoriale richiamato sul punto la disposizione codicistica (art. cod. proc. pen.) che prevede come il termine per chiedere il concordato appello (quindici giorni prima dell’udienza) sia previsto a pena di decadenza.
4.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto sostanzialmente volto, fronte di una c.d. doppia conforme, a sollecitare una diversa lettura elementi di prova conformemente apprezzati da entrambi i giudici del merito, fronte di una sentenza che, per escludere l’ipotesi lieve, ha motivatam valorizzato: la tipologia della sostanza ceduta (cocaina ed eroina); la consi quantità di stupefacente venduta e le modalità organizzate e professionali d condotta; la disponibilità di diverse tipologie di sostanze stupefacenti; la all’interno di una nota piazza di spaccio.
4.3. Il terzo motivo non considera che la sentenza impugnata, dopo aver riscontrato che la pena base per il reato più grave era stata determina minimo edittale, ha espresso un giudizio di congruità con riferimento a aumenti di pena per i reati in continuazione; giudizio non manifestamen illogico e, come tale, insindacabile nella presente sede di legittimità.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di co nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sen 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia de spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantifi nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d
ammende.
Così deciso il 13 marzo 2025
Il Consig estensore
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Il Presidente’