Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36480 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso di NOME NOME, nato a Erice il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 24/05/2023 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l’imputato la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 24 maggio 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 21 luglio 2022 del G.u.p. del Tribunale di Trapani che aveva condannato l’imputato alle pene di legge per il reato dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione a fini di cessione di 70,63 grammi di canna bis divisi in due panetti e 48,3 grammi di cocaina custodita in due diversi contenitori per alimenti.
Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di cinque motivi: vizio di motivazione in merito all’accertamento del reato invece che dell’illecito
amministrativo di cui all’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo), violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (secondo motivo), violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle generiche e dell’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen. (terzo motivo), violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva (quarto motivo), violazione di legge e vizio di motivazione sulla continuazione interna (quinto motivo).
Il fascicolo originariamente assegnato alla Settima Sezione Penale è stato rimesso alla Terza Sezione Penale non essendo manifestamente infondato il motivo sulla recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo e il secondo motivo attengono alla qualificazione del fatto. A differenza di quanto genericamente prospettato dalla difesa, i Giudici di merito hanno reso una motivazione solida e razionale sia dell’impossibilità di qualificare i fatto come un illecito amministrativo che ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Infatti, gli inquirenti hanno accertato che l’imputato spacciava droga a casa, al piano terra di un edificio popolare. Il locale era monitorato da cinque telecamere, collegate a un monitor e a un server e posizionate per controllare sia il fronte che il retro e tenere sotto controllo le Forze dell’ordine. La perquisizione aveva dato esito positivo per la presenza di stupefacente, di materiali e strumenti per il confezionamento, di un bloc notes con cifre e nomi relativi alla contabilità dell’attività di spaccio. La decisione è perfettamente in linea con la sentenza a Sezioni Unite Murolo (sent. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 – 01), perché è stata valorizzata non solo la quantità di stupefacente ma anche la professionale organizzazione dell’attività di preparazione e vendita.
Il terzo motivo attiene alle generiche e al diniego dell’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen. Sul punto vi è ampia motivazione perché i Giudici di merito hanno valorizzato l’assenza di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento, l’elevato quantitativo di droga, l’organizzazione dell’attività illecita, tutti fattori indicativ dell’inserimento nel circuito e della negativa personalità del prevenuto, che era per giunta pregiudicato. Quanto all’attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità, i Giudici l’hanno motivatamente escluso perché lo stupefacente presentava un grado di purezza tale da rendere mille dosi complessivamente e, a integrazione del capo d’imputazione, era stato accertato che, oltre all’hashish e alla cocaina, vi era il crack.
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Il quarto motivo è relativo alla recidiva. Oltre al precedente per la detenzione illecita di stupefacenti in concorso del 2002 è risultato dal certificato penale aggiornato un altro precedente del 27 marzo 2021 per tentato furto aggravato in concorso. Pertanto, la motivazione della Corte territoriale che aveva tenuto conto del solo precedente del 2002 e che l’aveva considerato “non remoto”, pur essendo trascorsi venti anni, è contraddetta dalle risultanze del casellario che rendono certi della corretta applicazione di tale aggravante.
Il quinto motivo sulla continuazione interna tra fatti di detenzione al fine di cessione di stupefacenti di diverse tipologie va del pari disatteso perché la Corte territoriale ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto affermato in plurime occasioni dalla Corte di cassazione secondo cui i fatti vanno considerati separatamente (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015-01). Peraltro, va evidenziato che l’aumento per la continuazione, pari a quindici giorni, è stato talmente irrisorio che la pena complessiva comunque sarebbe largamente al di sotto del medio edittale del solo reato dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, e non è sindacabile dal giudice di legittimità.
Alla stregua delle considerazioni esposte, si ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 19 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente