Spaccio di Droga: Perché la Cassazione ha Dichiarato il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio di droga e evasione. Questa decisione offre importanti spunti sui limiti del giudizio di legittimità e sui criteri utilizzati per valutare la gravità di un reato, specialmente in contesti di recidiva. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio le dinamiche processuali e le ragioni che guidano le decisioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Reiterazione del Reato e Arresti Domiciliari
Il caso riguarda un individuo già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Nonostante la restrizione, l’uomo è stato sorpreso al di fuori della sua abitazione, intento a confabulare con un’altra persona e tenendo in mano una bustina di cellophane. È significativo notare che l’arresto è avvenuto nello stesso luogo in cui, solo un mese prima, era stato colto in flagrante mentre cedeva sostanze stupefacenti.
Alla vista delle forze dell’ordine, l’imputato ha tentato la fuga, venendo poi rintracciato all’interno dello stesso edificio. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di nove stecche di hashish già confezionate in dosi singole (per un totale di 27,30 grammi), una dose di crack e una somma di 574 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa a Tutto Campo
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su quattro principali argomenti:
1. Travisamento della prova: Si sosteneva che la dose di crack fosse per uso personale e che le nove stecche di hashish fossero una quantità modesta, evidenziando inoltre un presunto atteggiamento collaborativo.
2. Riqualificazione del reato: Si chiedeva di inquadrare la condotta nella fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
3. Applicazione della non punibilità: Si invocava l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale.
4. Pena eccessiva: Si lamentava l’eccessività della pena inflitta.
L’Inammissibilità del Ricorso per spaccio di droga: La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che meritano di essere approfonditi.
Il Limite del Giudizio di Legittimità
In primo luogo, la Corte ha ribadito un principio cardine: il giudice di legittimità non può rileggere gli elementi di fatto né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il ricorso, secondo la Corte, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con la logica e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano infatti costruito un apparato argomentativo solido, basato su elementi oggettivi come la flagranza, la fuga e il ritrovamento di droga già suddivisa in dosi e di denaro contante.
La Gravità del Fatto e la Reiterazione della Condotta
Anche la richiesta di riqualificare il reato in spaccio di droga di lieve entità è stata respinta. La Corte territoriale aveva motivato il diniego attribuendo un “rilievo assorbente” alla circostanza che l’imputato fosse stato sorpreso a spacciare per ben due volte nell’arco di un mese. Questa reiterazione della condotta è stata considerata un indicatore di una non trascurabile offensività, incompatibile con la qualificazione di “lieve entità”.
L’Esclusione della Causa di Non Punibilità
Infine, è stato giudicato infondato il motivo relativo all’applicazione dell’art. 131 bis c.p. La valutazione sulla “particolare tenuità del fatto” richiede un’analisi complessa di tutte le peculiarità del caso concreto, basata sui criteri dell’art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, ecc.). La Corte ha stabilito che la gravità del fatto, desumibile dalle sue modalità concrete (violazione degli arresti domiciliari e recidiva specifica), era tale da rendere la motivazione del giudice di merito coerente e non censurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del giudizio di Cassazione, che è un controllo sulla corretta applicazione della legge (legittimità) e non una terza istanza di giudizio sui fatti (merito). Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non ha individuato vizi logici o giuridici nella sentenza d’appello, ma ha tentato di sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa alla Suprema Corte. La Corte ha valorizzato la coerenza della decisione dei giudici di merito, i quali hanno correttamente considerato la ripetizione dell’attività di spaccio in un breve lasso di tempo come un fattore decisivo e ostativo al riconoscimento di qualsiasi attenuante o beneficio, come la lieve entità del fatto o la non punibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza i confini del ricorso per Cassazione. Un’impugnazione, per avere successo, deve attaccare la struttura logico-giuridica della sentenza precedente, non limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti. Sul piano sostanziale, la decisione evidenzia come la recidiva specifica e la condotta complessiva dell’imputato, inclusa la violazione di misure cautelari, siano elementi di gravità che influenzano pesantemente la valutazione del giudice, rendendo molto difficile l’accesso a istituti premiali pensati per fatti di modesta entità.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, attività riservata ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Perché non è stata riconosciuta la fattispecie di lieve entità per lo spaccio di droga in questo caso?
