Spaccio di Droga: Inammissibilità del Ricorso per Genericità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di spaccio di droga, ribadendo principi fondamentali sull’ammissibilità dei ricorsi e sulla distinzione tra detenzione per uso personale e per fini di cessione. La decisione sottolinea come la presentazione di motivi di ricorso generici e ripetitivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, confermando la solidità delle valutazioni dei giudici di merito basate su prove concrete e coerenti.
I Fatti del Caso: Oltre il Semplice Consumo Personale
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un uomo condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90). L’imputato contestava sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia l’eccessività della pena inflitta.
La sua condanna si basava su una ricostruzione dei fatti ritenuta dai giudici di merito “coerente e lineare”. L’uomo era stato osservato dalle forze dell’ordine mentre saliva su un’auto dove un’altra persona lo attendeva. Durante il controllo, venivano trovati due frammenti di sostanza stupefacente sigillati separatamente. La successiva perquisizione domiciliare portava alla luce un quantitativo maggiore della stessa sostanza, un bilancino di precisione e un coltello con tracce evidenti. Nonostante fosse stato parzialmente riconosciuto il suo stato di assuntore, l’elevato numero di dosi ricavabili è stato considerato incompatibile con una destinazione esclusiva all’uso personale.
La Decisione della Corte: il ricorso per spaccio di droga
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dall’imputato erano meramente oppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente respinte nella sentenza di appello. In sostanza, il ricorso non introduceva nuove e valide questioni di legittimità, ma si limitava a contestare la valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha evidenziato due ragioni principali per la sua decisione.
In primo luogo, la genericità dei motivi di ricorso. Questi non contestavano vizi di legittimità della sentenza impugnata (come violazioni di legge o vizi di motivazione), ma si limitavano a riproporre una diversa lettura delle prove. La Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove rivalutare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
In secondo luogo, la coerenza della motivazione della Corte d’Appello. La destinazione allo spaccio di droga era stata giustificata in modo logico sulla base di una serie di elementi univoci: i frammenti sigillati separatamente, il quantitativo maggiore trovato in casa, la presenza del bilancino e del coltello. Questi elementi, considerati nel loro insieme, costituivano una prova solida dell’intenzione di cedere la sostanza a terzi, superando la tesi della detenzione per solo uso personale.
Infine, anche la censura relativa all’entità della pena è stata respinta. La Corte ha ribadito il suo consolidato orientamento secondo cui la determinazione della pena è una valutazione di merito che non può essere sindacata in sede di legittimità, a meno che non risulti frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”, circostanza esclusa nel caso di specie, avendo la Corte d’appello correttamente rideterminato la pena dopo la riqualificazione del reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Anzitutto, conferma che per avere successo in Cassazione non è sufficiente dissentire dalla decisione dei giudici di merito, ma è necessario individuare specifici vizi di legittimità. Un ricorso che si limiti a ripetere le stesse argomentazioni difensive già respinte è destinato all’inammissibilità.
Inoltre, la decisione ribadisce quali siano gli elementi probatori che, secondo la giurisprudenza, consentono di distinguere l’uso personale dallo spaccio di droga: la quantità, le modalità di confezionamento e la disponibilità di strumenti per la pesatura e il taglio sono indizi cruciali che, se valutati complessivamente, possono fondare una solida affermazione di responsabilità penale.
Quando un ricorso in Cassazione per spaccio di droga rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, meramente oppositivi e si limitano a ripetere censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare reali questioni di legittimità sulla sentenza.
Quali elementi distinguono la detenzione per uso personale da quella per spaccio secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, elementi come il confezionamento della sostanza in dosi separate, il ritrovamento di un quantitativo maggiore in casa, la presenza di un bilancino di precisione e di un coltello con tracce della stessa sostanza sono indizi coerenti di una destinazione alla cessione a terzi, incompatibile con il solo uso personale.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena. Il suo controllo è limitato a verificare che la decisione del giudice di merito non sia il risultato di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che non è avvenuta in questo specifico caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1486 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1486 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 26/09/1989
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME ton i qua contesta l’affermazione di responsabilità e l’eccessività della pena in relazione al reato d all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, sono inammissibili per genericità risultan meramente oppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente iisattese i sentenza;
rilevato che l’affermazione di responsabilità risulta fondata sulla coerente e lin ricostruzione della condotta del ricorrente, osservata dagli operanti, che lo av 2vano visto salire sull’autovettura a bordo della quale vi era una persona che lo stava 3ttendendc; considerato che i due frammenti rinvenuti nell’occasione erano sigillati separ3tamente risultavano tagliati dal maggior quantitativo trovato in casa, unitamente a un bil3ncino e coltello con tracce della stessa sostanza e che l’elevato numero di dosi ricava bili è s ritenuto incompatibile con la destinazione esclusiva all’uso personale- riconosciuto olo in p per il documentato stato di assuntore-, la destinazione alla cessione risulta git stific:a motivazione coerente, che si sottrae alle censure difensive;
considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ac una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/201 9, Del Pap Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, t. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142), avendo la Corte di appello cc rettamente rideterminato la pena in base alla riqualificazione del reato ;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con onseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa Ile ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il consiglier GLYPH stensore