Spaccio di Droga: Cassazione, Inammissibile il Ricorso Senza Prove Convincenti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini tra detenzione per uso personale e spaccio di droga, chiarendo quali elementi oggettivi possono portare a dichiarare inammissibile un ricorso. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere la valutazione della prova nei reati legati agli stupefacenti e le conseguenze di un’impugnazione manifestamente infondata. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la colpevolezza di un individuo per un reato legato agli stupefacenti, rideterminando la pena in un anno e otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. Errata motivazione sulla mancata applicazione dell’esimente dell’uso personale (art. 75 D.P.R. 309/1990).
2. Mancata applicazione della fattispecie di reato di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
In sostanza, la difesa chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la detenzione della sostanza fosse finalizzata al consumo personale o, al più, che si trattasse di un episodio di minima gravità.
L’Analisi della Corte sullo Spaccio di Droga
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso interamente inammissibile, giudicando entrambi i motivi manifestamente infondati. La decisione si basa su una valutazione rigorosa degli elementi fattuali già considerati dai giudici di merito, ritenendo la loro argomentazione logica, coerente e priva di vizi giuridici.
La Distinzione tra Uso Personale e Spaccio
Sul primo punto, la Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente escluso l’ipotesi dell’uso personale. Gli elementi valorizzati sono stati:
* Le modalità dell’arresto: l’imputato era fuggito alla vista degli agenti, un comportamento difficilmente compatibile con la mera detenzione per consumo personale.
* Il dato ponderale: la quantità di stupefacente rinvenuta era notevole, pari a 817 dosi medie.
* Il possesso di denaro: l’imputato è stato trovato in possesso di un’importante somma di denaro, ulteriore indizio dell’attività di spaccio.
Questi tre indizi, letti congiuntamente, fornivano un quadro probatorio solido a sostegno dell’accusa di spaccio di droga, rendendo manifestamente infondata la tesi difensiva dell’uso personale.
La Questione del Reato di Lieve Entità
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’ipotesi del fatto di lieve entità, è stato respinto. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello, sulla base delle medesime argomentazioni utilizzate per escludere l’uso personale, aveva logicamente escluso anche la lieve entità del fatto. La combinazione tra la fuga, l’ingente quantitativo di droga e il possesso di denaro è stata ritenuta incompatibile con una qualificazione del reato in termini di minima offensività.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel concetto di manifesta infondatezza del ricorso. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno concluso che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa e coerente, immune da vizi logici o giuridici. Di fronte a una motivazione così solida, i motivi di ricorso si riducevano a una mera riproposizione di argomentazioni di fatto già esaminate e respinte, senza evidenziare reali violazioni di legge. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio cruciale: il ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove. Gli elementi oggettivi, come la quantità della sostanza, le modalità dell’azione e il possesso di denaro, restano criteri determinanti per qualificare un fatto come spaccio di droga e per escludere sia l’uso personale sia l’ipotesi di lieve entità.
Perché la Corte di Cassazione ha escluso l’uso personale di stupefacenti?
La Corte ha escluso l’uso personale basandosi su tre elementi chiave: la fuga dell’imputato alla vista delle forze dell’ordine, l’ingente quantitativo di stupefacente (pari a 817 dosi medie) e il possesso di una notevole somma di denaro, elementi considerati incompatibili con una detenzione per consumo personale.
Quali sono i criteri per distinguere lo spaccio di lieve entità da quello ordinario secondo questa ordinanza?
L’ordinanza chiarisce che gli stessi indici utilizzati per escludere l’uso personale (modalità dell’arresto, quantità della sostanza, possesso di denaro) sono validi anche per escludere la fattispecie di lieve entità. Un quadro probatorio che indica una certa organizzazione e un quantitativo non trascurabile rende difficile qualificare il fatto come ‘lieve’.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30998 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 28 agosto 2023 la Corte d’appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 2 di reclusione ed C 2.000 di multa, rideterminava la pena in complessivi anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 4.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reato contestato;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla negata applicazione dell’esimente di cui all’art. 75 del D.P.R. 309 del 1990;
che con il secondo motivo di impugnazione il COGNOME censurava il provvedimento impugnato in punto di motivazione lamentando la mancata applicazione dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con argomentazione priva di vizi logici o giuridici, ha escluso la ricorrenza dell’invocata esimente di cui all’art. 75 del citato D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo tanto alle modalità dell’arresto, contraddistinte dalla fuga del COGNOME alla vista degli operanti, nonché al rilevante dato ponderale dello stupefacente rinvenuto sull’imputato, pari ad 817 dosi medie, e dal fatto che lo stesso fosse stato trovato in possesso di una importante somma di denaro;
che anche il secondo motivo, con cui il ricorrente lamentava la mancata applicazione della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309 del 1990, risulta manifestamente infondato in guanto la Corte d’appello reggina, sulla scorta delle medesime argomentazioni con cui ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. 309 del 1990, ne ha escluso la ricorrenza;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma eguitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estense T
COGNOME Presidente