La Corte ha rigettato la richiesta di riqualificare il fatto come di lieve entità a causa della valutazione complessiva della condotta. In particolare, è stata considerata decisiva e assorbente la circostanza che l’imputato fosse stato sorpreso a spacciare per la seconda volta nell’arco di un solo mese.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
L’applicazione di tale beneficio è stata esclusa a causa della ritenuta gravità del fatto, valutata nelle sue concrete modalità. La violazione degli arresti domiciliari e la reiterazione specifica dell’attività di spaccio sono stati considerati elementi sufficienti a superare la soglia della ‘particolare tenuità’, rendendo la condotta meritevole di sanzione penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15605 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il 13/12/1973
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 22 ottobre 2024 di conferma della sentenza del Tribun di Noia in relazione al reato di cui agli artt. 73, co. 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 hashish e crack oltre che dell’art. 385 cod. pen.
Rilevato che con ricorso si deducono violazioni di legge e vizio di motivazion rilevando: a) che sarebbe stata travisata la prova per avere omesso di valu elementi decisivi ai fini della assoluzione; in particolare la dose di crack era u e destinata all’uso personale, le “stecche” di hashish solo nove e comunqu ricorrente aveva tenuto un atteggiamento collaborativo; b) che la Corte ha respi immotivatamente la riqualificazione della condotta ascritta al ricorrente n previsione di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/1990; c) che del pari immotivatam la Corte ha respinto la invocata applicazione della causa di non punibilità di cui a 131 bis cod. pen; d) che la pena è eccessiva.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 Quanto al primo motivo con il quale la difesa lamenta la mancata assoluzione dell’imputato va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonom adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, in dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capaci esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Inoltre il ricorrente non si confronta con l’articolato e logico app argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi erano già stati formulati con l’atto di appello. La Corte, invero, non ha manca evidenziare che il ricorrente è stato sorpreso al di fuori dell’abitazione ove si ristretto agli arresti domiciliari e nello stesso luogo in cui era stato arrestato prima in quanto sorpreso a cedere stupefacente, mentre confabulava con un’altr persona tenendo in mano una bustina di cellophane. Che alla vista degli operato quest’ultimo si allontanava mentre il ricorrente, che si trovava affacciato alla f del piano terra fuggiva e veniva rintracciato al sesto piano della palazzina. C occasione della perquisizione oltre nove stecche di hashish già confezionate in d singole, del peso di 27,30 grammi di hashish e della dose di crack, era rinvenu
all’interno del borsello da costui indossato la somma di euro 574. Con la motivazio il ricorso non si confronta.
3.2. Del pari inammissibile il secondo motivo atteso che con congrui richiam giurisprudenziali e motivazione affatto illogica né carente la Corte territori rigettato la richiesta di riqualificare il fatto nell’alveo della fattispecie lie comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit. sulla scorta della valutazione complessiva del attribuendo rilievo assorbente alla circostanza che l’imputato è stato sorpres due volte nell’arco di un mese, intento all’attività di spaccio.
3.3. Manifestamente infondato è poi il motivo con il quale si lamenta il manca riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Va rammentato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, a dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grad colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione pr ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2 Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla bas dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali d di merito e non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisio impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con c stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità concrete è coerent le emergenze acquisite, dal che discende che detta motivazione che non si presta a essere censurata in questa sede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.4. Del pari inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionator rapportato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. del quale la Corte ha fa governo ritenendo che nel caso di specie non fossero emersi motivi per mitigare trattamento sanzionatorio
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025