Spaccio di Droga Lieve: i Criteri della Cassazione per Escluderlo
La distinzione tra spaccio di sostanze stupefacenti e l’ipotesi di spaccio di droga lieve, prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90, è un tema centrale nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26315/2024) offre importanti chiarimenti sui criteri utilizzati per escludere la fattispecie meno grave, basandosi su una valutazione complessiva degli indizi. Analizziamo la decisione per comprendere quali elementi possono portare a una condanna per spaccio ‘ordinario’.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90. La difesa chiedeva alla Suprema Corte di riqualificare il reato nella fattispecie di spaccio di droga lieve, sostenendo che le circostanze del fatto rientrassero in tale ipotesi meno grave.
Tuttavia, il quadro probatorio delineato nei gradi di merito era complesso e indicava un’attività tutt’altro che occasionale. Gli elementi chiave a carico dell’imputato includevano:
* Un quantitativo di marijuana da cui era possibile ricavare oltre 600 dosi medie.
* Il ritrovamento di numerose bustine pronte per la vendita.
* Un quaderno contenente appunti, interpretato come un registro contabile dell’attività di spaccio.
* Una rilevante quantità di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita.
* Il luogo della cessione, identificato come una nota ‘piazza di spaccio’.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, le argomentazioni della difesa si limitavano a una ‘mera rivalutazione dei dati’, senza contestare vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d’Appello, escludendo la possibilità di applicare la fattispecie di spaccio di droga lieve e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Le Motivazioni: Indici Rivelatori dello Spaccio non Lieve
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato come la qualificazione del fatto come lieve o meno non possa dipendere da un singolo elemento, ma debba scaturire da un’analisi globale e ponderata di tutti gli indici a disposizione. Nel caso specifico, i seguenti elementi, letti congiuntamente, hanno delineato un quadro di spaccio organizzato e non occasionale:
Quantità e Qualità della Sostanza
Il numero di dosi ricavabili (oltre 600) è stato considerato un primo, importante indicatore della non lieve entità del fatto. Un quantitativo così significativo suggerisce una capacità offensiva che travalica i confini della piccola cessione.
Modalità dell’Azione
Il rinvenimento di un quaderno con appunti è stato decisivo. Questo elemento è stato visto come sintomatico di una ‘consistente attività di smercio’, organizzata e protratta nel tempo, con una contabilità precisa di entrate e uscite. Si tratta di una modalità operativa che mal si concilia con l’occasionalità tipica dello spaccio lieve.
Altri Indici Rilevanti
Anche la cospicua somma di denaro rinvenuta e il fatto che l’attività si svolgesse in una nota piazza di spaccio sono stati valorizzati. Questi elementi, sommati agli altri, hanno contribuito a dipingere un quadro di professionalità e inserimento in un contesto criminale strutturato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato: per ottenere la riqualificazione del reato in spaccio di droga lieve, non è sufficiente isolare singoli aspetti potenzialmente favorevoli. È necessaria una visione d’insieme. La presenza simultanea di più indicatori negativi – come un elevato numero di dosi, strumenti di contabilità, ingenti guadagni e luoghi ‘professionali’ di vendita – crea una massa critica probatoria che rende impossibile l’applicazione della norma più favorevole. La decisione insegna che la valutazione del giudice deve essere olistica, tenendo conto di mezzi, modalità e contesto dell’azione criminale nel loro complesso.
Quando si può escludere l’ipotesi di spaccio di droga lieve?
L’ipotesi di spaccio di droga lieve viene esclusa quando una valutazione complessiva degli elementi (mezzi, modalità, quantità e qualità della sostanza) dimostra un’attività non di lieve entità, come nel caso di un numero elevato di dosi, contabilità dell’attività e ingenti guadagni.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare la qualificazione di spaccio di droga lieve?
La Corte ha considerato il numero di dosi medie ricavabili (oltre 600), il numero di bustine detenute, il rinvenimento di un quaderno di appunti indicativo di un’attività di smercio consistente, la rilevante quantità di denaro e il luogo della cessione, qualificabile come piazza di spaccio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte sono state ritenute meramente rivalutative dei dati di fatto già correttamente analizzati dalla corte di merito, senza sollevare reali vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME condannato in ordine all’art. 73 comma 4 del DPR 309/ è inammissibile in quanto la corte ha correttamente escluso la riqualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 valorizzando i mezzi e le modalità delle azioni e gli accertamenti tecnici coerentemente ritenuti dimostrativi di una attività non lieve, con particolare riferimento al numero di dosi medie ricavabili (oltre 600) al numero di bustine di marjuana detenute, al rinvenimento di un quaderno di appunti ritenuto sintomatico della consistente attività di smercio di droga, alla rilevante quantità di denaro, al luogo di cessione, quale piazza di spaccio. La censura proposta a fronte di tale motivazione risulta meramente rivalutativa di dati.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024