Spaccio di Droga: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di spaccio di droga, chiarendo i confini del sindacato di legittimità e le ragioni per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, ovvero detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di 75,77 grammi di cocaina. La difesa, nel corso dei giudizi di merito, aveva richiesto l’applicazione della circostanza attenuante dell’ipotesi di minore gravità, ma tale richiesta era stata respinta dalla Corte d’Appello.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando proprio il diniego dell’attenuante, sostenendo che la valutazione della gravità del fatto non fosse stata corretta.
La Valutazione sul Reato di Spaccio di Droga
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su una serie di elementi fattuali specifici, ritenuti incompatibili con una qualificazione del fatto come di ‘minore gravità’. Gli elementi chiave erano:
* Il quantitativo: 75,77 grammi di cocaina sono stati considerati una quantità non minimale.
* Il confezionamento: La sostanza era già suddivisa in trenta involucri, pronti per la cessione al dettaglio.
* Il principio attivo: La percentuale di principio attivo era elevata, pari al 72%, il che permetteva di ricavare ben 269 dosi medie singole.
* Le circostanze: La detenzione avveniva sulla pubblica via, suggerendo un’attività di spaccio organizzata.
Sulla base di questi dati, la Corte di merito aveva concluso che la droga fosse destinata a una vasta platea di acquirenti e che l’imputato avesse contatti con ambienti criminali legati al narcotraffico, escludendo così la lieve entità del fatto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione è prettamente di carattere processuale e si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno sottolineato che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano nel numerus clausus delle censure ammissibili in Cassazione.
In sostanza, l’imputato non contestava una violazione di legge o un vizio di motivazione (come l’illogicità o la contraddittorietà), ma proponeva una diversa lettura delle prove e una differente ricostruzione del fatto. Questo tipo di valutazione, tuttavia, è riservato esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse congrua, esauriente e logicamente coerente, e come tale non sindacabile in sede di legittimità. La decisione del giudice di merito, se ben motivata, non può essere messa in discussione semplicemente perché la difesa non la condivide.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non riesamina le prove. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Quando un giudice di merito valuta le prove (come la quantità di droga, il numero di dosi, le modalità di confezionamento) e fornisce una motivazione logica per la sua decisione, tale valutazione è definitiva. Per chi è accusato di spaccio di droga, ciò significa che le argomentazioni per ottenere l’attenuante della minore gravità devono essere solidamente presentate e provate nei primi due gradi di giudizio, poiché in Cassazione non sarà possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati non contestavano errori di diritto, ma miravano a una nuova valutazione delle prove e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività che sono precluse alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per escludere l’ipotesi di minore gravità nello spaccio di droga?
La Corte ha considerato il quantitativo non minimale di cocaina (75,77 grammi), l’elevato principio attivo (72%), il confezionamento in 30 involucri pronti per la vendita, la possibilità di ricavare 269 dosi e la detenzione sulla pubblica via, inferendo che la sostanza fosse destinata a un vasto mercato.
Cosa significa che i motivi del ricorso in Cassazione sono a ‘numerus clausus’?
Significa che la legge elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Non è possibile presentare ricorso per contestare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, se questa è sorretta da una motivazione logica e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7287 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: ISUFI ISUF nato il 18/03/1990
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Co di appello, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato al pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all’art.73, d.P.R.309/1990, in relazion detenzione a fini di spaccio di grammi 75,77 di cocaina, lamentando il diniego dell’ipotesi minore gravità.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindac in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato il quantitativo di stupefacente non minimale, racchiuso in tren involucri già confezionati e pronte per la cessione di sostanza stupefacente, detenute sull pubblica via, con principio attivo elevato, pari 72%, da cui era possibile trarre 269 dosi me singole, inferendo da tali quantitativi che la sostanza fosse destinata ad una vasta platea destinatari e che il ricorrente avesse contatti con soggetti appartenenti con soggetti di un ce calibro criminale, appartenenti al narcotraffico.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente