Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15605 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUIRITO COGNOME NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22 ottobre 2024 di conferma della sentenza del Tribun di Noia in relazione al reato di cui agli artt. 73, co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 hashish e crack oltre che dell’art. 385 cod. pen.
Rilevato che con ricorso si deducono violazioni di legge e vizio di motivazion rilevando: a) che sarebbe stata travisata la prova per avere omesso di valu elementi decisivi ai fini della assoluzione; in particolare la dose di crack era u e destinata all’uso personale, le “stecche” di hashish solo nove e comunqu ricorrente aveva tenuto un atteggiamento collaborativo; b) che la Corte ha respi immotivatamente la riqualificazione della condotta ascritta al ricorrente n previsione di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/1990; c) che del pari immotivatam la Corte ha respinto la invocata applicazione della causa di non punibilità di cui a 131 bis cod. pen; d) che la pena è eccessiva.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 Quanto al primo motivo con il quale la difesa lamenta la mancata assoluzione dell’imputato va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonom adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, in dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capaci esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Inoltre il ricorrente non si confronta con l’articolato e logico app argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi erano già stati formulati con l’atto di appello. La Corte, invero, non ha manca evidenziare che il ricorrente è stato sorpreso al di fuori dell’abitazione ove si ristretto agli arresti domiciliari e nello stesso luogo in cui era stato arrestato prima in quanto sorpreso a cedere stupefacente, mentre confabulava con un’altr persona tenendo in mano una bustina di cellophane. Che alla vista degli operato quest’ultimo si allontanava mentre il ricorrente, che si trovava affacciato alla f del piano terra fuggiva e veniva rintracciato al sesto piano della palazzina. C occasione della perquisizione oltre nove stecche di hashish già confezionate in d singole, del peso di 27,30 grammi di hashish e della dose di crack, era rinvenu
all’interno del borsello da costui indossato la somma di euro 574. Con la motivazio il ricorso non si confronta.
3.2. Del pari inammissibile il secondo motivo atteso che con congrui richiam giurisprudenziali e motivazione affatto illogica né carente la Corte territori rigettato la richiesta di riqualificare il fatto nell’alveo della fattispecie lie comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit. sulla scorta della valutazione complessiva del attribuendo rilievo assorbente alla circostanza che l’imputato è stato sorpres due volte nell’arco di un mese, intento all’attività di spaccio.
3.3. Manifestamente infondato è poi il motivo con il quale si lamenta il manca riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Va rammentato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, a dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grad colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione pr ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2 Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla bas dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali d di merito e non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisio impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con c stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità concrete è coerent le emergenze acquisite, dal che discende che detta motivazione che non si presta a essere censurata in questa sede. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.4. Del pari inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionator rapportato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. del quale la Corte ha fa governo ritenendo che nel caso di specie non fossero emersi motivi per mitigare trattamento sanzionatorio
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025